Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1707 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1707 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 10836-2014 proposto da:
SALINI IMPREGILO SPA in persona dell’Amm.re Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
2017
1771

studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIUSEPPE RUSSO CORVACEe GIUSEPPE PIZZONIA giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/01/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZOPPINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si riporta agli atti.

avverso la sentenza n. 121/2013 della COMM.TRIB.REG.

N.R.G.10836/2015

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate eseguiva nei confronti di Impregilo spa una
verifica avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni
relative al consolidato nazionale, con particolare riguardo alla
applicazione della disciplina cosiddetta del “riallineamento” stabilita dalla
norma transitoria di cui all’art.128 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917

economica) in relazione alle partecipazioni detenute da Impregilo spa
quale incorporante della società consolidata Impregilo Edilizia e Servizi
spa(I.E.S.), a sua volta incorporante due società del gruppo denominate
Promozione Servizi spa (P.S.) e Impregilo Servizi spa (I.S). All’esito della
verifica l’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’anno di imposta 2004,
notificava ad Impregilo spa i seguenti atti: avviso di accertamento ( di
primo livello) con cui recuperava a tassazione il maggior reddito
imponibile ai fini Ires di euro 379.888; avviso di accertamento (di
secondo livello) con il quale, recependo il contenuto dell’ avviso di primo
livello, rettificava l’ammontare della perdita complessiva globale relativa
all’anno 2004 dichiarata da Impregilo spa con il modello CNM 2005,
irrogando la relativa sanzione; atto di contestazione delle sanzioni
irrogate in relazione ai rilievi contenuti nell’avviso di accertamento di
primo livello. Secondo l’Agenzia delle Entrate , considerata l’intervenuta
fusione delle società Promozione Servizi (P.S.) e Impregilo Servizi (I.S.)
nella incorporante Impregilo Edilizia e Servizi spa(I.E.S.), avvenuta
nell’esercizio 2004 con effetti dal

r gennaio 2004, l’operazione prevista

dall’art.128 TUIR doveva avvenire allocando l’importo complessivo da
riallineare su base cumulativa, ossia “accorpando” e sommando
algebricamente i fondi disallineati di uguale o analoga natura presenti
nei bilanci delle tre società fuse per incorporazione, anziché considerare
distintamente i dati presenti nei singoli bilanci approvati dalle società
I.E.S., I.S. e P.S, relativi all’esercizio 2003 (ultimo bilancio ante
consolidato) come aveva invece fatto la consolidata I.E.S. Seguendo il
criterio adottato dall’Ufficio, l’ammontare complessivo dell’importo da
sottoporre a tassazione nell’anno 2004 ammontava ad euro 2.388.889,

(finalizzata ad evitare la doppia deduzione della medesima perdita

in luogo di euro 2.009.001, con recupero della differenza quale maggiore
imponibile Ires.
Contro gli avvisi e l’atto di contestazione Impregilo spa proponeva
distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che,
previa riunione, li rigettava con sentenza n.130 del 2012.
La società proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria
regionale con sentenza del 22.10.2013.

spa) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Deposita
memoria.
L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso con cui si limita alla
richiesta di rigetto del ricorso, riservandosi di integrare la difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Primo motivo:” Nullità della sentenza nella parte in cui i giudici di
seconde cure hanno confermato la pretesa fiscale in quanto viziata da
difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt.1 e 36 secondo comma
n.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , art.132 secondo
comma n.4 cod.proc e 118 disp.att., in relazione all’art.360 primo comma
n.4 cod.proc.civ.”.
La questione devoluta al giudice di appello era relativa alla modalità
di effettuazione della operazione cosiddetta di “riallineamento” prevista
dall’art.128 TUIR, ossia considerando distintamente i fondi disallineati
presenti nei bilanci 2003 delle società I.E.S., I.S. e P.S. come sostenuto
dalla consolidante Impregilo spa , ovvero aggregando i fondi uguali o
analoghi disallineati presenti nelle tre società fuse, come sostenuto dalla
Agenzia delle Entrate. Ricorre il dedotto vizio di nullità della sentenza per
motivazione meramente apparente. La lettura delle proposizione
argomentative svolte in sentenza non consente di individuare l’iter logico
seguito dal giudice di appello, in quanto esse contengono, quale unica
affermazione di significato compiuto, l’assunto (pacifico) circa la presenza
di “valori fiscali disallineati rispetto ai criteri civilistici esistenti alla
chiusura del periodo di imposta precedente all’esercizio in cui è stato
attuato il consolidamento”. L’affermazione conclusiva ” né si ritiene che le
ricorrenti abbiano rispettato il dettato del c.4 del decreto suddetto che

2

Contro la sentenza di appello Salini Impregilo spa ( già Impregilo

chiarisce ai fini dell’applicazione dell’art.128 TUIR, che la rettifica sia da
apportare ai valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale ed ai
fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio relativo
all’esercizio precedente a quello in cui ha effettuato l’opzione di
consolidamento”, sono affermazioni tautologiche e comunque estranee
alla questione controversa.
2.Secondo motivo: “Nullità della sentenza impugnata nella parte in

in violazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 primo
comma cod.proc.civ. , in relazione all’art.360 primo comma n.4
cod.proc.civ. ”
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
3.Terzo motivo:”Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in
cui ha confermato la pretesa fiscale in quanto emessa in violazione e
falsa applicazione del combinato disposto dell’art.128 D.P.R. n.917 citato,
in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ. “, motivo
formulato in via subordinata in caso di mancato accoglimento della
censura relativa al vizio di motivazione apparente.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
4.Quarto motivo; “Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui
ha omesso di pronunciarsi in merito alla doglianza afferente alla
illegittimità delle sanzioni irrogate a mezzo dell’accertamento di secondo
livello e dell’atto di contestazione delle sanzioni. La sentenza è viziata
per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 primo
comma n.4 cod.proc.civ.
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur dando atto della
esistenza di un motivo di appello relativo alla dedotta illegittimità delle
sanzioni, ha omesso di pronunciarsi sul punto.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, ivi assorbiti il secondo ed
il terzo, e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia in diversa composizione. Alla stessa è demandata la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

%L\
3

cui ha confermato la pretesa fiscale in considerazione, in quanto emessa

Accoglie il primo ed il quarto motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,
anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia
in diversa composizione.

Estensore

Presidente

Giuseppe Locatelli

Carl Piccininni

Così deciso il 7.12.2017.

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