Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17070 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.P.D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA

VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato CASELLA PACCA DI

MATRICE GILBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato GIZZI FABRIZIO per delega Avv.

CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il (OMISSIS), l’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), contestava a C.P.d.M.M., avvocato libero professionista, un maggiore reddito imponibile ai fini I.R.Pe.F., contributo SSN e contributo straordinario per l’Europa per L. 129.155.000, ed un maggiore volume di affari ai fini I.V.A per l’anno d’imposta 1996, facendo applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 189, e dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonchè dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 125, e D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Proponeva tempestivo ricorso il contribuente, deducendo l’illegittimità della motivazione perchè basata solo su calcoli parametrici e il differimento ad annualità successive di compensi per L. 68.257.000 riferibili ad attività svolta nel 1996. Si costituiva l’ufficio, senza contestare le giustificazioni de professionista.

La C.T.P. di Roma, pur non contestando la legittimità dell’accertamento basato sui parametri, accoglieva il ricorso ritenendo che il contribuente avesse provato la diminuzione dell’ammontare del reddito. Appellava l’ufficio, non contestando la parte di reddito giustificata, ma evidenziando la contraddittorietà della sentenza e chiedendo la conferma dell’accertamento per la parte dei maggiori compensi da parametri non giustificata dal contribuente.

Resisteva il contribuente.

La C.T.R. del Lazio confermava la sentenza di primo grado, affermando che l’applicazione dei parametri, per essere legittima doveva essere supportata da ulteriori elementi concreti non forniti nella specie.

Avverso detta decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente resiste con controricorso, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo l’A.F. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3, e art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia ed ultrapetizione, nonchè carenza di motivazione, per non avere la C.T.R. considerato che l’ufficio aveva proposto un appello parziale, non avendo contestato le parziali giustificazioni fornite dal contribuente, nè quest’ultimo aveva contestato la legittimità del metodo seguito e l’onere della prova che incombeva su di lui in caso di scostamento dal calcolo parametrico. Conseguentemente parte ricorrente contesta l’annui lamento integrale compiuto dai primi giudici e la mancata pronuncia su tale punto da parte della C.T.R..

Con la seconda censura si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per non avere la C.T.R. spiegato il perchè, nell’attribuzione dell’onere probatorio, abbia assunto una posizione diversa rispetto alla C.T.P., disconoscendo anche la posizione del contribuente che in via di principio aveva ritenuto di aver soddisfatto l’onere probatorio a lui addossato dalla legge.

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in quanto lo stesso nel presente procedimento è privo di legittimazione processuale, non essendo stato parte nel giudizio di appello dal quale deve intendersi tacitamente estromesso (cass. civ sentt. nn. 9004 del 2007, 22889 del 2006), come è dato rilevare anche dall’epigrafe della sentenza impugnata, ove il gravame risulta proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), in data 7.7.2005.

A seguito della riforma dell’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono state istituite le Agenzie fiscali e, pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2001 (data d’inizio dell’operatività di detti enti), la legittimazione processuale attiva e passiva nel contenzioso tributario compete a dette istituzioni, dotate di personalità giuridica, e non più al Ministero od agli uffici periferici dello stesso non più esistenti a seguito dell’intervenuta riforma.

Si compensano le relative spese, dato che la costituzione del Ministero non ha aggravato la difesa erariale e che la giurisprudenza citata si è formata in epoca prossima all’introduzione del presente ricorso.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione logico-giuridica.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando in sede di legittimità si assuma, come in concreto sostiene l’Amministrazione ricorrente, che il giudice del merito abbia superato l’ambito del potere decisorio individuato dalla domanda, in violazione della regola fissata dall’art. 112 c.p.c., il quale, nel rispetto del potere dispositivo delle parti, gli impone di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia a quella della richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo a fondamento della decisione fatti e situazioni diversi alla materia dei contendere perchè non corrispondenti a quelli enunciati a sostegno della pretesa, nella specie motivi di appello, si è in presenza di un problema di natura tipicamente processuale per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere ai diretto esame degli atti processuali onde acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione denunciata (cfr, ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 1108 del 1999; 424 del 1998; 9314 e 3782 del 1997;

2113 del 1995).

L’esame del contenuto della sentenza impugnata e del ricorso in appello dell’Ufficio per controdedurre a quanto affermato nella decisione dalla C.T.P. consente di affermare che la materia del contendere, vale a dire l’ambito nel quale poteva (e doveva) esplicarsi il potere decisorio dei giudice del gravame, era costituito da un appello parziale, non avendo l’Amministrazione appellante contestato le parziali giustificazioni offerte dal contribuente, nè quest’ultimo aveva contestato la legittimità del metodo di accertamento eseguito, ma solo l’entità del reddito accertato.

La C.T.R., invece, ha completamente omesso di esaminare le censure avanzate dall’Ufficio appellante su tale argomento, facendo riferimento genericamente all’infondatezza dei coefficienti presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, ed alla conseguente illegittimità della loro applicazione automatica trattandosi di presunzioni semplici che andavano confortate da ulteriori elementi non offerti dall’Ufficio, senza peraltro offrire una convincente motivazione in merito.

Questo essendo l’oggetto del processo determinato dall’iniziativa delle parti, la doglianza di omessa pronuncia avanzata dall’Ufficio deve essere ritenuta fondata.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra eventuale censura, il ricorso proposto dal dall’Agenzia delle entrate deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che provvederà anche al governo delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, compensando le relative spese.

Accoglie quello dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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