Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17069 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17069 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 29429-2011 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

MAZZONE COSIMO MZZCSM60D12A783W, RAVIELE ANTONIO
RVLNTN58D141809D, SABETTA FRANCESCO SBTFNC59B02H501X,
ROMANO LUIGI UMBERTO RMNLBM63H15F839L, FELEPPA MARIO
FLPMRA63T15A783V, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 10/07/2013

VIA NICOLO’

TARTAGLIA

21,

presso

lo

studio

dell’avvocato FORGIONE SALVATORE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DI CERBO FERDINANDO
giuste procure in calce al controricorso;
– controricorrenti

LUCARELLI LEONARDO, NOCERINO ANGELO, TREMITERRA
EMILIO, FALATO ARNALDO, PALLOTTA FRANCESCO, DELL’UNTO
UGO, CARROZZA ARCANGELO, PAPA ENRICO, AMODEO ANTONIO,
DE MICHELE NICOLA GIUSEPPE, ESPOSITO ENZO, DE SANTIS
ROBERTO, IZZO ANNAMARIA, MORONE ARMIDA, D’ANDREA
ENRICO, DI MATTEO CLEMENTINA, GALLO ALESSANDRO,
PETRONE MICHELE, SESSA GIOVANNI, CAPUTO RAFFAELE,
SICIGNANO MAURO, PICCIRILLO ANDREA PATRIZIO GIUSEPPE,
STORZIERI GIUSEPPINA COSTANZA, PANE ANTONINO, PACILLO
ROSARIO, SILVESTRI ADELCHI, SOMMA FULVIO, PUCCIO
ALFIO, RUGGIERO MARIA, TOGNA PRIMO, SCANZANO DOMENICO
ANTONIO, DONATIELLO ANNA, RICCIARDI BENEDETTO, MARINO
GIUSEPPINA MARSILIA, MEOLA PIETRO, SASSO FERDINANDO
CARLO, D’AMBROSIO MARCO, GIANGREGORIO ANNA MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4068/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 2/07/2010, depositata 1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;

nonchè contro

udito l’Avvocato Figliolie Ettore difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Forgione Salvatore difensore dei
controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

motivo con rinvio eccetto la posizione di Esposito e
di Puccio senza rinvio.

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del 2 ° e 3 °

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per cassazione
contro i medici indicati in epigrafe avverso la sentenza dell’Il ottobre 2010, con la quale la
Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del
Tribunale di Roma, che, in relazione alla prospettazione della frequenza da parte loro di
corsi di specializzazione nella situazione di inattuazione statuale delle direttive CEE

75/362, 75/363 e 82/76, aveva rigettato, per insussistenza del relativo diritto la loro
domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per l’inadempimento di dette
direttive, e per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., la
loro domanda, qualificata di natura contrattuale, intesa ad ottenere il riconoscimento delle
somme previste dal d.lgs. n. 257 del 1991, che aveva attuato le direttive solo per i medici
iscrittisi a cosi di specializzazione dal 1991-1992.
§2. La Corte territoriale, sull’appello dei medici, ha riformato la sentenza di primo
grado reputando: a) che la loro pretesa fosse sostanzialmente da inquadrare alla stregua di
quanto ritenuto da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, fondata su una responsabilità
di natura contrattuale dello Stato, soggetta alla prescrizione decennale;

b) che la

prescrizione fosse decorsa dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 e che in atti
fosse stata data dimostrazione dell’esistenza di idonei atti interruttivi del suo corso. Ha,
quindi, ritenuto che fossero da riconoscere ai medici le somme parametrate a quelle di cui
al d.lgs . 257 del 1991 e, quindi, l’importo di E 11.200,00 per ciascun anno di frequenza dei
corsi (precisando che per sei dei ricorrenti i corsi frequentati erano stati due), oltre la
rivalutazione secondo gli indici ISTAT da ciascuna messa in mora alla data della
pronuncia e gli interessi legali da tale data al saldo. Ha, invece, escluso che fosse
configurabile un danno ulteriore, particolarmente da perdita di chance.
§3. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso soltanto i medici Mazzone,
Raviele, Romano, Feleppa e Sabetta.
Non hanno svolto attività difensiva gli altri medici intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto
tempestivamente.
Invero, esso è stato consegnato per la notificazione il 28 novembre 2011.
3.4)—
Est. Cons. affaeIe Frasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

