Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17071 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3228-2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL in persona del Curatore Dott. GIUSEPPE

PINTUS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAZZOLI presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO, rappresentata e difesa dagli

avvocati BENEDETTO ARRU, ANTONIO GIOACCHINO DETTORI, UMBERTO

CONGIATU giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIETTA CARCASSA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con due distinti atti di citazione D.L., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, chiedeva dichiararsi l’inefficacia a titolo revocatorio di atti pubblici rogati nel 1991 nelle parti in cui la cooperativa (OMISSIS) a r.l. aveva provveduto all’assegnazione, tra gli altri soci, anche ai convenuti tra cui, per quanto ancora qui rileva, S.P.E., C.O. e F.A..

I processi venivano riuniti e poi sospesi per pregiudizialità, fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio, introdotto dal D. nei confronti della cooperativa, per l’accertamento del credito sotteso alla domanda di revocatoria.

A seguito di una doppia riassunzione, la prima per il fallimento della suddetta società e la seconda per decesso di C.O., il tribunale di Tempio Pausania dichiarava inefficaci gli atti di assegnazione in favore di quei soci, tra cui S., C. e F., con riferimento ai quali non era stata data prova dell’esistenza dell’atto di prenotazione rispetto al quale l’assegnazione era ritenuta atto dovuto e come tale irrevocabile.

La corte di appello di Cagliari, adita dai convenuti soccombenti, tra cui gli eredi di C.O., ammetteva prove documentali e testimoniali, accogliendo, all’esito, il gravame, e rigettando, per l’effetto, la domanda di revocatoria coltivata dalla curatela del Fallimento della società cooperativa (OMISSIS) s.r.l..

Contro questa sentenza ricorre per cassazione, relativamente alle posizioni di S. e F., il Fallimento (OMISSIS), affidandosi a 3 motivi.

Resiste con controricorso il solo S.P.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, premesso l’intervenuto giudicato interno sulla natura di atto dovuto dell’assegnazione ai fini dell’art. 2901 c.c., comma 3, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 cod. civ.. Si deduce l’erroneità dell’ammissione della prova testimoniale pronunciata dalla corte territoriale per accertare la sussistenza degli atti di prenotazione di F. e S.. Si trattava, in particolare, di capitoli inidonei a fornire i necessari elementi afferenti al contenuto degli atti; e, soprattutto, di prova ammessa senza le ragioni necessarie a derogare alla regola stabilita dall’art. 2721 c.c., comma 1, in ordine ai limiti per valore della stessa, ovvero a quella contenuta nell’art. 2725 cod. civ. in ordine agli analoghi limiti nei casi di contratti per la cui prova o validità necessitano scritture.

Posto che si trattava di documenti necessari, vista la sostanziale natura di contratto preliminare della prenotazione con conseguente applicabilità dell’art. 1351 cod. civ., si evidenzia che non era stata provata, in particolare, la pretesa perdita senza colpa delle scritture in parola. L’allegato allagamento che l’avrebbe causata era stato indicato genericamente quanto ai tempi e alle modalità dell’evento, e, comunque, non poteva, nel caso, giustificare l’ammissione in parola poichè, come confermato dai testi, non era stato un accadimento imprevedibile dato che si verificava ogni anno in ragione di problemi alle condotte. Tutto ciò, inoltre, avrebbe dovuto far dubitare dell’attendibilità dei deponenti.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, poichè la descritta prova per testi, al pari della produzione documentale della prenotazione oggetto dell’indicato ritrovamento sopravvenuto, ammessa, quest’ultima, su istanza degli eredi C., eludevano, altresì, le decadenze istruttorie maturate in prime cure.

2. In primo luogo va dichiarata manifestamente infondata l’eccezione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 cod. proc. civ. formulata dal controricorrente. Si prospetta una volontà degli organi fallimentari contraria alla proposizione del ricorso per cassazione e, al contempo, di un’autorizzazione data “solo perchè il D. se ne accollava le relative spese”. E’ evidente che l’eccezione è intrinsecamente contraddittoria e priva di concludenza rispetto all’autorizzazione poi adottata.

2.1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati in parte inammissibili.

Sono infondati laddove si prospetta una violazione delle menzionate norme mentre, innanzi tutto, la corte territoriale ha esplicitamente motivato, in sentenza, la loro applicazione (pagg. 5-6 della decisione) in ragione – oltre che del rinvenimento sopravvenuto (al primo grado) del documento quanto alla prenotazione relativa al socio C. – dell’indispensabilità, in termini di apporto istruttorio decisivo rispetto agli esiti della prima istanza, quanto alla prova testimoniale correlata alla perdita dei corrispondenti documenti per gli altri soci qui intimati.

Per ciò che concerne i profili afferenti alla genericità dei capitoli, si allega siano stati oggetto di opposizione ma, inammissibilmente, senza specificare quando e in quali specifici termini (cfr. Cass., 12/04/2016, n. 7110, che ribadisce come i vizi concernenti l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale abbiano carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell’esclusivo interesse delle parti, sicchè non sono rilevabili d’ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi o alla conoscenza delle nullità stesse, nozione che include anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, dovendosi escludere, in difetto, la possibilità di farle valere in sede d’impugnazione).

Parte ricorrente, poi, non riporta l’ordinanza ammissiva della prova per testi, alludendo a una verosimile quanto implicita motivazione fondata sulla deroga, assunta come erronea, di cui all’art. 2724 cc., n. 3, (motivazione in realtà esplicita come emerge dalla citata ordinanza riportata, invece, dall’intimato costituito). Così come non riporta di aver contestato tale profilo ammissivo, chiedendo la correlativa revoca, in sede di conclusioni davanti dalla corte di appello. Inoltre, l’accertamento del fatto sotteso al profilo della perdita dei documenti senza colpa, inerisce a un sindacato riservato alla motivata decisione del giudice di merito, non oggetto di autonomo e appropriato motivo di ricorso. Con conseguente inammissibilità.

2.2. Infine, come indicato, è stata dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., norma applicabile nella formulazione anteriore alle novelle rese prima con la L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi, soprattutto, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Si discute, dunque, del requisito dell’indispensabilità della prova testimoniale, in quanto al contrario ammessa con elusione delle preclusioni maturate in prime cure. Viene in gioco un profilo che attiene quindi al rito, e come tale è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 08/02/2017, n. 3309).

Sul punto, sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite a dirimere il contrasto riscontrabile sull’interpretazione della norma in “parte qua”. E hanno concluso affermando il seguente e condiviso principio di diritto: “prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790).

Nel caso qui in scrutinio, è evidente, pertanto, che la prova era dirimente e sotto tale profilo ammissibile, anche se in tesi già deducibile in primo grado. Dal che deriva che questo motivo è infondato.

3. La recentissima risoluzione del contrasto giurisprudenziale appena evidenziato giustifica la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017, e in sede di riconvocazione il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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