Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17070 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17070 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 30639-2011 proposto da:
CUCCURULLO ANTONIO CCCNTN54T25C584A, GUASTAFERRO CIRO
GSTCRI54A05L2591, VILARDI CRESCENZO VLRCSC58D17F839J,
LANGELLA LORENzo LNIGLN35322GAià

D,ALMA RTZTR59

PLMPTR57L22A509N, COPPOLA VITTORIA CPPVTR58M47F839B,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO

Data pubblicazione: 10/07/2013

DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA
SALUTE , UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO
II, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

– controri correnti –

avverso la sentenza n. 142/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 26/11/10, depositata il 17/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Ettore Figliolia difensore dei
controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

rappresenta e difende ope legis;

R.g.n. 30639-11 (ud. 9.5.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. I medici Ciro Guastaferro, Vittoria Coppola, Lorenzo Langella, Antonio
Cuccurullo, Pietro Palma e Crescenzio Vilardi [in sentenza indicato come Villardi] hanno
proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, avverso la sentenza del 17 gennaio 2011,

con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello di essi ricorrenti e di altri
medici avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, aveva rigettato per intervenuta
prescrizione quinquennale la domanda, da loro e dagli altri medici proposta nel febbraio
del 2002, intesa ad ottenere, in relazione alla frequentazione in anni nei quali lo Stato
italiano era già divenuto inadempiente alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e
82/76/CEE di un corso di specializzazione col rilascio del relativo diploma, il
riconoscimento dell’adeguata remunerazione che il corso avrebbe dovuto avere se
organizzato secondo le prescrizioni delle dette direttive, nonché il risarcimento del danno
(e, subordinatamente, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.).
§2. La Corte territoriale, dopo avere rilevato che non vi era stata censura
sull’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ritenuta dal primo giudice, ha,
pur registrando che la pretesa dei ricorrenti andava qualificata alla stregua di Cass. sez. un.
n. 9147 del 2009, ritenuto che, in ragione di una mancata censura della durata della
prescrizione, il termine quinquennale fosse decorso, se mal non si intende la motivazione,
che non è del tutto chiara, dal «periodo in cui gli appellanti hanno frequentato il corso di
specializzazione, perché a tale data hanno subito la perdita per non avere il legislatore
recepito la direttiva comunitaria>>, ed ha escluso che essa fosse decorsa da non meglio
identificati decisioni della Corte di Giustizia CE o dall’entrata in vigore della 1. n. 370 del
1999. Ha, quindi, ritenuto, la Corte territoriale, maturata la prescrizione quinquennale alla
data di non meglio precisate diffide, «tenendo conto dei periodi di frequenza dei corsi>>.
§3. Le Amministrazioni intimate hanno resistito con congiunto controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente va rilevato che, essendo le posizioni dei medici che, pur
partecipanti al giudizio di merito, non hanno proposto il ricorso, di natura scindibile, la
mancata notificazione del ricorso stesso nei loro riguardi, essendo la fattispecie
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Est. Cons.

Frasca

R.g.n. 30639-11 (ud. 9.5.2013)

riconducibile all’ambito dell’art. 332 c.p.c. ed essendo ormai esclusa l’impugnazione da
parte loro o nei loro riguardi, non deve dare luogo a provvedimenti ai sensi di detta norma.
§2. Con il primo motivo del ricorso si deduce testualmente: “erronea e falsa
applicazione di legge art. 360 n. 3 c.p.c. — Decorrenza della prescrizione — art. 2935 c.c. —
L. 370/99, art. 11- artt. 2043 e 2946 c.c. – In ogni caso, stante la proposizione della
domanda giudiziale nel 2001, il diritto non è prescritto, anche ove si consideri la
prescrizione quinquennale. — Principio di ragionevolezza e giustizia sostanziale: un diritto

