Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1707 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25066/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 90/20/11 depositata il 20/09/2011 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
25/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
– a seguito dell’ordinanza resa da questa Corte in data 10 dicembre 2020, parte ricorrente era onerata di provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente;
– il contribuente è rimasto intimato e non vi è agli atti prova dell’adempimento dell’incombenza di cui sopra;
– orbene, in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista ìdella citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.;
– pertanto, il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022