Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17069 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/08/2011), n.17069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16742/2010 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRISORIO LIUZZI Giuseppe, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 80/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Giuseppe TRISORIO LIUZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 28 aprile 2010, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto alla Dottoressa C.L. la sanzione disciplinare della censura, dichiarandone la responsabilità per l’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, lett. q), perchè, nella qualità di magistrato in servizio presso il Tribunale di Bari, aveva ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti, in particolare avendo depositato fuori termine 141 sentenze civili monocratiche, e segnatamente: a) 29 sentenze con un ritardo compreso tra i 100 e i 400 giorni; b) 16 sentenze con un ritardo compreso tra i 401 e i 600 giorni; c) 96 sentenze con un ritardo superiore a 600 giorni, con un caso di deposito decorsi 1272 giorni. La incolpata, inoltre, alla data del 24 novembre 2008, data di accertamento dei fatti, non aveva ancora depositato 100 sentenze nonostante il decorso del triplo del termine per il deposito della minuta, essendo i ritardi così suddivisi: a) 22 sentenze con un ritardo superiore a tre anni; b) 42 sentenze con un ritardo superiore a due anni; c) 36 sentenze con un ritardo superiore a un anno.

Ha osservato il Collegio che i ritardi contestati, emersi nel corso dell’ispezione ordinaria effettuata presso il Tribunale di Bari, erano stati spiegati dall’incolpata con l’oggettiva, e credibile, difficoltà di avere dovuto affrontare un ruolo cospicuo, da altri impostato, senza voler aggravare la condizione delle parti da tempo in attesa della decisione, così introitando un numero elevato di cause in decisione per non ricorrere ad alcuno strumento dilatorio.

Ha rilevato tuttavia il Collegio che tale giustificazione, pur degna in astratto di essere approfondita, non poteva in concreto ricorrere per la sola allegazione della gravosità del ruolo: l’istruttoria svolta, a partire dalla risultanza ispettiva, aveva, infatti, disegnato un quadro ampio di ritardi fino a 1272 giorni (sia pure in un solo caso), in particolare, i 96 ritardi di oltre 600 giorni indicavano la mancanza di un governo del ruolo, e i 600 giorni di ritardo per circa cento sentenze indicavano che l’incolpata, a fronte della difficoltà rappresentata dalla gestione di un ruolo da altri impostato, non aveva in alcun modo reagito, limitandosi a fornire una quantità di lavoro normale, mai ai vertici della sezione e comunque tale da non poter essere definita notevole. La Dottoressa C. aveva, infatti, depositato circa 100 sentenze l’anno, incluse quelle depositate in ritardo. Quanto alla entità della sanzione, questa doveva essere individuata nella censura, in considerazione dell’impegno per la progressiva eliminazione dell’arretrato.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C. sulla base di tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla deduzione della peculiarità del ruolo assegnato alla Terza Sezione civile del Tribunale di Bari. Premesso che la sentenza impugnata non aveva neppure dato atto del contrasto tra le due relazioni ispettive depositate all’esito dell’ispezione ordinaria presso il Tribunale, nella prima delle quali si dava conto della mancanza di rilievi disciplinari nel ritardo nel deposito di 126 sentenze oltre i 120 giorni attesa la fondatezza delle giustificazioni esposte, mentre con la seconda si proponeva al Ministro l’esercizio dell’azione disciplinare in considerazione del carattere grave, reiterato e non giustificabile dei ritardi, la ricorrente lamenta che il giudice disciplinare abbia sostanzialmente ridotto le numerose giustificazioni fornite dall’incolpata all’unico argomento della presa in carico di un ruolo impostato da altri magistrati, in tal modo omettendo di motivare in ordine alle ulteriori deduzioni tra le quali, in particolare, quella attinente alla peculiarità del ruolo attribuito alla Terza sezione civile del Tribunale, cui sono assegnate materie che comportano sovente la redazione di provvedimenti che, pur non avendo la forma di sentenza, sono a questa assimilabili per l’impegno motivazionale e la necessità di uno studio preventivo ed approfondito. L’omessa considerazione di tale profilo si porrebbe in netto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la valutazione dei ritardati depositi di provvedimenti va effettuata tenendo conto della situazione lavorativa del magistrato, dei profili qualitativi e quantitativi del suo lavoro e degli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell’ufficio. La relazione ispettiva del 20 gennaio 2009 aveva, invece, tenuto conto di tali circostanze, sottolineando che, nei 51 mesi di verifica, l’incolpata aveva tenuto 324 udienze e depositato 3500 provvedimenti, e, per tali ragioni, aveva ritenuto non censurabile l’operato della Dottoressa C..

