Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17070 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14973/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE MONTUORI;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., quale incorporante del SANPAOLO IMI S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO BARBAGALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1127/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2015, R.G.N. 7792/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 18.2.15, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di M.G., già dipendente di Intesa Sanpaolo con livello VII, volta al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello V o, in subordine, nel livello VI, a decorrere dal 13.10.93, ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive nonchè alla rideterminazione del TFR e del trattamento pensionistico dal 11.2.99 e degli incentivi percepiti.

2. In particolare, la corte territoriale rilevava la mancanza di ogni specifica indicazione delle mansioni spiegate prima del periodo rilevante e del contenuto professionale della qualifiche invocate, nonchè, per altro verso e comunque, la parziale prescrizione dei diritti invocati (ritenendo che il tentativo di conciliazione e lettera inviata dal lavoratore non avessero valore interruttivo della prescrizione).

3. Avverto tale sentenza ricorre il lavoratore con 6 motivi di ricorso, cui resiste l’Istituto Sanpaolo spa con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,416 e 434 c.p.c., e degli artt. 1219, 1335, 2909, 2943, 2697 e 2938 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale rilevato la carenza di valore interruttivo della prescrizione di una lettera del lavoratore (in difetto di prova che fosse pervenuta al destinatario), sebbene il datore l’avesse rilevata solo con riferimento al tentativo di conciliazione proposto dal lavoratore e non anche con riguardo a detta missiva, e per aver applicato la prescrizione con riferimento alle differenze retributive per incentivi economici sebbene il gravame riguardasse solo le differenze per la superiore qualifica e non anche le altre anzidette. Secondo il ricorrente vi sarebbe violazione del principio di corrispondenza tra eccepito e pronunciato e rilievo officioso della prescrizione.

5. Il motivo è infondato. Infatti, l’avvenuta proposizione di una generale eccezione di prescrizione esclude che possa ipotizzarsi una non contestazione in ordine alla ricezione di una lettera interruttiva della stessa. Per altro verso, va rilevato che l’eccezione formulata ha avuto ad oggetto tutti i crediti anteriori rispetto al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo della lite, riguardando in tal modo non solo le differenze retributive in senso stretto dovute, ma anche le differenze per incentivi economici non corrisposti.

6. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4, error in procedendo per omessa rilevazione del giudicato interno formatosi sulla idonea interruzione dei termini di prescrizione in relazione agli incentivi economici.

7. Il motivo è infondato. Invero, l’appello proposto ha riguardato tutte le differenze economiche rivendicate dal lavoratore (invocandosi come detto per tutte la prescrizione), formula generica che comprende anche le differenze dovute per incentivi economici.

8. Con il terzo motivo si rileva, in relazione all’art. 360, n. 5, omesso esame dei vari fatti – indicati negli atti – relativi allo svolgimento delle mansioni superiori ai fini del conseguimento della superiore qualifica. Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe ignorato tali fatti limitandosi a dar rilievo alla mancanza di ogni specifica indicazione delle mansioni spiegate prima del periodo rilevante e del contenuto professionale delle qualifiche invocate.

9. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2095 c.c., e delle norme del Banco di Napoli relative alle mansioni e dell’art. 5 del regolamento del personale del Banco, per non avere la corte territoriale riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori.

10. I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente.

11. Essi non si rapportano alla sentenza impugnata e sono pertanto inammissibili. La corte territoriale ha correttamente rilevato che il giudizio di sussunzione delle mansioni svolte nelle mansioni previste dalle qualifiche è impossibile in mancanza di indicazione del contenuto professionale della qualifica invocata, aspetto che è interamente oggetto di onere del ricorrente e non soggetto ad indagine officiosa. Non vi è dubbio infatti che, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014, Rv. 633192 – 01). Nè il ricorrente ha spiegato -nemmeno nel motivo di ricorso in disamina, che comunque non pone rimedio alle lacune dei pregressi atti – perchè ed in base a quale normativa lo svolgimento di mansioni ispettive darebbe diritto alla qualifica superiore a prescindere dal contenuto professionale specifico delle mansioni.

12. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3, violazione degli artt. 1175,1375,1362 e 1366 c.c., e delle norme dell’accordo sindacale 28.12.88 per i dipendenti del Banco di Napoli, ed in particolare dell’art. 86 dell’allegato 4 di tale accordo, punti 1 e 2, in relazione al diniego degli incentivi, per non aver la corte sindacato i motivi addotti dal datore per negarne la corresponsione al lavoratore.

13. Il motivo è infondato quanto alle norme di legge richiamate, che non sono state violate in alcun modo: infatti, premesso che le norme richiamate riguardano la buona fede (quale oggetto di obbligo di comportamento delle parti del rapporto e, per altro verso, quale criterio ermeneutico del contratto) nonchè la rilevanza del comportamento delle parti per l’interpretazione del contratto, e premesso inoltre che la parte non ha nemmeno indicato le ragioni specifiche della dedotta violazione, deve osservarsi che comunque la sentenza impugnata non ha violato i richiamati principi, i quali non rilevano in alcun modo ai fini della corresponsione degli incentivi invocati dal lavoratore, affatto previsti dal contratto individuale.

Il motivo è poi inammissibile quanto alle norme contrattuali invocate, che non sono riportate in violazione del principio di autosufficienza.

14. Con il sesto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5, per omesso esame del fatto che il lavoratore aveva dimostrato che il giudizio di inidoneità dello stesso agli incentivi era apodittico.

15. Con il detto motivo, il ricorrente pretenderebbe -sollecitando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito- un riesame da parte di questa Corte del merito della vicenda processuale, operazione preclusa a questo Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19710/2011).

16. Il motivo è dunque inammissibile, anche perchè non si rapporta alla sentenza impugnata che ha escluso il diritto sia per prescrizione sia per discrezionalità della valutazione datoriale (sottolineando che la parte non ha dedotto l’esistenza di parametri oggettivi vincolanti per il riconoscimento del diritto, e valutando l’assenza di violazione da parte del datore degli obblighi di buona fede e correttezza), sia per impossibilità di pronunciare sul risarcimento del danno per illegittimo diniego dei permessi in difetto di domanda risarcitoria.

17. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese, che si liquidano in Euro 4000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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