Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17066 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27850/2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO OCCHIPINTI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA GUCCIONE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il

11/07/2018, R.G.N. 990/2018.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con ordinanza depositata il 10 luglio 2018, il Tribunale di Ragusa ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata la domanda avanzata in via cautelare da G.F. volta ad ottenere la reintegrazione a seguito del licenziamento intimatogli per giusta causa da P.G. in data (OMISSIS);

– in particolare, il g. del reclamo, ritenuta applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015 – per essere stato assunto il ricorrente in data successiva al 7 marzo 2015 e, per la precisione, il 3 febbraio 2017 – nonostante il G. fosse stato già alle dipendenze del medesimo appalto ma con altro datore di lavoro, non ravvisando nella fattispecie una ipotesi di trasferimento d’azienda, ha poi reputato la non ricorrenza di qualsivoglia ipotesi discriminatoria, escludendo, altresì, non solo l’insussistenza manifesta del fatto idonea a reputare inconfigurabile la giusta causa, ma anche il periculum atteso che, non ravvisata la possibilità di accedere alla tutela reintegratoria, essendo la tutela ottenibile di natura esclusivamente economica, ne andava esclusa la irreparabilità quale connotato intrinseco del giudizio cautelare;

– avverso tale pronunzia propone ricorso straordinario G.F. affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso assistito da memoria, P.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– in via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso, come correttamente eccepito dal controricorrente. Lo stesso, infatti, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., deve ritenersi consentito soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, ovvero in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito (tra le tante, cfr. Sez. 2 – Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23763 del 22/11/2016 Rv. 642793; Sez. 2, Sentenza n. 1 del 2014 non massimata; Sez. U, Sentenza n. 824 del 24/01/1995; sez. U, Sentenza n. 1832 del 08/03/1996; v. ancora, Cass. 27.4.2010, n. 10069; Cass. 19.11.2010, n. 23504; Cass. 4.3.2015, n. 4292; Cass. 2.7.2015, n. 13637);

– ammoniscono le Sezioni Unite, al riguardo, (cfr., sul punto, SU n. 6039 del 28/02/2019) che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante causam” ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito;

– detta inammissibilità, che ricorre nella specie, attesa la natura provvisoria del provvedimento adottato in sede di reclamo, va del resto affermata anche quando si deduca l’abnormità del provvedimento

medesimo, perchè recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (cfr. Cass. SS.UU. 3.1.2004, n. 1245; Cass. 30.7.2007, n. 16849; Cass. n. 12229 del 18/05/2018);

– nel caso di specie, dunque, non può sostenersi – a sostegno della ricorribilità in cassazione – neppure la tesi, non meglio argomentata, della illegittimità costituzionale, prospettata in modo assai generico assumendosi l’errata interpretazione della disciplina relativa al trasferimento d’azienda di cui si lamenta la presenza di profili di incostituzionalità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile:

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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