Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17068 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA

FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato RICHTER GIORGIO STELLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRATTINI PILADE,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

VITA ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIUFFRIDA, per delega

dell’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.D. ricorreva avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso la cartella di pagamento notificata dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca concernente contributi consortili per l’anno 2004 in relazione ad un complesso immobiliare esistente nell’ambito del comprensorio di bonifica, assumendo la inesistenza di un vantaggio diretto ed immediato dalle opere di bonifica in relazione agli immobili.

La Commissione respingeva il ricorso.

Proponeva appello principale il contribuente ed incidentale il Consorzio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 12/63/07 in data 16-1-2007 depositata il 30 gennaio 2007, respingeva il gravame confermando la sentenza impugnata, essenzialmente ritenendo che la presunzione di un idoneo beneficio si ricavasse dalla esistenza di un piano di classifica del Consorzio comprendente gli immobili in questione.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente, con due motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10, 17.

Sostiene che il piano di classificazione, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia con deliberazione 7/3227 del 2-2- 2001 entrato in vigore nel 2002, ha definito e delimitato le specifiche aree appartenenti a ciascuna opera di bonifica gestita dal Consorzio, dando vita in pratica ad una più dettagliata ed analitica perimetrazione di contribuenza, come regolata dal R.D. n. 215 del 1933 (artt. 3 e 10). La assimilazione di tali istituti postula, ad avviso del ricorrente, che anche il piano come il perimetro di contribuenza, deve essere reso pubblico mediante la trascrizione; la mancanza di tale adempimento renderebbe, ad avviso del ricorrente, inopponibile il piano al soggetto onerato.

Formula conseguente principio di diritto.

Con il secondo motivo deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto il Giudice di appello, dopo avere correttamente affermato che la inserzione degli immobili del piano di classifica costituisce una presunzione a favore del Consorzio di sussistenza del beneficio, contro la quale è ammessa prova contraria, ha affermato la inidoneità delle sentenze del giudice ordinario che avevano accolto la tesi del contribuente, prodotte dall’attuale ricorrente, ad integrare tale prova contraria, asserendo che le stesse erano fondate non su una prova positiva fornita dal contribuente, bensì sul mancato assolvimento del Consorzio all’onere probatorio sullo stesso gravante; con la conclusione che, in presenza del piano di classifica, il contribuente sarebbe rimasto soccombente anche in sede ordinaria. Assume il ricorrente che l’assunto è erroneo in fatto, in quanto oltre alle sentenze della Corte di Appello di Brescia, prese in considerazione dalla Commissione Regionale, lo stesso aveva prodotto altre sentenze del Tribunale di Bergamo e tre relazioni di CTU; che la motivazione era insufficiente in quanto non aveva spiegato il motivo della ritenuta inidoneità probatoria delle sentenze considerate; che in fatto era errata perchè da tali atti emergeva una prova positiva della inesistenza del beneficio; che la Commissione non aveva dato immotivatamente corso alla richiesta formulata in via subordinata di dare corso ad una CTU, usando dei poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Il Consorzio in controricorso contesta la fondatezza delle argomentazioni del contribuente.

Il primo motivo è inammissibile.

Quanto alla asserita assimilazione tra il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza, con la conclusione della necessità di trascrizione del piano di classifica come previsto per il perimetro di contribuenza, in primo luogo deve osservarsi che trattasi di atti amministrativi di fonte diversa (lo Stato per il perimetro di contribuenza; la Regione per il piano di classifica) ciascuno dei quali soggetto a forme di pubblicità peculiari con impossibilità di applicazione contemporanea di norme tratte da ambiti legislativi differenti; la questione è peraltro inammissibile in quanto non trattata nella sentenza impugnata, per cui, da un lato vi è difetto di autosufficienza del mezzo che non fornisce elementi per verificare se si tratti o meno di questione nuova, dall’altro, anche in caso negativo, il relativo vizio doveva essere denunciato sotto il profilo della omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo è infondato.

La Commissione ha giustificato il giudizio di insufficienza probatoria delle sentenze della Corte di Appello di Brescia sul rilievo che dalle stesse si evinceva che la conclusione favorevole al contribuente derivava dal mancato assolvimento del Consorzio all’onere probatorio su di esso gravante in via principale (in assenza del piano di classifica) e non dalla esistenza di una prova diretta data dal contribuente circa la inesistenza del beneficio.

Talchè ove fosse stato esistente all’epoca il piano di classifica, il consorzio in forza della presunzione a suo favore sarebbe stato vittorioso. Fonda in modo testuale tali asserzioni citando le pagine di dette sentenze che esprimono tale valutazione.

La motivazione è sintetica, ma logica, corretta e non suscettibile di censura, in quanto fa buon governo dei principi sull’onere della prova in presenza di piano di classifica ed espone una valutazione di fatto tratta dagli stessi documenti prodotti dal contribuente a sostegno del proprio assunto da cui si evince la insufficienza degli elementi probatori addotti dal contribuente (e dallo stesso richiamati per relationem dagli atti dei procedimenti civili) a fondare un giudizio di insussistenza del beneficio consortile.

Le ulteriori asserzioni del ricorrente mancano di autosufficienza in quanto si limitano a citare documentazione senza dare gli estremi della produzione o riprodurre in modo testuale gli elementi essenziali tratti dalla medesima;

deve in ogni caso rammentarsi che spetta in via esclusiva al giudice di merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento, dando liberamente prevalenza all’uno ed all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. n. 9368 del 2006) con scelta non censurabile in cassazione in assenza di vizi logici.

Del pari, le scelta di utilizzare o meno i poteri officiosi è valutazione propria del giudice di merito, insindacabile in cassazione, nè può dirsi che detto mezzo sia necessario ed insostituibile in quanto la scelta degli elementi di fatto idonei ad assolvere all’onere della prova grava in primo luogo sull’onerato, che non ha titolo a pretendere un intervento sostitutivo del giudice.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese a favore del Consorzio, che liquida in Euro 1000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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