Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17071 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4712-2014 proposto da:

INFIN S.r.l., in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in RONZA, alla piazza ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della INFIN S.r.l., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, alla via PAOLO EMILIO 57, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO MAGGIORE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D’APPELI O di ROMA del

21/11/2013, depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa Cristiano Magda;

udito l’avvocato Biagio Francesco Levanto (delega Biasiotti)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’avvocato Marco Serra, difensore della contro ricorrente, che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da INFIN s.r.l., avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del suo fallimento.

La corte territoriale ha affermato che Infin aveva tardivamente proposto il motivo di reclamo inerente il mancato superamento delle soglie di fallibilità e che l’esistenza dello stato di insolvenza non poteva essere esclusa per il solo fatto che la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Cagliari reiettiva dell’impugnazione proposta dalla società contro il lodo pronunciato all’esito del giudizio arbitrale da essa promosso nei confronti della IBM, atteso che l’eventuale annullamento del lodo non sarebbe valso ad affermare, neppure implicitamente, la fondatezza della pretesa creditoria della reclamante, respinta dagli arbitri.

La sentenza è stata impugnata da Infin s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il curatore del Fallimento ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente contesta che il motivo di impugnazione concernente il mancato superamento delle soglie di fallibilità potesse essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di non essere stato proposto nell’atto introduttivo del reclamo, ma solo nel corso del procedimento.

Il motivo appare manifestamente infondato.

La L. Fall., art. 18, comma 2, n. 3), prescrive che il reclamo contro la sentenza di fallimento deve contenere l’esposizione dei fatti e degli clementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni.

La disposizione in esame circoscrive dunque, inequivocamente, l’ambito del reclamo alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante e non consente al giudice di rilevare d’ufficio eventuali, diverse questioni non illustrate nell’atto introduttivo del procedimento (cfr. Cass. nn. 22110/010, 12706/014).

Ne consegue che la corte del merito ha correttamente ritenuto inammissibile la ragione di doglianza tardivamente allegata dalla reclamante.

La conclusione, d’altro canto, è coerente coni principi generali vigenti in materia di impugnazione, secondo i quali sono coperti da giudicato interno tutti gli accertamenti di fatto (implicitamente od esplicitamente) contenuti in una sentenza che costituiscono presupposto indefettibile della pronuncia e che non hanno formato oggetto di censura.

3) Il secondo motivo, con il quale INFIN contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, appare ugualmente infondato, essendo incontroverso che la società non è stata in grado di provvedere al pagamento del credito del creditore istante, portato da sentenza provvisoriamente esecutiva, e che l’eventuale, futuro vittorioso esperimento dell’azione promossa contro IBM non può incidere sull’accertamento in contestazione, che va condotto all’attualità.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata.

Non v’è dubbio, infatti, che l’onere di provare il mancato superamento delle tre soglie dimensionali al di sotto delle quali non può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento, incomba sul debitore e che la relativa questione, pur se sicuramente deducibile per la prima volta in sede di reclamo, debba essere sollevata con l’atto introduttivo dell’impugnazione, secondo quanto prescritto dalla L. Fall., art. 18, comma 2, n. 3.

E’, d’altro canto, privo di rilievo stabilire se detta questione sia riconducibile al novero delle eccezioni in senso proprio o di quelle rilevabili d’ufficio, atteso che anche queste ultime incontrano il limite del giudicato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso foderano e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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