Il termine c.d. lungo di un anno dalla pubblicazione, al lordo dei 46 giorni di
sospensione dei termini per il periodo feriale dell’anno 2011, veniva a scadere il giorno 26
novembre 2011 (sommando all’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, scaduto
1’11 ottobre 2011, i venti giorni fino al 31 ottobre ed altri ventisei successivi, fino appunto
ad arrivare a giorni 46), che, però, cadeva di sabato.
Ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.p.c. (aggiunto dall’alt 2 della 1. n. 263 del
2005 e divenuto applicabile alla controversia, con effetto per il futuro e, quindi, per i

termini da calcolarsi successivamente all’entrata in vigore della legge, in forza dell’art. 58,
comma 3, della 1. n. 69 del 2009) il termine, cadendo di sabato venne di diritto prorogato al
giorno successivo, cioè al 27 novembre 2011, che, però cadeva di domenica, onde ai sensi
del quarto corna dello stesso art. 155 c.p.c., il termine venne a sua volta prorogato al
successivo lunedì 28 novembre, che, dunque, era l’ultimo giorno utile per notificare dal
punto di vista delle ricorrenti.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2947 c.c.; 20 paragrafi 1 e 2 e art. 288 comma 3 Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Il motivo critica la qualificazione della pretesa dei medici fatta dalla Corte territoriale
alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e sostiene che essa dovrebbe farsi alla
stregua dell’art. 2043 c.c., con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale di
cui all’art. 2947 c.c.
§2.1. Il motivo è privo di fondamento
Ciò, in base alle ragioni esposte da questa Sezione con le sentenze gemelle nn.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011. Ragioni che sono state ribadite da ormai
numerosissime decisioni di questa Sezione, sia rese a seguito della stessa camera di
consiglio, sia a seguito di altre camere di consiglio, nonché da decisioni rese dalla Sezione
Prima. Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli
specializzandi da inadempimento delle direttive dev’essere inquadrata nei termini di cui a
Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioè come inadempimento di un’obbligazione ex lege di
natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta
qualificazione, hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse
soltanto dal 27 ottobre 1999.
Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato
il seguente principio di diritto: <> (Cass. n. 6935 del 2007; in
senso conforme: Cass. (ord.) n. 10841 del 2011).
Tanto richiamato, si osserva che il secondo motivo, là dove censura l’omissione di
pronuncia, suppone evidentemente che la pretesa omissione abbia riguardato una questione
decisiva e cioè che il d.lgs. n. 257 del 1991 costituisse il parametro da seguire per
l’individuazione del contenuto della pretesa de medici: ne deriva che la prospettazione del
motivo ha come presupposto che quella fonte normativa fosse tale e, dunque, per
scrutinarne la decisività la Corte è sollecitata ad assumere tale presupposto in iure.

8
Est. Cons.

ele Frasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

A sua volta, il terzo motivo suppone che questa Corte esamini la censura con esso
posta sempre nel presupposto che quella pretesa fosse sul piano fattuale assistita da
presupposti fattuali identici a quelli richiesti dallo stesso d.lgs.
L’esame in iure di entrambi i motivi suppone, dunque, che la Corte, nell’individuare
il diritto applicabile a quanto con essi lamentato, condivida che il diritto degli
specializzandi nascente dall’inadempimento delle note direttive trovi la sua quantificazione
in quanto previsto dal d.lgs. n. 257. Il secondo motivo suppone l’esattezza di tale

