Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17066 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5624-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARIAGRAZIA CARUSO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da S.A. avverso il provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi innanzi il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ritenendo non conteggiabile, nell’ambito della durata complessiva del processo, il tempo trascorso per effetto dell’erronea evocazione in giudizio della parte resistente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, degli artt. 6, 19 e 53 della Convenzione E.D.U., degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 175 c.p.c. e dell’art. 81 disp. att. c.p.c., perchè la Corte siciliana avrebbe erroneamente escluso dal computo della durata complessiva del giudizio presupposto i rinvii della causa determinati dalla mancata rituale evocazione della parte resistente. Ad avviso della ricorrente, infatti, i rinvii disposti, in concreto, dal giudice designato per la trattazione della causa non sarebbero stati soltanto determinati dall’esigenza di integrare il contraddittorio, ma anche influenzati dal carico del ruolo del giudice; il tempo trascorso tra una udienza e l’altra, quindi, non sarebbe tutto addebitabile alla ricorrente, ma corrisponderebbe, almeno in parte, alla disfunzione dell’ufficio giudiziario di fronte al quale pendeva il giudizio presupposto.

La censura è fondata. La Corte di Appello di Catania ha ritenuto che “… indipendentemente dalla imputabilità alla parte che abbia formulato istanza di rinvio ad altra udienza di un intento puramente dilatorio, debba darsi continuità all’orientamento secondo il quale, ai fini dell’accertamento del termine ragionevole di durata del processo, in presenza di rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, correttamente il giudice dell’equa riparazione tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento…; rileva dunque a tal fine il rinvio della causa ad altra udienza disposto su richiesta della parte per la necessità di procedere alla rituale instaurazione del contraddittorio a seguito di notifica non andata a buon fine, comportando una dilatazione dei tempi processuali riconducibile alla parte medesima, in ragione dell’onere, incombente sul notificante, di procedere per tempo alla effettuazione delle ricerche atte alla individuazione del luogo in cui procedere alla notificazione” (cfr. pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato).

Tale passaggio della motivazione non tiene conto del principio secondo cui dalla durata complessiva del giudizio si possono detrarre soltanto i ritardi imputabili alle parti e non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, e si deve considerare in quale misura abbia concorso l’eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l’una e l’altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 23743 del 06/11/2014, Rv. 633179; cfr. anche Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 8534 del 27/04/2015, Rv. 635152). Nel caso di specie, sia dal ricorso che dalla sentenza risulta che il Tribunale di Catania aveva disposto due successivi rinvii per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo, dapprima dal 7.11.2013 al 17.6.2014 e poi dal 17.6.2014 al 21.10.2014. Successivamente veniva fissata l’udienza del 9.4.2015 per l’escussione dei testi, e quindi quella del 26.4.2016 per la discussione. La Corte isolana ha escluso dal calcolo della durata irragionevole il tempo intercorso tra il 17.11.2013 ed il 17.6.2014 e quello intercorso tra il 21.10.2014 ed il 24.6.2016, per complessivi due anni, sei mesi e due giorni, senza tuttavia condurre, sia quanto al primo periodo che in relazione al secondo intervallo, alcuna valutazione su quanta parte del tempo corrente tra le due udienze fosse effettivamente correlata ad un comportamento dilatorio, o negligente, della parte, e quanta, invece, fosse legata ad esigenze connesse alla funzionalità dell’ufficio giudiziario o al carico di ruolo del magistrato assegnatario della causa. Avrebbe infatti potuto essere sottratta dal tempo di durata complessiva del giudizio, ai fini del calcolo della sua ragionevole durata, soltanto la frazione dell’intervallo tra le udienze direttamente riferibile alla predetta condotta negligente o dilatoria, ma non anche la porzione riferibile alle esigenze organizzative dell’ufficio e del giudice. Ne deriva l’erroneità della detrazione dell’intero intervallo, anche in considerazione del fatto che il primo rinvio era stato disposto in funzione di un adempimento funzionale ad assicurare il contraddittorio e tenuto conto che, comunque, il giudice di merito non ha in nessun modo tenuto conto dell’incidenza, sulla durata del rinvio, delle esigenze dell’ufficio, e del ruolo istruttorio del giudice.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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