Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17068 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7128-2019 proposto da:

F.A., M.L. e L.M.R.,

rappresentati e difesi dall’avv. ANGELO GIULIANI e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 2114/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo di equa riparazione proposta dagli odierni ricorrenti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 666,00 per ciascuno dei tre istanti, oltre alle spese di lite, che liquidava nel complessivo importo di Euro 210,00 oltre rimborso delle spese forfettarie ed accessori.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione M.L., F.A. e L.M.R., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, perchè la Corte perugina avrebbe liquidato le spese in misura inferiore al minimo tariffario.

La censura è fondata. Poichè la controversia ha un valore di Euro 666,00 (corrispondente all’importo dell’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei tre istanti) essa rientra nello scaglione di tariffa fino ad Euro 1.100, che prevede – come indicato dal ricorrente a pag. 2 del ricorso – un compenso minimo di Euro 286,00 che nella specie non è stato rispettato. Sul punto, va evidenziato che il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, recante modifiche al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ha stabilito espressamente che la diminuzione massima consentita degli importi previsti dalla tariffa allegata al predetto D.M. n. 55 del 2014 non può andare oltre il 50%. I cosiddetti “minimi tariffari” – per tali dovendosi intendere gli importi risultanti dalla massima riduzione consentita degli importi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, pari al 50% dei predetti importi – sono pertanto da considerare inderogabili, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37 del 2018. Poichè la decisione impugnata è stata pubblicata il 12.7.2018, la Corte di Appello di Perugia avrebbe dovuto liquidare le spese in misura non inferiore alla riduzione massima consentita sugli importi di cui alla tariffa allegata al D.M. n. 55 del 2014, pari al 50% del totale.

Ne deriva l’accoglimento della censura, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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