Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17066 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/08/2016), n.17066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DELLA TORRE Paolo Negri – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4080-2015 proposto da:

SUPERO’ S.R.L. p. i. (OMISSIS), legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI D’AMATO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FRANCESCO GRILLO, ANDREA MONTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA INGANGI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9286/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/12/2014 R.G.N. 4040/2014; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere

Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA INGANGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. proponeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, con cui impugnava il licenziamento intimatole dalla società Superò s.r.l. in data 15.8.13, all’esito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con nota del 30 luglio 2013, sostenendone l’illegittimità sotto vari profili.

Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria e dell’istruttoria svolta, con ordinanza del 21.1.14, rigettava il ricorso, sul presupposto della legittimità del licenziamento irrogato in quanto assistito da giustificato motivo soggettivo. Avverso tale ordinanza, la lavoratrice proponeva opposizione al cui esito il Tribunale adito, con sentenza del 12.8.14, rigettava il ricorso, condannando la lavoratrice al pagamento delle spese.

Proponeva reclamo la lavoratrice, lamentando l’erronea valutazione della contestazione disciplinare con riferimento al licenziamento adottato, nonchè l’erronea valutazione delle emergenze istruttorie, ivi compresa la riferibilità dei fatti materiali contestati ad essa lavoratrice e la loro effettiva sussistenza. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 16 dicembre 2014, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il reclamo, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegra della R. nel suo posto di lavoro, condannava la società al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Superò, affidato a due motivi.

Resiste la R. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che la valutazione della legittimità del recesso aziendale risultava effettuata dal Tribunale esorbitando dai limiti della specifica contestazione posta alla base del recesso e, soprattutto, senza che fosse stata fornita alcuna prova, neppure a livello indiziario, della sussistenza degli addebiti contestati alla R..

Si duole che i fatti contestati e posti alla base del licenziamento (irregolarità nella vendita e contabilizzazione di alcuni acquisti alimentari) erano stati correttamente ritenuti sussistenti e gravi dal Tribunale di Napoli, mentre la sentenza oggi impugnata aveva errato circa la riferibilità dei fatti contestati alla persona della R., nonchè in ordine alle modalità della loro commissione (impossessandosi o non conservando presso la cassa taluni prodotti acquistati ma poi dimenticati alla cassa da clienti) ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo, in termini di dolo o quanto meno di colpa.

2.- Con il secondo motivo la società Superò denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 415 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., oltre ad errata motivazione su fatto decisivo per il giudizio; adempimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”.

Lamenta di aver prodotto sin dalla prima fase del giudizio vari documenti (verbale di denuncia – querela, procedimento disciplinare, regolamento e procedure aziendali, copia degli scontrini fiscali emessi il 27.7.13), cui dovevano aggiungersi le risposte fornite dalle parti in sede di interrogatorio libero e le deposizioni testimoniali raccolte, di cui riporta vari brani. Da ciò derivava l’assolvimento, da parte della società, dell’onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c..

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Non v’è infatti dubbio che, in particolare col secondo motivo, la società censuri un dedotto vizio motivo della sentenza impugnata nel vigore del novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve in ogni caso rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. Sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione: Cass. n. 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008 Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass. n. 24349 del 15/11/2006, e gravità dell’inadempimento: Cass. n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) è limitato al controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (interpretato quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Deve infatti considerarsi che “…Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881). Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

4. – Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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