Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17068 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/08/2011), n.17068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16433/2010 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARDINAL

GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO Pier Luigi, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Pier Luigi TIBERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Dott. M.M., Presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Enna, ha rivolto a Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania istanza per essere iscritto nell’Albo degli avvocati, sostenendo la assimilabilità della funzione da lui svolta a quella di un magistrato onorario, e richiamando, in proposito, il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 19 marzo 2009, nonchè la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 98 del 7 ottobre 2000 che, a seguito della entrata in vigore della L. n. 27 del 1997, aveva confermato la possibilità di iscrizione all’Albo per i Vice Pretori onorarì con esercizio di funzioni per quindici anni e in possesso di attestazione del Presidente della Corte d’appello di buono svolgimento delle stesse.

2. – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ha rigettato la domanda con decisione confermata, in data 16 marzo 2010, dal C.N.F., il quale ha sottolineato che la legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati, ed ha escluso la possibilità di una estensione analogica della norma che prevede la possibilità della iscrizione di diritto di coloro che abbiano svolto la funzione di Vice Pretore onorano, figura non più esistente, che cumulava in sè le funzioni successivamente attribuite al Vice Procuratore onorario e al Giudice onorario: secondo il C.N.F., il Giudice tributario può essere assimilato ad un Giudice onorario, ma non anche all’ex vice pretore onorano, le cui funzioni presentavano un contenuto più ampio rispetto a quelle demandate al primo.

3. – Avverso tale decisione ricorre il Dott. M. sulla base di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 26, lett. b), e art. 30, lett. f), convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 ed agli artt. 111 e 113 Cost. e in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1992, n. 545. Avrebbe errato il Consiglio Nazionale Forense nel ritenere che la figura del componente della commissione tributaria non possa essere inclusa tra quelle, indicate tassativamente dalla legge professionale, per le quali è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati in assenza del requisito del superamento dell’esame di stato. Al riguardo, il ricorrente richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 351 del 1995, la quale ha affermato che l’art. 113 Cost., comprende tra gli organi della giurisdizione ordinaria e amministrativa cui è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione anche quegli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione, rimasti in vita attraverso un procedimento di adeguamento ai principi costituzionali: sicchè anche i Giudici tributari, in quanto assegnati alle Commissioni tributarie, organi di giurisdizione amministrativa, sarebbero da considerare magistrati amministrativi. Siffatta conclusione sarebbe in linea anche con la giurisprudenza di legittimità, che ha definito la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto (v. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776). Ed anche la circostanza, evidenziata nella decisione impugnata, del mancato superamento dell’esame di stato perderebbe valore ove si consideri che anche la nomina dei Giudici tributari avviene per concorso, sia pure per soli titoli, e che, inoltre, ad essi, quando non provengono dalla magistratura ordinaria, si richiede l’iscrizione ai rispettivi albi di categoria, che presuppone il superamento di una prova scritta. Infine, segnala il ricorrente che anche il trattamento economico distingue la posizione dei Giudici tributari da quelli onorari, essendo il compenso dei primi, a norma del D.Lgs. n. 545 del 1992, composto da una parte fissa mensile cui si aggiunge un ulteriore compenso per ogni ricorso deciso.

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – E’ noto che per l’iscrizione all’albo dei procuratori legali (soppresso con la L. n. 27 del 1997) era richiesto fra l’altro – in aderenza al disposto dell’art. 33 Cost., comma 5, il superamento di un esame di stato (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 17, comma 1, n. 6, e art. 20, e segg., convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36).

Per l’art. 26 dell’ordinamento professionale avevano tuttavìa diritto di essere iscritti nell’albo, purchè in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1-4 del precedente art. 17: b): “coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo” (“oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello stato, ovvero aggiunti di procura dell’avvocatura stessa”).

Con norme analoghe, il successivo art. 30, lett. a) consente l’iscrizione all’albo degli avvocati di coloro che siano stati magistrati per almeno otto anni, mentre l’art. 34, comma 1, lett. b), abilita all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio presso le magistrature superiori i magistrati che abbiano conseguito il “grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei Conti o (con) altro grado equiparato”, od abbiano esercitato “per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte di appello o altro equiparato”.

2.3. – Il problema sottoposto all’esame della Corte concerne l’interpretazione della espressione “magistrati dell’ordine giudiziario”, di cui agli artt. 26 e 30: occorre accertare, cioè, se il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente ai magistrati “di ruolo”, o “di carriera”, od abbia inteso ricomprendere anche i componenti di commissioni tributarie.

Deve, al riguardo, rilevarsi che i casi in cui è ammessa la iscrizione di diritto, per effetto del solo decorso dell’arco temporale previsto dalla legge stessa, nell’Albo degli avvocati, in quanto facenti eccezione a principi di carattere generale, quale l’obbligo del superamento dell’esame di stato, imposto anche dalla Costituzione, sono indicati in modo tassativo (art. 14 preleggi).

Tale affermazione è stata posta a base della decisione di queste Sezioni Unite con la quale fu esclusa, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, la equiparabilità dei magistrati onorar ed, in particolare, del conciliatore, ai magistrati dell’Ordine giudiziario, contemplati nei predetti del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, comma 1, lett. b), e art. 30, lett. f), (Cass., Sez. Un., sent. 2 giugno 1997, n. 4905).