non può essere fatto valere se non da quando lo stesso è conoscibile e pienamente
esercitabile. Decorrenza della prescrizione dal 1999”.
Nella sua illustrazione vi si invocano le motivazioni della sentenza di questa Corte n.
10813 del 2011, per sostenere che, pur tenendo ferma l’affermazione della Corte
territoriale circa il carattere quinquennale della prescrizione, il suo dies a quo non sarebbe
maturato al momento della proposizione della domanda giudiziale, cioè nel 2001, essendo
iniziato il suo corso il 27 ottobre 2009.
§2.1. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri,
senza che occorra scrutinare, in particolare, l’apprezzamento della Corte territoriale sulla
quinquennalità della prescrizione, di cui si occupano fra l’altro detti motivi.
Ciò, in base alle ragioni esposte da questa Sezione con le sentenze gemelle m.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011. Ragioni che sono state ribadite da ormai
numerosissime decisioni di questa Sezione, sia rese a seguito della stessa camera di
consiglio, sia a seguito di altre camere di consiglio, nonché da decisioni rese dalla Sezione
Prima. Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli
specializzandi da inadempimento delle direttive dev’essere inquadrata nei termini di cui a
Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioè come inadempimento di un’obbligazione ex lege di
natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta
qualificazione, hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse
soltanto dal 27 ottobre 1999.
Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato
il seguente principio di diritto: <>.
Questa stessa decisione (ribadita da numerose successive ed in particolare, fra esse
da Cass. n. 5533 del 2012) ha chiarito che il principio opera anche per i c.d. specializzandi
“a cavallo”, il cui corso di specializzazione, come quello del ricorrente, fosse iniziato in un
anno accademico anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 e si fosse
concluso dopo, atteso che la disciplina del d.lgs. non trova applicazione a detti

specializzandi nemmeno limitatamente agli anni di corso frequentati dopo la sua entrata in
vigore.
§2.2. Sempre Cass. n. 1917 del 2012 si è fatta carico di un problema discendente da
una sopravvenienza normativa rispetto al ricorso, invocata di solito dalla difesa erariale
(ma non in questo caso) e derivante dall’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal
Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.
Con tale norma, infatti, è stato disposto che <>.
Ai sensi dell’art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 10 gennaio 2012.
Riguardo ad essa la citata sentenza, cui il Collegio intende dare continuità facendone
proprie le motivazioni, ha affermato che operando essa solo per l’avvenire, secondo il
criterio generale fissato dall’art. 12 delle preleggi al codice civile, e, quindi potendo
spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in
vigore, risulta irrilevante nel presente giudizio, come nei giudizi similari. Infatti,
essendo il suo oggetto di disciplina la regolamentazione della prescrizione del diritto
al risarcimento del danno, derivante da mancato recepimento di normative
comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad un soggetto di un fatto che, se fosse
stata attuata la direttiva, avrebbe dato al soggetto il diritto da essa previsto, la norma
potrà disciplinare soltanto la prescrizione di diritti di tal genere insorti
successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di
mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da fattispecie di mancato
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Est. ConsRae1e Frasca

R.g.n. 30639-11 (ud. 9.5.2013)

recepimento verificatesi anteriormente. Con la conseguenza che non può regolare in
via sopravvenuta il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento, oggetto
del presente giudizio, posto che esso concerne un mancato recepimento verificatosi
ben prima.
§2.3. In base alle emergenze del ricordato principio di diritto (confermato, fra l’altro,
dalle seguenti decisioni, di cui talune della Sezione Lavoro e altre della Prima Sezione:
Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n. 3973 del 2012; n. 4240 del 2012; n. 4241 del

2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n. 4575 del 2012; n. 4576 del 2012; n. 4785 del
2012; n. 4893 del 2012; n. 5064 del 2012; n. 5065 del 2012; n. 5533 del 2012; n. 6911 del
2012; 7282 del 2012; 12725 del 2012) il motivo, ancorché lo si scrutini nel presupposto
che nel giudizio di appello non potesse potersi in discussione scrutinarsi per difetto di
appello il carattere quinquennale della prescrizione (il che, peraltro, è palesemente erroneo
alla stregua dei principi enunciati da Cass. sez. un. n. 10995 del 2002, come si sarebbe
dovuto dire scrutinando gli altri motivi), è fondato, perché la prescrizione del diritto dei
ricorrenti, il cui corso era iniziato il 27 ottobre del 1999, non era comunque ancora
maturata al momento dell’inizio dell’azione giudiziale.
§2.4. Il Collegio, per ragioni di complete772, osserva che la recente Cass. sez. lav. n.
9071 del 2013, pur accettando la qualificazione dell’azione degli specializzandi nel senso
di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, il carattere decennale della prescrizione, ha
reputato che il corso della prescrizione fosse iniziato dal momento dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 257 del 1991.
La sentenza, tuttavia, limitandosi ad evocare Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del
2010, ignora totalmente gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte a partire dalle
citate sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, emesse dalla Terza
Sezione. Sentenze che avevano ampiamente esaminato Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842
del 2010, evidenziando le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.
Gli sviluppi della giurisprudenza della Corte inaugurata dalle sentenze gemelle sono
stati, come sì è detto, poi, condivisi sia dalla Prima Sezione, sia dalla stessa Sezione
Lavoro, siccome emerge anche soltanto dai precedenti sopra evocati.
Ad essi, tralasciandone numerosi altri maturati nel 2012, si possono aggiungere,
senza pretesa di completezza, quelli del solo anno 2013, i quali rivelano che l’orientamento
circa l’individuazione del dies a quo dal 27 ottobre 1999 è stato riaffermato dalla stessa
Sezione Lavoro nella sentenza n. 7500 del 2013 ed è stato ribadito dalla Terza Sezione e da