circostanza, il terzo motivo suppone altrettanto e sostiene che la Corte territoriale avrebbe
errato a riconoscere in concreto l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del d.lgs. ai
fini della quantificazione del diritto, poiché essi non erano provati.
E’ palese che entrambi i motivi sollecitano la Corte ad esaminare le due censure che
propongono nella supposizione che il diritto di cui si discute nel processo, a favore dei
medici ed a carico della Presidenza del Consiglio sia da quantificarsi alla stregua del d.lgs.
La Corte, dunque, nell’esaminare i due motivi deve assumere tale presupposto.
Poiché lo scopo dei due motivi è di ottenere che sia disconosciuto il diritto dei medici
di vedersi riconoscere quanto previsto dal d.lgs., la constatazione dell’erroneità in iure di
quel presupposto, risolvendosi nell’assicurazione dello stesso scopo cui i motivi tendono
con la loro prospettazione e concernendo un aspetto appunto preliminare, appare
giustificata dal potere della Corte, nell’ambito della questione posta dal motivo, di
individuare l’esatto diritto applicabile ed eventualmente di rilevare che esso giustifica il
risultato finale cui tende il motivo.
§3.4. Fermo quanto appena rilevato, il Collegio osserva innanzitutto che, secondo la
giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, alle cui ampie motivazioni si rinvia,
risulta statuito in via consolidata che <> (Cass. n. 1917 del 2012; n. 5533
del 2012, seguite da altre).
Siffatta quantificazione riguarda il diritto al risarcimento inquadrato nei termini di
cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 (condivisi dalla sentenza impugna) e condivisi dalle
sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, seguite da ormai
numerosissima e costante giurisprudenza della Corte, i quali escludono che esso sussistesse
nei riguardi dell’Università di frequentazione del corso di specializzazione (si veda, in

particolare, Cass. n. 10814 cit., che riprende Cass. sez. un. 22440 del 2010).
Il secondo motivo, dunque, là dove postula l’omessa pronuncia concerne un aspetto
che, se effettivamente lo fosse stato, non potrebbe essere stato decisivo.
Riguardo al terzo motivo, si deve rilevare che questa Corte, nelle sentenze nn. 24816
del 2011 e 23577 del 2011, in particolare in quest’ultima si è espressa, nell’individuazione
del danno derivante agli specializzandi per l’inadempimento delle note direttive, nei
termini che emergono dalla motivazione che si riporta:
<>.
§3.5.1. In base alle emergenze della ricordata giurisprudenza la censura proposta dal
ricorso con il secondo e terzo motivo non è fondata là dove sostiene che la parametrazione
del dovuto è stata fatta al d.lgs. n. 257 del 1991 senza che ne ricorressero i presupposti
fattuali giustificativi, ma lo è là dove comunque si duole, secondo l’oggettivo scopo dei
due motivi, di un’erronea applicazione dei parametri di cui a quel d.lgs.
Il pregiudizio dei ricorrenti doveva, infatti, essere parametrato alle somme annuali
previste dall’art. 11 della 1. n. 370 del 1999 e nei termini di cui al principio di diritto sopra
riportato (di cui a Cass. n. 19167 del 2012).
§4. Il ricorso è, pertanto accolto nei sensi qui precisati quanto al secondo e terzo
motivo e la sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della Corte capitolina, che
deciderà comunque in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione e
provvederà a parametrare il danno a quanto emergente dal citato art. 11 e riconoscerà gli
accessori osservando il richiamato principio di diritto.
Nella quantificazione la Corte di rinvio terrà conto del fatto che questa Corte con la
sentenza n. 25993 del 2011 ed anche con quella di poco anteriore n. 24816 del 2011
(nonché con numerose altre successivamente, fra cui Cass. n. 1917 del 2012) ha chiarito
che esso è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso di
specializzazione in anni fino all’anno accademico 1990-1991, non potevano vedere la loro
13
Est. Cons. RafTbeIe,rasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

