Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17065 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 11/08/2016), n.17065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11187 – 2011 proposto da:

M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE CORLI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 436/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/10/2010 r.g.n. 141/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato ROLFO PAOLO;

udito l’Avvocato CIPROITT ALESSIA per delega Avvocato PAFUNDI

GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. conveniva in giudizio il Comune di Calvagese della Riviera per l’accertamento del diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio relative al periodo compreso dal 1.7.04 al 9.7.04 e a percepire il conguaglio delle spese di viaggio relative al periodo dal 11.3.2003 al 30.6.2004 e per ottenere la condanna del Comune al pagamento delle relative spettanze.

2. Il ricorrente era stato nominato reggente della sede di segreteria del Comune con provvedimento datato 20 febbraio 2003 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali della Sezione Lombardia e in tale provvedimento era stato riconosciuto il diritto del reggente al rimborso delle spese di viaggio, dovendo lo stesso utilizzare mezzi propri per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli.

3. Deduceva il ricorrente che, in violazione dalle disposizioni generali stabilite in materia dal Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali, il predetto rimborso era stato liquidato utilizzando il criterio del quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, in luogo della liquidazione delle spese sulla base del costo chilometrico fornito dall’A.C.I..

4. La domanda veniva respinta in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di appello di Brescia. Questa osservava che era stato proprio il provvedimento dell’Agenzia con cui il M. era stato assegnato al Comune di Calvagese a prevedere che il rimborso spese di viaggio dovesse essere determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde e che l’atto di assegnazione della reggenza, vincolante anche sotto tale aspetto per l’ente assegnatario, aveva così determinato espressamente anche la misura di tale componente del trattamento economico, restando irrilevanti eventuali delibere del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia contenenti previsioni più favorevoli, ma inapplicabili alla fattispecie.

5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.E. con un solo motivo. Resiste il Comune con controricorso.

6. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali, ai sensi degli artt. 102 e 354 c.p.c.. La stessa Corte di appello aveva evidenziato come eventuali contestazioni dovessero essere “rivolte all’Agenzia”. Inoltre, la pretesa del ricorrente era fondata su una deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia, per cui il giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.

2 Il ricorso è inammissibile.

3. Giova premettere che sussiste un rapporto di impiego tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, mentre intercorre un rapporto organico tra il segretario e l’ente locale. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14288 del 2007), il personale con qualifica di segretario comunale o provinciale, pur appartenendo al genus dell’impiego statale, ne costituiva una species, regolamentata da un ordinamento particolare (recato dalla L. n. 604 del 1962, e non dal D.P.R. n. 3 del 1957), in correlazione con la peculiare caratteristica della non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizzava le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico. Il descritto ordinamento è stato sostituito con quello di cui alla L. n. 127 del 1997, e D.P.R. n. 465 del 1997, (le norme relative al regime definitivo sono state poi trasfuse nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Nel nuovo ordinamento, amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 102). E’ rimasta confermata la peculiarità della non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 97 e 99).

4. In ragione di tale distinzione, nelle controversie giudiziarie relative al rapporto tra segretario comunale ed ente utilizzatore, non sussiste una situazione di litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia (cfr. Cass. n. 16698 del 2010). E’, pertanto, infondato l’argomento del ricorrente secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., comma 2.

5. Tanto premesso, va osservato che non risulta che nella fase della proposizione della domanda (editio actionis) – che nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all’adito organo giudiziario e va distinta dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio (vocatio in jus), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d’udienza – l’Agenzia fosse destinataria, unitamente o alternativamente al Comune convenuto, della domanda proposta dal M.: la frase della sentenza di appello riportata nel ricorso per cassazione (“eventuali ragioni di contestazione dovevano essere rivolte all’Agenzia”) sta a indicare che il M. aveva rivolto le sue pretese, quale segretario comunale, unicamente nei confronti del Comune presso il quale svolgeva le proprie funzioni. Non erano state avanzate domande, neppure di mero accertamento, che riguardassero l’Agenzia e tutte le questioni introdotte a sostegno della pretesa estensione del petitum o della causa petendi anche all’Agenzia risultano questioni nuove e come tali inammissibili ex art. 366 c.p.c..

6. Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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