Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17066 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 28/09/2010, dep. 08/08/2011), n.17066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. RORDORF Lucio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23443/2009 proposto da:

CASTIGLIONI S.R.L., in proprio e nella qualità di Capogruppo

mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con

C.M.C. PREFABBRICATI SRL e IMPRESA RIGAMONTI SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e

difesa dagli avvocati LOSA Liberto, LOSA FIORELLA, per delega a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

75881/2008 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo,

con le statuizioni di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società Castiglioni s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con C.M.C. Prefabbricati s.r.l. e Impresa Rigamonti s.p.a., l’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., al fine di sentir dichiarare, in qualità di aggiudicataria nella procedura negoziata indetta dall’Azienda convenuta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione capannone rimessa treni Meneghino presso il Deposito A.T.M. di (OMISSIS)”, la illegittimità della revoca dell’atto di aggiudicazione, a firma del direttore generale e responsabile unico del procedimento, in data 6 ottobre 2008, e di quelli ad esso inerenti e conseguenti, siccome assunto in violazione e in assenza dei necessari presupposti procedimentali, formali e sostanziali, e la perdurante vigenza del rapporto, oltre alla condanna della convenuta per i danni cagionati.

Peraltro, in considerazione delle asserite difficoltà di individuazione del giudice munito di giurisdizione nella materia de qua, l’attrice si rivolse anche al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che, premessa l’incertezza in ordine ai profili di giurisdizione, che in quella sede non ritenne opportuno “escludere in capo al giudice amministrative”, respinse la domanda incidentale di sospensione proposta dalla stessa ricorrente con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato (in disparte la verifica della giurisdizione) in data 7 aprile 2009.

Quanto al giudizio dinanzi al giudice ordinario, la Castiglioni propose ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.. chiedendo che venisse ordinato alla A.T.M. di astenersi dal procedere all’incameramento della cauzione provvisoria costituita dalla ricorrente e dalla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

L’A.T.M. eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso fu rigettato dal giudice designato, ritenuta sussistente la sua giurisdizione.

Quindi, l’A.T.M., costituitasi nel giudizio di cognizione, concluse per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la disposta revoca dell’aggiudicazione attenesse ancora alla fase amministrativa e pubblicistica dell’appalto; e, nel merito, per il rigetto del ricorso.

2. – La Castiglioni s.r.l. ha quindi richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, depositando altresì memoria illustrativa.

3. – Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha formulato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente, nell’affidarsi alla statuizione di queste Sezioni Unite in ordine alla individuazione del giudice munito della giurisdizione nella controversia de qua, fa presente che gli atti sottoposti al vaglio giurisdizionale sono stati posti in essere nel periodo successivo alla definitiva aggiudicazione, una volta conclusa, senza alcuna contestazione, la procedura negoziata di scelta de contraente, e prima che venisse sottoscritto il relativo contratto. Sottolinea, in definitiva, l’orientamento giurisprudenziale che, anche in ossequio ai principi di cui alla direttiva 2007/66/CE, tende a valorizzare l’ampiezza dell’ambito della giurisdizione esclusiva de giudice amministrativo delineato dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244, nel testo anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2.1. – Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia di cui si tratta.

2.2. – Come è stato di recente chiarito da queste Sezioni Unite, in tema di giurisdizione nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE – recante modifica delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sul “miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso” nella materia – imponendo agli Stati membri di assicurare che un contratto risultante da un’aggiudicazione illegittima sia “considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice”, e prevedendo l’attuazione di principi corrispondenti a quelli di concentrazioner effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato negli artt. 24 e 111 Cost., consente un’interpretazione costituzionalmente e, quindi, comunitariamente (ex art. 117 Cost.) orientata delle norme sulla giurisdizione, in virtù della quale nelle predette controversie – anche se relative ad una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva, ma prima del termine indicato per la sua trasposizione nel diritto interno (20 dicembre 2009) – va riconosciuto rilievo alla connessione tra le domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto concluso a seguito dell’illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 244 e, ora, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 (Sez. Un., ord. 10 febbraio 2010, n. 2906; conf. Sez. Un. ord. 5 marzo 2010, n. 5291).

Peraltro, ancor prima dei richiamati arresti, questa Corte, sia pure in un diverso ordine di idee, si era espressa nel senso che, nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi e forniture, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione (oggetto della controversia nel caso di specie), spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Sez. un., sent. 17 dicembre 2008, n. 29425).

2.3. – Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 28 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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