Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17069 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P.E., in nome, nell’interesse e per conto proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,

presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRATTINI PILADE, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

VITA ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIUFFRIDA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. F.P. agente in proprio proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso il silenzio-rifiuto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca al rimborso dei contributi consortili per l’anno 2004 versati in relazione a cartella di pagamento relativa ad un complesso immobiliare esistente nell’ambito del comprensorio di bonifica, sul rilievo della inesistenza di un vantaggio diretto ed immediato derivante dalle opere di bonifica in relazione agli immobili.

La Commissione respingeva il ricorso.

Proponeva appello principale il contribuente ed incidentale il Consorzio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 11/63/07 in data 16 gennaio 2007, depositata il 30 gennaio 2007, respingeva il gravame confermando la sentenza impugnata, essenzialmente ritenendo che la prova di un idoneo beneficio si ricavasse dalla esistenza di un piano di classifica del Consorzio comprendente gli immobili in questione.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con sei motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10, 17.

Sostiene che il piano di classificazione, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia con deliberazione 7/3227 del 2-2- 2001 entrato in vigore nel 2002, ha definito e delimitato le specifiche aree appartenenti a ciascuna opera di bonifica gestita dal Consorzio, dando vita in pratica ad una più dettagliata ed analitica perimetrazione di contribuenza, come regolata dal R.D. n. 215 del 1933 (artt. 3 e 10). La assimilazione di tali istituti postula, ad avviso del ricorrente, che anche il piano come il perimetro di contribuenza, deve essere reso pubblico mediante la trascrizione; la mancanza di tale adempimento renderebbe, ad avviso del ricorrente, inopponibile il piano al soggetto onerato. Formula conseguente principio di diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 456 del 2003, art. 62, comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 860 c.c., art. 2729 c.c., art. 2697 c.c., e della L. Regione Lombardia n. 7 del 2003, art. 15.

Sostiene che la emanazione del decreto di approvazione del piano di classifica e di determinazione del perimetro di contribuenza come nella specie, ha come effetto quello di esonerare il Consorzio dall’onere di provare la esistenza di un vantaggio diretto e specifico agli immobili direttamente dipendente dalle opere di bonifica, ma tale effetto ha natura esclusivamente processuale e pertanto non esclude la facoltà del contribuente di dare in giudizio prova contraria, anche ove non abbia impugnato il piano innanzi al giudice amministrativo, contrariamente all’assunto della Commissione secondo cui in mancanza di impugnazione dell’atto amministrativo la sussistenza del beneficio e l’obbligo del pagamento del contributo consortile rimangono definitivamente accertati.

Formula conforme principio di diritto.

Con il terzo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Espone che la Commissione Regionale ha affermato che in difetto di tempestiva impugnazione innanzi al giudice amministrativo del decreto di approvazione del nuovo piano di classifica del consorzio, al contribuente è precluso di fornire in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie la prove della inesistenza del beneficio.

Rileva il ricorrente che la Commissione ha omesso esporre i motivi a sostegno di tale tesi enunciata, ad avviso del predetto non conforme a diritto per quanto esposto nel primo mezzo di impugnazione, con ciò concretando il vizio denunciato.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., artt. 115, 116 c.p.c.) in quanto non ha accertato che il contribuente aveva provato, tramite la produzione di sentenze civili passate in giudicato ed elaborato peritale di ufficio in diverso processo, la inesistenza del beneficio, ed in ogni caso formula il quesito nel senso della possibilità per il contribuente di utilizzare atti processuali concernenti le stesse parti e gli stessi beni di cui alla presente controversia, in ossequio al principio di unità della giurisdizione.

Con il quinto motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto che i giudici di appello non hanno preso in considerazione la richiesta, formulata in via subordinata dal ricorrente di disporre consulenza tecnica di ufficio.

Con il sesto motivo sostiene omessa ed insufficiente motivazione in ordine al fatto che la Commissione ha ritenuto questione nuova e quindi inammissibile l’assunto che il contributo avrebbe dovuto essere posto a carico non del contribuente ma del Comune di Bergamo laddove la questione era stata posta già nel ricorso di primo grado.

Il primo motivo è infondato.

Quanto alla asserita assimilazione tra il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza, con la conclusione della necessità di trascrizione del piano di classifica come previsto per il perimetro di contribuenza, in primo luogo deve osservarsi che trattasi di atti amministrativi diversi emessi da autorità diverse (lo Stato per il perimetro di contribuenza, la Regione per il piano di classifica) ciascuno dei quali soggetto a forme di pubblicità peculiari con impossibilità di applicazione contemporanea di norme tratte da ambiti legislativi differenti; la questione è peraltro inammissibile in quanto non trattata nella sentenza impugnata, per cui, da un lato vi è difetto di autosufficienza del mezzo che non fornisce elementi per verificare se si tratti o meno di questione nuova, dall’altro, anche in caso negativo, il relativo vizio doveva essere denunciato sotto il profilo della omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito enunciati. In punto di diritto, deve essere riportato il principio giurisprudenziale enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 26009 del 31-10-2008, che il Collegio pienamente condivide:

“quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero del suo contenuto, senza ulteriore onere probatorio gravante sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità, da parte del Giudice Tributario di avvalersi dei poteri officiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è pervenuto alla liquidazione del contributo”.

Ne consegue che in presenza del piano di classifica nessun onere probatorio in ordine alla esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica grava sul consorzio.

Tale inversione dell’onere probatorio, tuttavia, realizza una ipotesi di presunzione “iuris tantum” e non “iuris ed de iure” (che può derivare solo dalla legge) per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria.

Pertanto, l’assunto della Commissione secondo cui ove il contribuente non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo il piano di classifica rimane preclusa ogni contestazione in sede tributaria non può essere condiviso, in quanto contrario ai principi vigenti in tema di rapporti tra giurisdizioni diverse, ed in particolare, nella fattispecie, al D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 7, ultimo comma, che consente alle Commissioni Tributarie di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva la eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio la insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della inesistenza dello stesso, con conseguente illegittimità del piano che al contrario la contempla in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo generale per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo rimangono assorbiti, vertendo il terzo sulla mancata motivazione di un principio di diritto enunciato di per sè errato, ed il quarto ed il quinto in quanto hanno ad oggetto questioni da esaminarsi in sede di rinvio; dovendo in questa sede esclusivamente rilevarsi che la Commissione Regionale non ha preso in esame le prove addotte dal contribuente sotto il profilo di merito in ordine alla sostenuta insussistenza del beneficio (in conformità peraltro con la “ratio decidendi” assunta) bensì unicamente per escludere valore di giudicato ad una sentenza prodotta dalla parte privata.

Il sesto motivo è infondato in quanto ove la questione posta in appello si limiti ad una mera affermazione difensiva, come afferma il contribuente, il punto non è decisivo ed anzi è irrilevante in relazione alla “ratio decidendi” adottata dalla Commissione.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che valuterà le prove dedotte dal contribuente ai fini sopra esposti e provvedere anche sulla spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il sesto, dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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