Le previsioni contenute nelle richiamate disposizioni, relative alle iscrizioni di diritto agli albi, si fondano sul presupposto che il superamento di determinati concorsi (magistrati, professori di ruolo delle università o degli istituti superiori ad essi equiparati, la soppressa libera docenza), congiunto o meno all’effettivo esercizio della rispettiva professione (lett. b-d), ovvero l’esercizio di attività giurisdizionale per un lunghissimo periodo (lett. e), garantiscano la sussistenza della idoneità professionale richiesta.

Si tratta di una presunzione che non può essere sostituita da una attestazione di possesso di titoli idonei a comprovare l’adeguata preparazione e la esperienza professionale, che, pertanto, nella presente sede, non entrano in giuoco.

Il periodo di esercizio dell’attività giurisdizionale per l’iscrizione all’albo di cui si tratta, richiesto per i magistrati, attiene ad una scelta del legislatore, ma non fa venir meno la rilevanza attribuita al superamento del concorso.

2.4. – Un argomento decisivo a favore della soluzione adottata derivava – osservava la citata sentenza – dalla lett. e) dell’art. 26 e dalla lett. f) dell’art. 30, che prevedono espressamente l’iscrivibilità all’albo dei procuratori o degli avvocati rispettivamente di coloro che per almeno dodici o quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte di appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni. Si tratta, anche in tal caso, di magistrati onorari, “appartenenti” all’ordine giudiziario (con competenza su cause di maggiore rilevanza, quanto meno economica, ed anche nell’ambito penale). L’autonoma contemplazione in apposita lettera delle norme in esame, la richiesta di un maggior periodo di esercizio dell’attività giurisdizionale rispetto a quella prevista in generale per i “magistrati” nelle precedenti lett. b) dell’art. 26 ed lett. a) dell’art. 30, e, addirittura, di un giudizio del presidente della Corte di appello, dimostra all’evidenza che i magistrati onorari non sono affatto compresi nella previsione generale di cui alle lettere precedenti e che queste concernono quindi esclusivamente i magistrati di “ruolo”.

2.5. – Il carattere tassativo delle richiamate previsioni della legge professionale degli avvocati è stato riaffermato, più di recente, da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4 aprile 2008, n. 8737, con la quale si è stabilito che l’esercizio delle funzioni di Giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario” e, quindi, non può consentire l’iscrizione di diritto del Giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege.

In tale occasione la Corte ha sottolineato che, se anche non può disconoscersi che il giudice di pace – il quale esercita la giurisdizione e la funzione conciliativa in materia civile della L. n. 374 del 1991, ex art. 1, comma 1, e, in materia penale, ha la competenza siccome fissata dalla citata L. n. 374, artt. 35 e 36, faccia parte dell’ “Ordine Giudiziario”, purtuttavia siffatta appartenenza (come “magistrato onorario”) è meramente formale e non riveste carattere organico.

2.6. – Ne consegue che correttamente, nella specie, il C.N.F. ha escluso, nel silenzio della legge, l’ammissibilità della iscrizione di diritto, per effetto del mero decorso del tempo, dei giudici tributari all’Albo degli avvocati, richiamandosi ad una precedente decisione dello stesso organo (C.N.F., 30 del 2000).

3. – Con la seconda censura si deduce ancora la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, lett. b) e art. 30, lett. f), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, ed agli artt. 111 e 113 Cost. e in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1992, n. 545. Avrebbe errato il C.N.F. nell’escludere la equiparabilità, ai fini che qui rilevano, del Giudice tributario all’ex Vice Pretore onorario, per essere stata tale figura soppressa e per essere state le relative funzioni divise tra le due diverse figure del Giudice onorario e del Vice Procuratore onorario. Quest’ultima – afferma il ricorrente – è stata, invece, introdotta con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 273: si tratta di un collaboratore del Procuratore con la funzione pressochè esclusiva di sostenere le ragioni della pubblica accusa nelle udienze tenute dai Vice Pretori, funzione che può essere conferita anche ad ufficiali e sottufficiali di P.G.. Quanto ai magistrati onorari, osserva il ricorrente che non vi è stata l’abrogazione della figura del Vice Pretore con contestuale istituzione di una figura diversa, costituita dal Giudice onorario, ma piuttosto, a seguito del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e per effetto della eliminazione della figura del Pretore, la sostituzione del Vice Pretore onorario con il Giudice onorario, le cui funzioni e competenze vengono individuate in relazione alle funzioni e competenze del Giudice unico.

4.1. – Anche tale censura risulta infondata.

4.2. – Invero, una volta chiarita la natura tassativa della elencazione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 26, lett. b) e art. 30, lett. f), resta esclusa ogni ipotesi di assimilazione, ai fini che rilevano nella presente sede, del giudice tributario al Vice Pretore onorario, figura, peraltro, oggi scomparsa.

E perde, di conseguenza, ogni rilevanza la doglianza relativa ad un supposto errore commesso dal C.N.F. nella ricostruzione della evoluzione legislativa che ha condotto alla sostituzione del Vice Pretore onorano con il Giudice onorario, per effetto della soppressione della figura del Pretore.

5. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato CO.A. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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