Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17067 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/08/2011), n.17067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15744/2010 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio degli avvocati VILLA Daniele, ISOLDI ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSA CARLO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 83/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Carlo ROSSA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito dell’esercizio da parte del Procuratore Generale della Corte di Cassazione dell’azione disciplinare nei confronti del Dott. M.F., sostituto procuratore della Repubblica di Imperia, per gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, lett. d), e art. 2, comma 1, lett. d), la Sezione disciplinare del C.S.M., su richiesta dello stesso P.G., ha disposto, in data 1 febbraio 2010, il trasferimento provvisorio del predetto magistrato ad altro ufficio, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269.

In data 31 marzo 2010 il Dott. M. ha chiesto la revoca del provvedimento cautelare o la sua sostituzione con il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13.

2. – Con ordinanza del 13 maggio 2010, la Sezione disciplinare ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta sotto due diversi profili: in primo luogo, ha evidenziato come nell’istanza il Dott. M. si dolesse di vizi di legittimità dell’atto, vizi che, ad avviso del giudice disciplinare, avrebbero dovuto essere sollevati in sede di eventuale ricorso per cassazione; in secondo luogo, ha rappresentato come l’altra ragione di doglianza fosse finalizzata a contestare l’inattendibilità di alcuni testi di accusa, laddove nella fase cautelare compito del giudice è quello di valutare la mera sussistenza del fumus boni iuris, essendo riservata alla fase dibattimentale una valutazione maggiormente approfondita degli elementi di prova. Ha aggiunto, comunque, che quanto prospettato dal Dott. M. non appariva tale da comportare una diversa valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiamando, al riguardo, le dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica e da un sostituto procuratore, le quali suffragherebbero, per quanto necessario in sede cautelare, la verosimiglianza del quadro delineato nelle altre deposizioni.

3. – Contro l’ordinanza della Sezione disciplinare del C.S.M. il Dott. M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 22, comma 3, con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di revoca dell’ordinanza di trasferimento, nonchè per manifesta illogicità della motivazione. I ricorrente premette che le norme che regolano i provvedimenti cautelari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006 riconoscono al giudice disciplinare la facoltà – se non un vero e proprio dovere – di rivedere ed eventualmente modificare i propri provvedimenti in ogni momento, e che, specularmente, l’incolpato ha il diritto di richiedere in ogni momento la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla base di elementi precedenti il provvedimento cautelare, o sopravvenuti ad esso. L’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità sarebbe, pertanto, erronea e viziata essendosi il giudice disciplinare rifiutato di prendere in considerazione l’esistenza di un vizio originario del provvedimento cautelare – e cioè la pretermissione della circostanza della insussistenza, nella specie, della necessaria pendenza di un procedimento penale per disporre il trasferimento di ufficio del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 – sul presupposto non corretto che quel vizio avrebbe dovuto essere sollevato in sede di ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente, infatti, il Legislatore, introducendo, con l’aggiunta apportata con la L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, lett. n), in fine al comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006, della possibilità, nei casi di minore gravità, di trasferimento provvisorio in alternativa alla misura della sospensione cautelare facoltativa prevista da detto art. 22 in caso di sottoposizione del magistrato a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva o quando ai medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, non si sarebbe potuto riferire che ad ipotesi in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per reati meno gravi: ipotesi non ricorrente nella specie, non essendo il ricorrente sottoposto a procedimento penale.

L’ordinanza sarebbe illegittima anche sotto un diverso profilo: con l’istanza di revoca il Dott. M. avrebbe evidenziato elementi ulteriori – capaci di incidere sia sul quadro indiziario che sull’attualità delle esigenze cautelari – che il giudice disciplinare non avrebbe adeguatamente valutato, ritenendo erroneamente che il vaglio di essi dovesse essere effettuato nella fase dibattimentale.

2.1. – La censura non può trovare accoglimento.

2.2.- Il provvedimento di revoca della misura cautelare, previsto da comma 3, dell’art. 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006, trova fondamento nel venir meno delle esigenze che avevano richiesto la emissione della misura medesima, con particolare riferimento alla prevenzione della possibile reiterazione della condotta sanzionabile, ovvero in cause sopravvenute che inducano ad una diversa valutazione di quelle esigenze.

Nella specie, con il primo degli aspetti in cui si articola la doglianza, il ricorrente deduce un vizio sussistente già al momento della emissione del provvedimento impugnato, consistente nella mancanza di uno dei presupposti cui la legge, a suo avviso, condiziona la legittimità della misura cautelare, e cioè la pendenza di un procedimento penale.

Come sottolineato dalla stessa Sezione disciplinare del C.S.M. nella ordinanza impugnata, l’organo disciplinare ha compiuto, nell’emettere il provvedimento di trasferimento del Dott. M., una diversa interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, ultima parte, nella formulazione risultante a seguito della richiamata modifica di cui alla L. n. 269 del 2006, rispettosa della finalità della norma di attribuire al giudice disciplinare la possibilità tecnica di graduare la risposta cautelare in funzione della gravità della condotta contestata, integrante o no un reato.

2.3. – Quanto al secondo profilo, con il quale si lamenta la mancata considerazione di alcuni elementi, risulta evidente che l’intento del ricorrente è quello di conseguire una nuova valutazione degli elementi già apprezzati dalla Sezione disciplinare, e che, pertanto, non potrebbero essere posti a fondamento di una domanda di revoca del provvedimento già emesso, ma solo essere oggetto di accertamento in sede di giudizio di merito sulla sussistenza dell’illecito disciplinare.

Si richiama, in proposito, il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo il quale l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 21 e 22, non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (Cass., Sez. Un., sentt. n. 17904 del 2009, n. 28046 del 2008, n. 13602 dei 2004).

3.1. – Le esposte considerazioni danno conto, altresì, della infondatezza della seconda censura, con la quale si deduce ancora la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 22, comma 1, e art. 13, con riferimento al mancato accoglimento dell’istanza di revoca dell’ordinanza di trasferimento, o quanto meno di sostituzione della misura cautelare, nonchè per manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente, dopo aver ricordato come nella sua istanza di revoca dichiarata inammissibile venissero contestasti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, attraverso l’allegazione di fatti e circostanze ritenuti particolarmente significativi, si duole che la Sezione disciplinare non abbia preso in considerazione le prospettazioni difensive, limitandosi ad un generico e, a suo avviso, insufficiente richiamo a quanto già riportato nell’ordinanza con cui il provvedimento cautelare era stato irrogato.

3.2. – E’ evidente che anche tale seconda doglianza si risolve in una richiesta di sindacato sulle valutazioni operate dalla Sezione disciplinare in sede di delibazione sulla configurabilità astratta dell’illecito, che, per quanto chiarito sub 2.3., è riservato al giudizio di merito.

4. – Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato Ministero della giustizia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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