Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17065 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 472/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, in subordine accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui era rettificato il reddito dell’anno 1994 ai fini IRPEF ed ILOR da L. 205.367.000 a L. 777.566.000.

L’accertamento traeva origine da un P.V.C., della guardia di Finanza di Benevento, che aveva constatato l’uso, da parte delle ditte Ecosystem s.r.l. ed Interlavori s.r.l., di macchinari di proprietà del V., ed il noleggio di tali macchine a terzi da parte di dette imprese, ed inoltre la registrazione da parte dello stesso di due fatture per operazioni ritenute inesistenti.

Il V. sosteneva di avere concesso le macchine alle menzionate imprese in comodato gratuito in quanto erano società da lui direttamente o indirettamente controllate, e di avere stornato le fatture in quanto relative ad attività di consulenza non più prestata.

In assenza di contratto scritto di comodato, l’Ufficio imposte dirette riteneva la sussistenza di un nolo oneroso dei macchinari, ed inoltre riteneva costi indeducibili per operazioni inesistenti per L. 214.000.000 elevando il reddito del contribuente nei termini sopra esposti. La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame con sentenza n. 472/1/04 in data 29-11-04, depositata il 6-12-2004 e non notificata. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

L’intimato non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Benevento della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con unico, articolato motivo la Agenzia deduce violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c.; omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia.

Espone la Agenzia che l’accertamento si era basato su fatti indiscutibili, ovvero l’uso di macchinari di proprietà del V. da parte delle società menzionate in premessa, che le avevano anche locate a terzi. Le asserzioni del V. sulla esistenza di comodato gratuito a società da lui controllate non era fondata su alcunchè, non essendovi documento scritto e non risultando l’assenso del comodante alla concessione in uso dei beni a terzi.

Su tali basi, le affermazioni della sentenza impugnata, che, dopo avere dato correttamente atto della irrilevanza della sentenza penale di assoluzione nei confronti del V. per reati desunti dagli stessi fatti oggetto di verifica per la autonomia del processo tributario rispetto al processo penale, aveva confermato la sentenza di primo grado limitandosi a rilevare 1) che la assenza di prova scritta non era idonea a dimostrare la inesistenza del comodato 2) che se vi fosse stato nolo, era interesse delle società coinvolte contabilizzarne il costo, erano insufficienti a scalfire la solidità degli argomenti presuntivi dell’Ufficio, non esplicitando nemmeno l’iter logico seguito ai fini della decisione.

Rilevavano inoltre che nulla la sentenza aveva detto in ordine alla fatture relative ad operazioni inesistenti, con vizio di omessa pronuncia o comunque assenza assoluta di motivazione.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili contestati.

Invertendo, per ragioni logiche, l’ordine dei rilievi, deve constatarsi che la questione delle fatture ritenute dall’ufficio relative ad operazioni inesistenti, oggetto dell’appello proposto dall’Ufficio come si evince dalla narrativa della stessa sentenza, non è stata neppure menzionata in sede di motivazione, che pure ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento che concerneva anche tale oggetto, di particolare rilievo anche sotto il profilo della entità dei costi recuperati.

Ne consegue che è palesa la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte che concerne la omessa pronuncia su domanda ritualmente dedotta, e ciò porta alla cassazione della sentenza su tale punto.

E’ peraltro sussistente anche il dedotto vizio di motivazione.

Occorre rammentare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta alla Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della esistenza di maggior reddito, mentre è onere del contribuente il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative od estintive dei medesimi, dimostrare a sua volta gli elementi su cui le sue eccezioni si fondano (Cass. 13509 del 2009).

Orbene, non è dubbio che l’ufficio ha assolto all’onere probatorio che gli competeva, provando che il V. aveva dato in uso macchinari di sua proprietà a terzi, sia pure società da lui controllate, le quali avevano non solo usato le stesse, ma le avevano locate ad altri, traendone reddito.

Le circostanze di fatto esposte sono altamente significative sotto il profilo (di presunzione di onerosità, essendo ovvio che il concedente proprietario subisce un danno per la usura dei mezzi e per il mancato guadagno derivante dalla indisponibilità degli stessi anche al fine di trame reddito in proprio, ed è pertanto nella normalità di una gestione economica trarre un compenso dalla concessione in uso dei beni, quantomeno per ovviare alla perdita di valore dei mezzi.

Rimane pertanto onere del contribuente provare che nel caso concreto la mancanza di un compenso aveva un senso logico e dimostrare con fatti contrastanti od integrativi rispetto a quelli esposti dall’ufficio il proprio assunto sulla gratuità del rapporto.

E evidente che non sono sufficienti a tal fine mere asserzioni, nemmeno giustificate.

Tale è il caso in questione, in cui la CTR lungi da evidenziare elementi in concreto a favore della tesi del contribuente, si limita ad osservare che per la validità del comodato non è necessario un atto scritto, osservazione che incide sulla verosimiglianza della giustificazione su di un piano meramente apparente, senza esporre alcun valido motivo che possa fungere da presupposto plausibile alla scelta di gratuità; del pari afferma che in caso di nolo oneroso le società concessionarie avevano interesse a dedurre i costi, con ciò dimenticando che, essendo assodato che le stesse erano controllate dal V., questi era in grado di fare prevalere l’interesse proprio di sottrarre redditi al fisco a quello delle società di dedurre regolarmente i relativi oneri; con il che la argomentazione risulta assolutamente debole sulla base degli stessi fatti presi in considerazione dalla Commissione Regionale.

La motivazione è pertanto gravemente insufficiente, con ciò concretando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie il ricorso della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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