Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17071 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 17071 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 2001-2012 proposto da:
MINISTERI DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti
contro

FRANZESE GIUSEPPA FRNGPP59M44G190N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato FERRANTE MARIA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 10/07/2013

difende giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2642/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 29/05/2011, depositata il 13/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Figliolia Ettore difensore dei
ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del secondo
motivo del ricorso.

udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

R.g.n. 2001-12 (ud. 9.5.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri della Salute e
dell’Istruzione, del’Università e delle Ricerca hanno proposto ricorso per cassazione contro
Giuseppa Franzese avverso la sentenza del 13 giugno 2011, con la quale la Corte
d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di
Roma, che l’aveva ritenuta infondata per intervenuta prescrizione, ha — per quanto ancora

1993, dopo avere frequentato quattro anni di corso, il diploma di specializzazione in
geriatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, il riconoscimento
dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive CEE 75/363 e 82/76, attuate dallo
Stato Italiano soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1991, ma per i medici iscritti a corsi di
specializzazione dall’anno accademico 1991-1992.
La Franzese aveva svolto, oltre la domanda riguardante l’adeguate remunerazione,
anche domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della chance
derivante dal conseguimento di un diploma non in linea con quanto previsto dalle direttive.
Le due domande erano state svolte anche nei riguardi dell’Università ed il Tribunale
aveva dichiarato la stessa priva di legittimazione passiva.
§2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello della Franzese nei
riguardi dell’Università, ha, quindi, disatteso la sentenza di primo grado quanto alla
prescrizione applicando i principi di cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 riguardo alla
durata della prescrizione e a Cass. n. 10813 del 2011 riguardo alla decorrenza ed ha, poi,
quantificato l’adeguata remunerazione quantificandola nell’importo riconosciuto per ogni
anno dal d.lgs. n. 257 del 1991, al lordo di una rivalutazione e, quindi, in E 18,741,90 per
ciascun anno. Viceversa, ha confermato la sentenza di primo grado quanto al rigeto della
domanda relativa alla perdita di chance.
§3. Al ricorso ha resistito con controricorso la Franzese.
§4. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente si rileva che nel controricorso si deducono due profili di
inammissibilità dei due motivi su cui si fonda il ricorso.
Essi sono privi di fondamento.
Est. CorWRàffaele Frasca

interessa – accolto la domanda con cui la Franzese, adducendo di avere conseguito nel

R.g.n. 2001-12 (ud. 9.5.2013)

Il primo, in disparte che è prospettato come se i due motivi fossero articolati ai sensi
del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mentre solo il secondo lo è e, peraltro, non contiene effettivo
svolgimento di una corrispondente censura, è privo di fondamento, perché, al contrario di
quel che si sostiene, i due motivi svolgono le quaestiones iuris proposte con la loro
intestazione.
Il secondo rilievo è svolto ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., ma è incomprensibile,
atteso che i due motivi non s fondano su documenti o atti processuali che dovevano essere

indicati specificamene.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione art. 4, comma 43 L.
183/2011; violazione artt. 2043, 2935, 2946, 2947, 2948 n. 4 cod. civ.; violazione
D.Lgs.vo n. 257/1991 e L. 370/1999; violazione Direttive CEE 82/76, 362/76, 363/75;
violazione principi comunitari in materia di recepimento Direttive CEE, sentenza
19.5.2011 proc. n. 452/09; art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Vi si critica in primo luogo l’adesione della sentenza impugnata ai principi affermati
da Cass. n. 10813 del 2011 circa la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, data
di entrata in vigore della 1. n. 370 del 1999, adducendo che essi sarebbero stati smentiti
dalla sentenza 19 maggio 2011 della Corte di Giustizia CE, resa sulla causa C. 452/09.
In secondo luogo, si prospetta che comunque quei principi sarebbero stati superati
dalla norma dell’art. 4, comma 43, della 1. n. 183 del 2011.
§2.1. Entrambe le censure, già altra volta prospettate in controversie simili, sono
state disattese da questa Corte: è sufficiente rinviare alle ampie argomentazioni di Cass. n.
1917 del 2012 e n. 5533 del 2012, le quali si sono fatte carico di tutte le questioni poste dal
motivo, nonché alle ormai numerosissime sentenze conformi.
§2.2. Il Collegio, per ragioni di completezza, osserva che la recente Cass. sez. lav. n.
9071 del 2013, pur accettando la qualificazione dell’azione degli specializzandi nel senso
di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, il carattere decennale della prescrizione, ha
reputato che il corso della prescrizione fosse iniziato dal momento dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 257 del 1991.
La sentenza, tuttavia, limitandosi ad evocare Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del
2010, ignora totalmente gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte a partire dalle
citate sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, emesse dalla Terza
Sezione. Sentenze che avevano ampiamente esaminato Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842
del 2010, evidenziando le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.

4
Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 2001-12 (ud. 9.5.2013)

Gli sviluppi della giurisprudenza della Corte inaugurata dalle sentenze gemelle sono
stati, come sì è detto, poi, condivisi sia dalla Prima Sezione, sia dalla stessa Sezione
Lavoro, siccome emerge anche soltanto dai precedenti sopra evocati.
Ad essi, tralasciandone numerosi altri maturati nel 2012, si possono aggiungere,
senza pretesa di completezza, quelli del solo anno 2013, i quali rivelano che l’orientamento
circa l’individuazione del dies a quo dal 27 ottobre 1999 è stato riaffermato dalla stessa
Sezione Lavoro nella sentenza n. 7500 del 2013 ed è stato ribadito dalla Terza Sezione e da

questa stessa Sezione nelle sentenze nn. 586, 587, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864,
3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 5329, 6365, 8578, 8579, 8580.
La sentenza n. 9071 del 2013 si presenta, dunque, del tutto eccentrica rispetto ad un
orientamento del tutto univoco. E, d’altro canto, ignorando quest’ultimo, che rappresenta il
diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due citati precedenti dai
quali le sentenze gemelle con ampia argomentazione si discostarono, ricevendo, poi,
l’avallo della giurisprudenza successiva, non merita ulteriori rilievi e nemmeno è idonea ad
evidenziare un contrasto di fronte al quale si debba sollecitare un intervento delle Sezioni
Unite.
§2.2. Il primo motivo è, pertanto, rigettato.
§3. Con il secondo motivo — cui il controricorso non replica nel merito – si deduce
“violazione L. 370/99, D.Lgs.vo n. 257/91; art. 2043 cod. civ., omessa insufficiente
contraddittoria motivazione, art. 360 n. 43 e 5 c.p.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata per avere quantificato il danno da mancata
percezione dell’adeguata remunerazione sulla base delle somme previste per la disciplina a
regime dal d.lgs. n. 257 del 1991, anziché sulla base di quanto previsto dalla 1. n. 370 del
1999, siccome riconosciuto da Cass. mi. 21973 del 2011 e 24094 del 2011.
§3.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, sulla falsariga di quanto già affermato dalle
sentenze evocate dalla difesa erariale, è ormai consolidata nell’affermazione del seguente
principio di diritto: <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA