Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1707 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), D.G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI

GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARELLA MASSIMO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUCERA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo

studio dell’avvocato RICCI MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SICA VINCENZO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 5/3/2004, depositata il 29/06/2004,

R.G.N. 551/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato VINCENZO SICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per la rimessione alle SS.UU o

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. e D.G.M., appaltatori del servizio di svuotamento dei pozzi neri del Comune di Lucera, considerato che quest’ultimo non aveva provveduto ne’ a versare i relativi contributi ne’ a pagare il corrispettivo dovuto, convenivano in giudizio detto Comune per sentir dichiarare risolto per inadempimento il contratto di appalto e condannare lo stesso ente al pagamento della somma dovuta.

Il Tribunale adito con sentenza del 17.5.1996, rigettava la domanda, stante la nullita’ del contratto d’appalto perche’ non stipulato in forma scritta.

Tanto premesso, gli attori convenivano nuovamente il Comune di Lucera innanzi al Tribunale del luogo per ottenerne la condanna al pagamento di L. 66.277.980, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva anzitutto l’avvenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, osservando che le prestazioni in ordine alle quali si rivendicava l’indennizzo risalivano gli anni 1984 e 1985 mentre la domanda giudiziale era stata proposta in data 28.3.1997, ad oltre dieci anni di distanza, senza che vi fossero stati in tale periodo validi atti interruttivi.

In subordine, l’Ente eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori e passiva di esso convenuto asserendo che, in conseguenza della nullita’ del contratto di appalto per difetto della forma prescritta dalla legge ad substantiam, il rapporto obbligatorio relativo alle vantate prestazioni si era instaurato direttamente tra gli attori e l’amministratore e/o il funzionario che le aveva illegittimamente autorizzate, nei confronti dei quali soltanto l’azione poteva essere promossa ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23 conv. in L. 24 agosto 1989, n. 144; eccepiva ancora il Comune l’inammissibilita’ e improponibilita’ dell’azione di cui all’art. 2041 c.c. sia per difetto del requisito della sussidiarieta’, perche’ nel caso di specie potevano essere esperite la citata azione D.L. n. 66 del 1989, ex art. 23, o quella prevista del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 72; sia per l’impossibilita’ da parte di esso Comune, totalmente estraneo al rapporto obbligatorio, di riconoscere l’utilita’ delle asserite prestazioni; l’Ente pubblico sosteneva, infine l’infondatezza nel merito della domanda ed, in subordine, nel caso di ritenuta fondatezza della stessa, chiedeva che la misura dell’indennizzo fosse limitata esclusivamente all’effettivo comprovato arricchimento.

Il Tribunale, con sentenza del gennaio 2002, respingeva l’eccezione di prescrizione e le altre eccezioni sollevate dall’Ente convenuto;

accoglieva per quanto di ragione la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dal M. e dal D.G. e condannava il predetto Ente al pagamento della somma di L..

19.658.632 (pari ad Euro 10.152,84), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonche’ alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Lucera, insistendo, in via principale, per il rigetto della domanda proposta dagli attori per intervenuta prescrizione del diritto preteso; in subordine, per la reiezione della stessa domanda, in conseguenza di una delle altre eccezioni sollevate e comunque per infondatezza nel merito della stessa; infine in via del tutto gradata, chiedeva – nell’ipotesi di ritenuta infondatezza dell’avversa pretesa – la limitazione dell’indennizzo all’effettivo e rigorosamente comprovato arricchimento di esso appellante.

La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello e riformava l’impugnata sentenza rigettando la domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c. dal M. e dal D.G.; compensava integralmente le spese processuali.

Proponevano ricorso per Cassazione M.M., quale erede di M.G., e D.G.M..

Resisteva con controricorso il Comune di Lucera.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 2042 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)�.

I ricorrenti contestano la decisione della Corte di merito che ha ritenuto distinte la domanda di adempimento contrattuale, proposta dai ricorrenti nel precedente giudizio, e quella di arricchimento senza causa, proposta nel giudizio presente, considerando la prima non idonea ad interrompere il termine di prescrizione decennale del diritto fatto valere con la seconda. Sostengono in particolare M. e D.G. che il fatto costitutivo delle due domande e’ unico e che la domanda di risarcimento assorbe anche quella di indennizzo per ingiustificato arricchimento fondata sul medesimo fatto dal quale trae origine la responsabilita’ contrattuale.