2. – Con la seconda censura, si denuncia la mancata motivazione in ordine alla entità del carico di lavoro attribuito all’incolpata e al programma di smaltimento dell’arretrato. In particolare, non sarebbe stato considerato, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, il rilevantissimo numero di cause (segnatamente 1505 cause di cognizione ordinaria pendenti all’inizio de secondo trimestre 2003, oltre ai procedimenti per convalida di sfratto, cautelari, collegiali, di volontaria giurisdizione e le procedure monitorie), molte delle quali iscritte a ruolo da diversi anni e necessitanti pertanto di sollecito svolgimento, nel quale la ricorrente aveva dovuto subentrare, numero poi ulteriormente incrementatosi a causa dell’attribuzione a ogni magistrato della sezione di sessanta processi pendenti presso le due sezioni stralcio. Nè la sentenza impugnata aveva considerato l’intervenuto completamento, in data 12 ottobre 2009, del programma di smaltimento dell’arretrato proposto dalla Procura generale della Corte di Cassazione, che, in altri casi, è valso ad assolvere l’incolpato da analoghi addebiti.

3. – Con il terzo motivo, si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla circostanza del trasferimento della Dott.ssa C. dalla Terza Sezione civile alla Seconda Sezione penale del Tribunale, e, in particolare, relativamente alle ricadute sulla produttività dovute a tale passaggio in conseguenza della necessità di un periodo di riqualificazione professionale collegato alla novità delle materia trattate e alla mancanza di esperienza del nuovo settore.

Ciò in contrasto, ancora una volta, con la giurisprudenza della Corte che impone di tener conto di situazioni particolari in relazione alle funzioni ordinarie e straordinarie svolte dal magistrato. La ricorrente era stata trasferita due volte in quattro anni, dapprima dal Tribunale per i minorenni alla Terza Sezione civile e poi da quest’ultima alla Seconda Sezione penale, e, successivamente, era stata chiamata a svolgere non meno di tre udienze settimanali, con punte massime anche di sei udienze per settimana: pur in tale contesto, tutte le sentenze pronunciate presso la Seconda Sezione penale erano state depositate nel pieno rispetto dei termini di legge.

4.1. – Le tre censure, che, avuto riguardo alla stretta connessione che sul piano logico-giuridico le avvince – finalizzate come sono tutte alla dimostrazione della mancata attenzione da parte della Sezione disciplinare del C.S.M. alle giustificazioni dedotte dalla ricorrente in ordine ai ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali -, possono essere esaminate congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