situazione disciplinata dal D.Lgs. n. 257 del 1991, ancorché parte del corso fosse stato
seguito sotto la sua vigenza. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, di tale D.Lgs. le
disposizioni di cui all’art. 6 di esso, che aveva attuato tardivamente il diritto comunitario in
parte qua le disposizioni del decreto si applicavano a decorrere dall’anno accademico
1991-92, il che comportava che esse fossero applicabili soltanto agli specializzandi che
avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico de quo e
non anche, sia pure per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che

avessero iniziato la specializzazione prima di quell’anno accademico e non l’avessero
ancora terminata. In pratica, si è osservato nelle dette sentenza si è statuito che la
situazione di costoro rimase priva di disciplina statuale attuativa del diritto comunitario
non diversamente da quella degli specializzandi che avessero frequentato corsi terminati
nell’anno accademico 1990-1991.
Tale rilievo si formula per evitare che la Corte di rinvio perpetui, nel procedere al
nuovo esame ce le è demandato, l’errore in cui è incorsa a proposito dei medici Gonzales e
Muto, là dove ha escluso che loro competesse alcunché per gli anni di frequenza dei
rispettivi corsi di specializzazione seguiti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del
1991, statuizione che risulta caducata in forza dell’odierna cassazione, alla stregua dell’art.
336, primo comma, c. p. c.
§5. La disposta cassazione con rinvio in forza dell’accoglimento del secondo e del
terzo motivo di ricorso non può, tuttavia, concernere le posizioni dei ricorrenti dottori
Esposito e Puccio, in quanto con riferimento alla loro posizione questa Corte deve rilevare,
senza che occorrano accertamenti di fatto, che il diritto fatto valere, qualificato nei termini
di cui alla giurisprudenza di cui si é fatta applicazione, non sussiste e che ricorreva una
situazione per cui l’azione non poteva essere esercitata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma,
c.p.c. Con la conseguenza che la cassazione della sentenza dev’essere disposta senza
rinvio.
Queste le ragioni.
Dalle indicazioni risultanti nella stessa sentenza impugnata, che comunque trovano
conferma nelle certificazioni rilasciate dall’Università degli Studi, presenti nel fascicolo
dei gradi di merito dei ricorrenti, si evince che il dottor Esposito ed il dottor Puccio
iniziarono il rispettivo corso di specializzazione nell’anno 1982-1983 e lo terminarono
entrambi nell’anno accademico 1985-1986.

14
Est. Cons. Rlffae1e Frasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

Ne consegue che i due medici iniziarono il corso di specializzazione prima che si
verificasse l’inadempimento statuale alle note direttive, essendosi esso realizzato solo con
il 31 dicembre 1982.
Ora questa Corte ha già ritenuto che, avendo gli specializzandi iscrittisi a corsi di
specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che
. legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo
Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all’obbligo di ottemperare alle note

