Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17071 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18749-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO n.

20/C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO DE RISIO;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentata e difesa dall’avv. ROBERTO CARNEVALI,

e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, B.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1657/2018, emesso dal Tribunale di Parma in favore dell’avv. R.A., con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 32.926,89 a titolo di compensi relativi all’attività professionale prestata dall’ingiungente in favore dell’ingiunta, in relazione a diverse controversie. L’opponente eccepiva, in particolare, la prescrizione presuntiva, ex art. 2956 c.c., in relazione ad una delle pratiche seguite dal R., e la commissione, da parte del medesimo, di errori professionali, in relazione agli altri contesti per i quali lo stesso aveva prestato la sua assistenza.

Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente l’opposizione, quanto all’eccezione di prescrizione presuntiva, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente al pagamento in favore del R. del minor importo di Euro 4.564,76 oltre accessori.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.A., affidandosi a quattro motivi e sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2956 c.c..

Resiste con controricorso B.L..

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., perchè il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile la prescrizione di cui all’art. 2956 c.c..

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto che la B. avesse chiaramente distinto la propria difesa, limitandosi ad eccepire, in relazione ad alcuni degli incarichi professionali svolti dal R., l’intervenuta prescrizione presuntiva, a fronte della quale il professionista non aveva deferito il giuramento decisorio. Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui “In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 15/05/2007, Rv. 596684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998, Rv. 511964; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979, Rv. 397187; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970, Rv. 349195). Nella censura in esame il professionista non deduce di aver deferito, nel corso del giudizio di merito, il giuramento decisorio, nè di aver dimostrato l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione, nè che la B. avesse riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione: dal che consegue il difetto di specificità della doglianza in esame.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, senza tuttavia neppure allegare di quali fatti si tratterebbe.

La censura è inammissibile, poichè il R. si limita alla riproduzione del proprio scritto difensivo depositato nel giudizio di merito, senza aver cura di specificare quali circostanze di fatto non sarebbero state prese in esame dal giudice emiliano. Anche in questo caso, dunque, la doglianza difetta del necessario grado di specificità e si risolve in una inammissibile istanza di riesame nel merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2959 e 2960 c.c., perchè il Tribunale non avrebbe considerato che la B. aveva ammesso la propria debenza; di conseguenza, la prescrizione presuntiva non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, poichè il R. non indica in qual modo la B. avrebbe riconosciuto di non aver estinto la propria obbligazione, o rinunciato ad avvalersi della prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c.. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si limita ad accennare, in modo del tutto generico, alle “ammissioni” della controricorrente (cfr. pag. 31 del ricorso), senza tuttavia indicare in quale atto o documento depositato nel corso del giudizio di merito tali ipotetiche ammissioni sarebbero state espresse.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per apparenza della motivazione e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., perchè il giudice di merito avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla B., senza tener conto delle controdeduzioni proposte, sul punto, dal R., il quale aveva invece sostenuto che la cliente avesse riconosciuto implicitamente il debito, non avendo proposto alcuna contestazione, sul punto, dinanzi al Consiglio dell’Ordine.

La censura è infondata, poichè il riconoscimento del debito, deve consistere “… in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1945 del 10/02/2003, Rv. 560347). Per poter configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere “… una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2012, Rv. 622488). Il relativo accertamento, che costituisce una quaestio facti, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, tanto più quando, come nel caso di specie, il ricorrente non alleghi l’esistenza di dichiarazioni o comportamenti obiettivamente idonei ad esplicitare l’intenzione della cliente di rinunciare ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 2956 c.c., ma si limiti a valorizzare la semplice circostanza che la stessa non abbia, prima dell’inizio della causa, e segnatamente dinanzi al Consiglio dell’Ordine, specificamente sollevato la relativa eccezione.

Peraltro, è opportuno osservare che – contrariamente a quanto sostenuto dal R. – il Tribunale ha espressamente esaminato le argomentazioni proposte dall’odierno ricorrente, affermando (cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanza impugnata) che “… la difesa di B.L. ha opportunamente tenuto distinte (anche graficamente) le considerazioni sviluppate con riguardo alle varie prestazioni rese, limitandosi a sostenere, con fermezza e coerenza, che le prestazioni relative alle pratiche di cui si discute sarebbero estinte per intervenuto pagamento: sulla scia di tale, minima/e, premessa ha quindi concluso che la pretesa dell’avv. R. è illegittima ed ingiusta. I riferimenti ulteriormente menzionati dalla difesa (pp. 8 ss. comparsa di costituzione) dell’opposto non risultano tali da minare la consecuzione logica, financo banale, suggerita dalla difesa B., sì che, introdotta la presunzione di pagamento era onere dell’opposto… comprovare il mancato pagamento. L’opposto non ha deferito il giuramento decisorio sì che la conclusione della difesa B. (gli onorari sono stati pagati) va tenuta ferma”. Il passaggio della motivazione appena richiamato smentisce l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe esaminato soltanto l’eccezione di prescrizione proposta dalla B., e non anche le difese del R..

Infine, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2956 c.c., n. 2, per contrasto con l’art. 3 Cost., perchè detta norma introdurrebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei professionisti, rispetto agli altri crediti, per i quali varrebbero gli ordinari termini di prescrizione.

La questione è manifestamente infondata, poichè non è ravvisabile alcuna analogia tra l’istituto della prescrizione presuntiva, di cui all’art. 2956 c.c., e quello della prescrizione ordinaria, disciplinata dagli artt. 2934,2935 e 2946 c.c.. La prima disposizione, infatti, non determina automaticamente l’estinzione dell’obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum -pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria- che il debito sia stato pagato. La prescrizione ordinaria, invece, fa derivare l’effetto estintivo dell’obbligazione al semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere (sul punto, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 08/02/1994, Rv. 485241 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 28/08/1998, Rv. 518451).

Nè è possibile configurare alcuna analogia tra i diversi crediti per i quali la legge ammette l’istituto della prescrizione presuntiva (artt. 2954,2955 e 2956 c.c.). Proprio in ragione delle peculiarità di ciascuna ipotesi, infatti, l’ordinamento prevede diversi termini di prescrizione presuntiva, riconoscendo – tra l’altro – al credito del professionista un trattamento preferenziale, nell’ambito delle prescrizioni presuntive, posto che esso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2956 c.c., è assoggettato al termine di tre anni, più ampio rispetto a quelli previsti per i crediti di cui all’art. 2955 c.c., (un anno) e per quelli di cui all’art. 2954 c.c., (sei mesi).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA