Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17067 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29350/2018 proposto da:

DICO S.P.A., (già SVILUPPO DISCOUNT S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI

BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO MARIOTTI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3938/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/07/2018, R.G.N. 2742/2017.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– Con sentenza in data 7 giugno 2018, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta dalla DICO S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a S.M. in data 14/01/2009 a seguito di contestazione disciplinare del 29/11/2009 sull’assunto del difetto di prova in ordine agli addebiti contestati ed in particolare dell’assenza ingiustificata del lavoratore sia presso il cantiere di (OMISSIS) che presso gli altri luoghi dove il ricorrente era tenuto a svolgere le proprie mansioni di assistente tecnico di area;

– considerando altresì, che gli addebiti contestati dovevano reputarsi funzionali alla cessazione concordata del rapporto, che si sarebbe verificata entro la fine dell’anno 2010, il giudice di primo grado aveva ordinato alla resistente l’immediata reintegrazione di S.M. nel posto di lavoro con le mansioni a lui precedentemente affidate o in altre di contenuto equivalente, condannandola a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

– in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto la relatività del principio di immediatezza della contestazione e il rilievo di una successione di comportamenti apprezzati nel loro complesso negativamente ma ha escluso la prova degli addebiti imputando inoltre il provvedimento espulsivo, connesso alla prospettiva di una risoluzione anticipata del rapporto, come emesso in violazione del principio di proporzionalità;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso la DICO S.p.A., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, S.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– il motivo non può trovare accoglimento;

– va preliminarmente rilevato, al riguardo, che il motivo risulta formulato in modo confuso e perplesso: con esso, in ogni caso, parte ricorrente afferma l’insussistenza di qualsivoglia vulnus dell’art. 7, con riferimento al principio della tempestività della contestazione, non essendo stato dedotto lo stesso e neppure trattato dal giudice di primo grado;

– va rilevato, al riguardo, che la Corte d’appello ha sottolineato il principio di relatività dell’immediatezza della contestazione;

– essa si è adeguata all’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di licenziamento, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito va intesa in senso relativo – essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente;

– e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possano essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro ed al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Cass. n. 14453/2017Cass. n. 1145/2011; Cass. n. 21795/2009, Cass. n. 6523/1996);

– in particolare, è stato ritenuto che i requisiti della immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro (Cass. n. 4150/1986; in terminis, Cass. n. 4346/1987);

– in ogni caso, la censura appare non conferente in quanto, ritenuta dal giudice pacifica la relatività del principio di immediatezza in ordine a più fatti accaduti nell’arco temporale di due mesi, nondimeno, in relazione ad essi, la Corte ha ritenuto non adeguata la prova, giungendo ad escludere che gli stessi potessero rilevare ai fini del licenziamento irrogato;

– con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione parzialmente apparente, illogica perplessa ed incomprensibile;

– il motivo non può essere accolto;

– va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (sul punto, Cass. n. 27112 del 25/10/2018);

– nel caso di specie, invece, la Corte territoriale ha offerto una motivazione del tutto esaustiva delle ragioni che l’hanno condotta alla conferma della decisione di primo grado;

– in particolare, procedendo ad una rilettura delle dichiarazioni testimoniali acquisite, ha confermato l’assunto circa l’insussistenza di prova adeguata in ordine alla fondatezza e alla gravità degli addebiti contestati e, cioè, pur correttamente ammettendo, in linea teorica, la contestazione unitaria di più fatti omogenei unitariamente considerati e relativi ad un ristretto arco temporale (nel caso di specie due mesi) ha ritenuto insufficiente la prova circa la rilevanza degli addebiti e, inoltre, la compatibilità fra l’esodo programmato ed un esonero parziale dal lavoro;

– essa ha, infine, ritenuto l’assenza di giustificazione del provvedimento espulsivo per violazione del principio di proporzionalità alla luce delle risultanze istruttorie da cui ha arguito che la prospettiva di una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro avesse comportato una riduzione delle competenze professionali del S. e, nello stesso tempo, lo svolgimento, in ogni caso, di una serie di compiti a lui attribuiti;

– atteso che tale motivazione, tutt’altro che apparente, appare immune da vizi logici e che attiene alla ricostruzione fattuale della vicenda, essa si sottrae a qualsivoglia sindacato in sede di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto; – le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 bis, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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