Ritengono quindi che avendo la domanda di arricchimento senza causa natura sussidiaria ex art. 2042 c.c., il dies a quo per il computo del termine prescrizionale debba decorrere dal passaggio in giudicato della domanda di adempimento contrattuale.

I ricorrenti criticano infine la Corte d’Appello di Bari per non aver ritenuto le due lettere inviate dal Comune il 28.8.1990 e il 15.3.1996 idonee a manifestare il riconoscimento implicito dell’utilita’ del servizio da essi prestato e quindi idonee alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione.

Il motivo, da un lato, non e’ autosufficiente perche’ non riproduce le note alle quali si fa riferimento; dall’altro e’ inammissibile perche’ implica una interpretazione e una valutazione nel merito da parte di questa Corte delle due suddette lettere in quanto idonee alla individuazione del termine iniziale della prescrizione. Tale valutazione non puo’ essere invece effettuata perche’ la motivazione della Corte d’Appello e’ sul punto congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Ritiene in particolare l’impugnata sentenza, riguardo alla lettera del 28.8.1990, che essa non contiene affatto un riconoscimento del debito vantato da M. e da D.G., ma soltanto un invito a questi ultimi da parte dell’Ufficio economato del Comune di Lucera a far pervenire idonea documentazione per poter avviare la pratica di riconoscimento degli asseriti debiti.

Quanto alla unicita’ del fatto costitutivo della domanda di adempimento contrattuale e di quella per indebito arricchimento (talche’ il dies a quo per il computo del termine prescrizionale debba decorrere dal passaggio in giudicato della domanda di adempimento contrattuale), deve rilevarsi che e’ ormai tesi consolidata in giurisprudenza quella secondo la quale l’azione di arricchimento ha natura sussidiaria ed autonoma distinguendosi dalle azioni fondate su titolo negoziale sia per causa petendi che per petitum (Cass., Sez. un. 22.5.1996, n. 4712; Cass., 2 luglio 2003, n. 10409).

In tal senso si e’ in particolare affermato che la domanda giudiziale volta ad ottenere l’adempimento di un’ob-bligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta (i-dentificata in base al petitum ed alla causa petendi), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilita’ e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioe’, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass., 30.4.2008, n. 10966).

Non si puo’ dunque ritenere, come sostengono M. e D. G., che la prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento decorra dal momento del passaggio in giudicato della sentenza sulla azione contrattuale da loro precedentemente esperita.

Quanto infine al riconoscimento dell’utilita’ dell’opera o della prestazione, quale condizione per l’esperimento dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. deve rilevarsi che tale riconoscimento puo’ anche essere implicito purche’ provenga dall’organo rappresentativo dell’Ente pubblico, nel caso del Comune il Sindaco e non l’assessore.

Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 c.p.c., n. 5)�.

I ricorrenti contestano in particolare la decisione della Corte d’Appello per non aver ravvisato nelle note del 28.9.1990 e del 15.3.1996 (almeno) un implicito riconoscimento da parte del Comune dell’utilita’ delle prestazioni effettuate dal M. e dal D. G.. Quindi, per non aver dato alle suddette note un’interpretazione tale da renderle idonee a concretizzare il riconoscimento implicito da parte del comune della utilita’ delle prestazioni rese dagli odierni ricorrenti; cio’ al fine di poter affermare l’interruzione della prescrizione o per poter individuare l’inizio del decorso del relativo termine.

Il motivo dev’essere rigettato.

In primo luogo, infatti non e’ autosufficiente perche’ il contenuto delle suddette note non e’ riprodotto nel contesto del ricorso, si’ da consentire a questa Corte di valutarne autonomamente il contenuto.

D’altra parte l’interpretazione delle stesse implica un giudizio di merito che non e’ sindacabile in questa sede, tenuto conto della congruita’ della motivazione della sentenza della Corte d’Appello e dell’assenza in essa di vizi logici o giuridici.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato mentre, tenuto conto della complessita’ della lite, si ritiene sussistano giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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