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Est. Cons. RàffaFrasca

R.g.n. 30639-11 (ud. 9.5.2013)

questa stessa Sezione nelle sentenze nn. 586, 587, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864,
3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 5329, 6365, 8578, 8579, 8580.
La sentenza n. 9071 del 2013 si presenta, dunque, del tutto eccentrica rispetto ad un
orientamento del tutto univoco. E, d’altro canto, ignorando quest’ultimo, che rappresenta il
diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due citati precedenti dai
quali le sentenze gemelle con ampia argomentazione si discostarono, ricevendo, poi,
l’avallo della giurisprudenza successiva, non merita ulteriori rilievi e nemmeno è idonea ad

evidenziare un contrasto di fronte al quale si debba sollecitare un intervento delle Sezioni
Unite.
§2.4. Tanto premesso, la sentenza impugnata dev’essere, in conseguenza, cassata con
rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa
composizione. La cassazione, peraltro, per quanto si dirà nel successivo paragrafo n. 4, non
può riguardare i medici ricorrenti Cuccurullo e Palma.
Il giudice di rinvio considererà la pretesa dei ricorrenti, qualificata alla stregua di
Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e della richiamata consolidata giurisprudenza, come non
prescritta.
§2.4. Per ragioni di nomofilachia si ritiene opportuno sottolineare che la Corte di
rinvio si dovrà attenere, nello scrutinare il merito della pretesa del ricorrente, agli ulteriori
principi individuati da questa Corte sempre nella già citata sentenza n. 1917 del 2012 (e
nella sentenza n. 5533 del 2012, nonché ormai in numerosissime altre), sia in punto di
presupposti del diritto al risarcimento del danno, sia quanto alla sua quantificazione.
La Corte di rinvio, dovrà, dunque, fare applicazione anche di tali principi e ciò
particolarmente — lo si osserva anche in relazione alla circostanza che i ricorrenti avevano
fatto valer la loro pretesa invocando una quantificazione parametrata al d.gls. n. 257 del
1991 – quanto alla parametrazione del risarcimento all’importo di cui alla 1. n. 370 del
1999, in applicazione del seguente principio di diritto, di cui alla citata sentenza: <> (così Cass. n. 21719 del 2012).
§5. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto al primo motivo riguardo ai rapporti
processuali fra i ricorrenti Giastaferro, Coppola, Langella e Vilardi da un lato e le
Amministrazioni Statali dall’altro. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata
relativamente a tali rapporti processuali, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello
di Roma, comunque in diversa composizione.
Il ricorso dei detti ricorrenti è rigettato quanto ai rapporti processuali con l’Università
resistente.
Il ricorso dei dottori Cuccurullo e Palma è rigettato quanto ai rapporti processuali con
tutti i resistenti.
L’oggettiva notoria incertezza della vicenda di cui è processo giustifica l’integrale
compensazione delle spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale fra
tutti i ricorrenti e l’Università e quanto al rapporto processuale fra i ricorrenti Palma e
Cuccurullo e le Amministrazioni statali.
Il regolamento delle spese del giudizio di cassazione va rimesso al giudice di rinvio
per i rapporti processuali per i quali si cassa con rinvio.

P. Q. M.

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Est. Cons. 11.Tae1e Frasca

R.g.n. 30639-11 (ud. 9.5.2013)

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso riguardo ai rapporti processuali fra i
ricorrenti Guastaferro, Coppola, Langella e Vilardi da un lato e la Presidenza del Consiglio
ed i Ministeri resistenti dal’altro. Cassa la sentenza impugnata in relazione a tali rapporti
processuali e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà
comunque in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione. Rigetta il
ricorso di tutti i ricorrenti nei confronti dell’Università e compensa le spese del giudizio di
cassazione riguardo ai relativi rapporti processuali. Rigetta il ricorso dei ricorrenti
resistenti e compensa le spese riguardo ai relativi rapporti processuali.
Co .ì deciso ne la Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 il 9 maggio 2013.
Il Presidente

Cuccurullo e Palma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

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