4.2. – La Dott.ssa C. deduce in effetti nel ricorso una serie di circostanze, quali il considerevole carico di lavoro su di lei gravante, la scopertura dell’organico di cancelleria, lo stato dei procedimenti, la peculiarità del ruolo attribuito alla Terza Sezione civile del Tribunale di Bari, cui sono assegnate materie in relazione alle quali si presenta sovente la necessità di riserve e provvedimenti istruttori, il rilevante numero di sopravvenienze, il suo trasferimento dalla Terza Sezione civile alla Seconda Sezione penale con il conseguente cumulo di funzioni ed attività. Ricorda che nel parere reso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Bari ai fini della 6^ valutazione di professionalità in data 11 marzo 2010 si era dato atto della sua costante laboriosità, precisandosi che la difficoltà nell’organizzazione del lavoro con il conseguente ritardo nel deposito dei provvedimenti aveva riguardato il solo periodo di svolgimento delle funzioni civili, mentre ne successivo periodo di trattazione degli affari penali le sentenze erano state sempre tempestivamente depositate, ed era stato altresì smaltito l’arretrato delle sentenze civili. Ricorda ancora che, dopo una prima relazione ispettiva in data 20 gennaio 2009, redatta all’esito dell’ispezione ordinaria presso il Tribunale, e nella quale si affermava la mancanza di rilievi disciplinari nel ritardato deposito di 120 sentenze civili in considerazione delle giustificazioni addotte, ne era stata redatta una seconda, il 16 febbraio 2009, nella quale, invece, si proponeva al Ministro l’esercizio dell’azione disciplinare – poi promossa il 16 aprile 2009 – atteso il carattere grave, reiterato ed ingiustificabile dei ritardi, nonostante la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione avesse, in data 5 febbraio 2009, richiesto al Presidente della Terza Sezione civile ed al Presidente della Seconda sezione penale del Tribunale di Bari la elaborazione di un programma di smaltimento dell’arretrato, portato poi a termine dalla incolpata in data 12 ottobre 2009.

4.3. – Ciò posto, e pur facendosi carico della giurisprudenza di queste Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente, secondo la quale il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari (che l’incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonchè gli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell’ufficio e alle funzioni, ordinarie ed, eventualmente, straordinarie, svolte dal magistrato (v., tra le altre, Cass., Sez. Un., 23 agosto 2007, n. 17919, 27 luglio 2007, n. 16627), deve sottolinearsi che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardi nei deposito dei provvedimenti – come pure ripetutamente precisato, anche di recente -, la laboriosità de magistrato, desumibile dal carico di lavoro e dal contemporaneo svolgimento di funzioni civili e penali, può assumere valore giustificativo solo nei limiti della ragionevolezza del ritardo, sicchè, ove, per numero dei casi ed entità dei tempi di deposito, detti limiti risultino superati, la lesione dei prestigio dell’Ordine giudiziario è di per sè integrata, senza possibilità di giustificazione (v., tra le altre, Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2009, n. 27290, 23 agosto 2007, n. 17916, 4 ottobre 2005, n. 19347).

Il relativo accertamento svolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente.

4.4. – Nella specie, la sentenza impugnata ha dato ampiamente atto delle difficoltà collegate al succedersi dei diversi giudici nella titolarità di un ruolo e della conseguente confliggenza della esigenza di rendere effettiva la giurisdizione con l’interesse a non allungare i tempi del processo. E tuttavia ha ritenuto che il quadro, evidenziato dalla ispezione presso il Tribunale di Bari, dei ritardi nel deposito delle sentenze addebitato alla Dott.ssa C., con particolare riferimento all’elevato numero di provvedimenti depositati con ritardo superiore a 600 giorni, con il picco di 1272 giorni (raggiunto, per vero, in un solo caso), abbia messo in luce una sostanziale carenza da parte del magistrato di ogni tentativo di gestione della vicenda e di reazione alle difficoltà allegate. E, ad ulteriore riprova di tale convincimento, il giudice disciplinare ha sottolineato altresì che il lavoro svolto dalla Dott.ssa C. nel periodo in questione non si è mai scostato dai parametri normali, senza che mai la sua attività registrasse una produttività particolarmente elevata. Peraltro, la sentenza ha dato atto che, successivamente alla ispezione, l’incolpata si è effettivamente impegnata per la eliminazione dei ritardi: ciò che le è valso la irrogazione, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione minima prevista per un illecito disciplinare.

La decisione impugnata, per avere adeguatamente e plausibilmente dato conto del proprio convincimento in ordine alla gravità dei predetti ritardi, che, secondo la richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non trova giustificazione in circostanze particolari – peraltro, nella specie, come si è riferito, non trascurate dallo stesso giudice disciplinare, ma ritenute inidonee a costituire una sufficiente ragione dei ritardi in considerazione della reiterazione e gravità degli stessi – , si sottrae a censure nella presente sede.

5. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata spiegata attività difensiva dall’intimato Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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