Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17069 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3777/2015 proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BRANDI BISOGNI;

– controricorrente –

e contro

F.M., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/09/2014, R.G.N. 10963/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 3.9.14, la Corte di Appello di Napoli confermava – per quel che qui rileva – la sentenza del 25.7.09 del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto dei signori P. e F., dipendenti di Autostrade meridionali Spa, all’inquadramento nel livello B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro con la decorrenza ivi specificata e condannato il datore alla ricostruzione delle carriere e al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. In particolare, la corte territoriale rilevava che i lavoratori inquadrati nel livello C (ex quarto livello) con qualifica di esattore – avevano svolto per venti anni le mansioni di esattore pedaggi, maturando così – avendo anche compiuto il 55.o anno di età – i requisiti previsti dall’accordo sindacale aziendale del 17.6.77 per il conseguimento del livello giuridico ed economico B1 (ex quinto livello). La Corte prendeva atto che le parti controvertevano non su fatti ma solo sulla vigenza dell’accordo sindacale e deduceva tale efficacia dal riconoscimento datoriale del superiore livello previsto dal detto accordo ad altri lavoratori che si erano trovati nella medesima situazione, riconoscimento rilevante – secondo la Corte – quale comportamento successivo delle parti contrattuali volto all’applicazione dell’accordo del 1977, sia pure per i soli profili economici (e non anche – secondo la Corte territoriale – per gli inquadramenti, pacificamente rivisitati dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro).

3. Ricorre per la cassazione della detta sentenza la società Autostrade, ex art. 360, n. 3, con unico motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e degli accordi sindacali del 17.6.77 e 20.1.81, nonchè del contratto collettivo nazionale 18.4.97.

4. Resiste con controricorso il solo lavoratore P., restando

intimati gli eredi dell’altro lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., e degli accordi sindacali del 17.6.77 e 20.1.81, nonchè del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 18.4.97, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. In particolare, deduce la ricorrente che il contratto collettivo nazionale ha rideterminato le qualifiche già previste dal vecchio accordo sindacale aziendale e che l’accordo aziendale non poteva ritenersi vigente, atteso che le parti non lo avevano più confermato formalmente, restando invece esclusa la pretesa rilevanza del comportamento successivo delle parti, che è criterio ermeneutico di clausole di contratto (peraltro individuale e non collettivo) e non elemento di prova della loro vigenza contrattuale.

7. Il motivo è infondato.

8. Premesso che è pacifico tra le parti lo svolgimento da parte dei lavoratori delle mansioni di esattore pedaggi, la controversia pone il problema dell’inquadramento delle stesse in relazione alle declaratorie della contrattazione applicabile, invocandosi dai lavoratori l’applicazione di accordo sindacale aziendale del 1977 e dal datore l’applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con il contratto collettivo nazionale del 18 aprile 1997.

9. E’ bene precisare che non si pone nella specie un problema di rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, perchè l’accordo aziendale, dopo un primo rinnovo, era all’epoca dei fatti definitivamente scaduto e superato con il passaggio dell’azienda ad Intersim, e la sola fonte disciplinatrice delle qualifiche era costituita dal contratto collettivo nazionale.

10. Tale contratto collettivo – che ha rideterminato le qualifiche -non ha previsto la qualifica invocata dai lavoratori nella specie.

11. Come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 24615/2018, la nuova disciplina contrattuale collettiva è stata chiaramente intesa a non riproporre il meccanismo volto ad assicurare un minimo di progressione economica al personale addetto alla esazione pedaggi, sancito dal pregresso accordo aziendale mediante l’individuazione della qualifica di “vice titolare”. L’intento delle parti sociali era chiaramente orientato nel senso descritto, come fatto palese anche dalla riduzione dei livelli di inquadramento del personale da dieci a sette e dalla inclusione del profilo di esattore nel livello “C” e non in quello “B” rivendicato. Alla stregua delle clausole di cui al contratto collettivo del 1997, si evince che le parti sociali hanno espressamente ascritto al livello C i lavoratori i quali svolgono compiti che si esplicano nell’ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità, enunciando espressamente nei profili, quello di esattore; sotto altro versante, hanno ricondotto al superiore livello Bl, i lavoratori che assicurano il funzionamento delle stazioni affidate attuando il coordinamento e controllo dell’operato degli esattori, fra i quali vanno annoverati il capo stazione ed il capo casello.

12. Nè può ritenersi che l’accordo aziendale contenesse un riconoscimento meramente economico idoneo a sopravvivere alla soppressione delle vecchia qualifica superiore, atteso che il richiamato accordo faceva riferimento ad una progressione di carriera con conseguenze economiche, e dunque riguardava le qualifiche e non il mero livello economico (del resto, la stessa corte d’appello parla di inquadramento e non di meri benefici economici).

13. Priva di rilievo è infine l’attribuzione da parte del datore dei benefici economici corrispondenti alla qualifica superiore (non più esistente con la nuova contrattazione) in favore di altri lavoratori, posto che già Cassazione n. 12466/2011, in fattispecie analoga relativa al medesimo datore di lavoro, ha escluso la configurabilità di un principio di parità di trattamento tra i dipendenti del settore.

14. Per altro verso, il detto riconoscimento operato dall’azienda in favore di altri, quale comportamento delle parti successivo alla scadenza dell’accordo, non può rilevare ai fini della reviviscenza dell’accordo medesimo, orami scaduto, e non più rinnovato dalle parti, atteso che il comportamento successivo delle parti è criterio ermeneutico di clausole di contratto (peraltro individuale e non collettivo) vigenti e non elemento di prova della loro vigenza contrattuale.

15. La sentenza impugnata per tutto quanto detto deve essere cassata, in accoglimento del motivo di ricorso.

16. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle domande dei lavoratori.

17. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori; condanna il lavoratore P. e, per F., i relativi eredi al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, che si liquidano in Euro 2200 per competenze professionali per il primo grado di giudizio, Euro 2700 per il grado di appello ed Euro 4000 per il giudizio di legittimità, oltre – per ciascun grado di giudizio – ad Euro 200 per esborsi, spese forfettarie al 15 % ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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