direttive ed essendo l’obbligo statuale di adempiere le direttive correlato all’organizzazione
del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione
di inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal 1° gennaio 1983 fosse riferibile
soltanto all’organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella data e, quindi,
a corsi iniziati da essa. Con la conseguenza che il diritto nascente dalla situazione di
inadempienza non poteva riguardare i medici che a quella data stavano frequentando già
corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in quanto ciò si sarebbe risolto in una sorta
di inammissibile retroattività degli effetti dell’inadempimento statuale, cioè del fatto
costitutivo del diritto dei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nelle
condizioni di fatto in cui, se le direttive fossero state adempiute, avrebbero potuto
beneficiare dei diritti da esse previsti: tali condizioni di fatto erano, infatti, riferibili
all’inizio del corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza di un
corso iniziato anteriormente.
Al riguardo, va considerato che al momento di inizio dei corsi prima del 31 dicembre
1982 lo Stato, non essendo ancora scaduto il termine per adempiere, nell’organizzare i
corsi senza tener conto delle direttive tenne un comportamento pienamente legittimo sul
piano comunitario e non può sostenersi, stante il carattere unitario del corso, che una volta
sopravenuta la scadenza del termine per adempiere, detto comportamento venne colpito da
. una sorta di illegittimità sopravvenuta. E ciò né in via retroattiva e, quindi, per tutta la
durata del corso, cioè sia per quella collocantesi prima del 31 dicembre 1982 e per quella
collocantesi dopo, né soltanto dopo quella data, cioè per gli anni di durata del corso
successivi.
E’ vero, d’altro canto, che, scegliendo tale interpretazione si finisce per ammettere
che lo Stato, nel consentire l’organizzare dei corsi di specializzazione fino al 31 dicembre
1982 e particolarmente di quello iniziato nello stesso anno 1982, là dove la durata di essi
avesse comportato il loro proiettarsi oltre il 31 dicembre 1982, si sarebbe posto nella
condizione di perpetuare dopo tale data corsi non conformi alle note direttive, ma ciò non
15
Est. Cons. 1aUeIe Frasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

potè integrare un inadempimento delle direttive riguardo ad essi dopo quella data, perché le
direttive e segnatamente quella di c.d. coordinamento n. 82 del 1976 non prevedevano, nel
fissare la scadenza del 31 dicembre 1982 che a far tempo da quella data gli Stati membri
dovessero rendere conformi alle direttive i corsi pendenti.
La domanda dei due medici risulta infondata in base al seguente principio di diritto:
.«In tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, così come modificate dalla
Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti l’organizzazione dei corsi di specializzazione

medica, a seguito dell’inadempimento statuale ad esse, verificatosi il 31 dicembre
1982, non insorse alcun diritto al risarcimento del danno a favore dei medici che a
quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione>> (così Cass. n. 21719
del 2012).
§6. Il Collegio rileva, inoltre, che il dottor Feleppa risulta dalla sentenza impugnata
avere iniziato il corso di specializzazione nell’anno accademico 1991-1992.
Egli, dunque, avrebbe avuto titolo a frequentare tale corso secondo le caratteristiche
fissate dal d.lgs. n. 257 del 1991.
Senonché, dalla certificazione esistente nel suo fascicolo, rilasciata dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria risulta espressamente che il corso frequentato era soggetto
al d.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 e non prevedeva attribuzione di borse di studio.
Ne consegue che la frequenza avvenne, nonostante l’ormai avvenuto adempimento
statuale alle direttive, in una situazione che non si conformava a tale adempimento.
Tanto giustifica che la sua posizione debba essere trattata allo stesso modo degli altri
ricorrenti per cui è disposta la cassazione con rinvio.
§7. Conclusivamente la sentenza impugnata è cassata senza rinvio quanto ai rapporti
processuali fra la ricorrente ed i dottori Esposito e Puccio.
Le spese di tutti i gradi di giudizio riguardo a detti rapporti sono compensate.
Riguardo a tutti gli altri rapporti processuali il ricorso è rigettato quanto al primo
motivo ed accolto per quanto di ragione quanto al secondo ed al terzo. La sentenza è
cassata quanto a detti rapporti con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma,
comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché la domanda non poteva
essere proposta riguardo ai rapporti processuali fra la ricorrente ed i dottori Esposito e
16
Est. Cons.

Frasca

R.g.n. 29429-11 (ud. 9.5.2013)

Puccio. Compensa le spese di tutti i gradi riguardo a tali rapporti. Rigetta il primo motivo
di ricorso quanto agli altri rapporti processuali. Accoglie il secondo ed il terzo per quanto
di ragione e cassa con rinvio la sentenza impugnata relativamente a tali rapporti. Rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma, comunque in diversa composizione.

sì de 4o nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 9 maggio 2013.

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