Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17069 del 11/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 10/06/2015, dep. 11/08/2016), n.17069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15244-2014 proposto da:

B.Z., Z.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA TELESCA,

rappresentati c difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE MINORENNI ANCONA, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

19/03/2014.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO NIARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 15244/2014.

“Rilevato che la corte d’Appello di Ancona ha respinto la domanda dei ricorrenti, cittadini cinesi, volta ad ottenere autorizzazione temporanea a permanere in Italia ove risiedono unitamente ai due figli minori, uno di otto anni e l’altro di un anno; considerato che a sostegno della reiezione ha dedotto la mancata specificazione del disagio psico fisico conseguente all’allontanamento dei genitori e la possibilità dei minori di seguirli;

Considerato altresì che avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un’unica censura nella quale è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in ordine alla mancata valutazione delle specifiche conseguenze sullo sviluppo psico fisico dei minori della perdita della stabilità ambientale faticosamente conquistata e soprattutto della relazione con i genitori in una fase così delicata della loro esistenza;

Considerato, altresì che veniva rilevato come la possibilità dei minori di seguire i genitori costituiva un’ipotesi di espulsione vietata dalla legge;

ritenuta in primo luogo la fondatezza di quest’ultimo rilievo, dovendosi osservare che per i minori vige il divieto di espulsione e, conseguentemente non può essere elusa l’applicazione dell’art. 31 in virtù della possibilità di far allontanare dall’Italia anch’essi;

Ritenuto, infatti, che l’art. 31 è una norma a presidio del best interest del minore, il quale già gode dello statuto protettivo costituito dal divieto di espulsione, e alle condizioni previste dalla norma anche accompagnato dal diritto a non vedere allontanati i genitori conviventi;

Ritenuto, inoltre, che come già affermato da questa Corte, l’età prescolare del secondogenito costituisce di per sè un criterio prognostico specifico in ordine al disagio psicofisico connesso con la perdita del rapporto con i genitori trattandosi di una fase di vita caratterizzata da peculiari esigenze di attaccamento realizzabili soltanto con il rapporto quotidiano (Cass. 15191 del 2015);

ritenuto, pertanto, che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la Corte d’Appello in sede di rinvio deve valutare con maggior rigore la condizione prescolare in particolare del secondogenito e non assumere a fondamento della decisione, neanche come argomentazione concorrente, quella fondata sulla possibilità dei minori di seguire i genitori”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione depositata. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla corte d’Appello di Ancona perchè alla stregua dei principi sopraindicati in particolare, nella pronuncia n. 15191 del 2015 verifichi la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla corte di Appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giungo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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