Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17065 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28875-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DANIELE GANZ giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., S.G., S.L.;

– intimati –

Nonchè da:

S.L., C.G., S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA DALLA VALLE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANMARIA FRANCESCHIN giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2350/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA SOLDI MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., S.G. e S.L., soccombenti in un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Venezia, chiesero alla Corte d’appello la sospensione dell’efficacia della sentenza.

La Corte d’appello stabilì che avrebbe sospeso l’efficacia della sentenza impugnata, se la parte vittoriosa ( B.F.) avesse prestato cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa “a prima richiesta”.

2. B.F. prestò la garanzia richiesta, nella forma d’una fideiussione rilasciata da una società non assicurativa ma finanziaria, e in data 25.6.2012 iniziò l’esecuzione, notificando il precetto ai debitori.

3. I debitori esecutati proposero opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che la cauzione prestata dal creditore non rispondeva ai requisiti richiesti dalla Corte d’appello, perchè non era stata rilasciata nè da una banca, nè da un’assicurazione; non era a prima richiesta, ed aveva un termine di efficacia.

4. Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2301 del 2013 rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Venezia, adita dal soccombente, ne accolse il gravame, così statuendo:

(a) la materia oggetto del contendere era venuta meno, per effetto sia della conferma in appello della sentenza della cui provvisoria esecutività si discuteva; sia dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte degli esecutati;

(b) permaneva tuttavia l’interesse alla sentenza, “perchè oggetto del presente giudizio è la legittimità della pretesa allora portata sui precetti in relazione alle originarie ragioni di opposizione”;

(c) nel merito, ritenne fondata l’opposizione su un solo aspetto: la fideiussione non era stata prestata da una banca nè da un’assicurazione, e quindi non era idonea a evitare la sospensione dell’esecuzione;

(d) compensò le spese del doppio grado.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.F., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso C.G., S.G. e S.L., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale.

1.1. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione con cui egli aveva lamentato la “abnormità” dell’ordinanza ex 283 c.p.c. pronunciata nel giudizio a quo.

Ricorda come la cauzione può essere imposta all’appellante che chieda la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, e non all’appellato che di quella esecutività intenda beneficiare.

1.2. Il motivo (che va correttamente qualificato come denunzia di un error in procedendo, e non come omesso esame da un fatto decisivo) è infondato: infatti non è possibile sindacare in sede di opposizione all’esecuzione la correttezza in iure del titolo esecutivo giudiziale. L’eventuale vizio o l’abnormità del provvedimento adottato dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 283 c.p.c. era, infatti, una questione che poteva eventualmente essere sottoposta solo al giudice che quel provvedimento aveva adottato, e non al giudice dell’esecuzione.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 283 e 615 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che l’opposizione proposta dai debitori esecutati si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile, in quanto la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado poteva essere disposta solo dalla Corte d’appello investita del gravame, ex art. 283 c.p.c., e non dal giudice dell’opposizione all’esecuzione.

2.2. Il motivo è infondato.

Nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione gli opponenti hanno chiesto (al giudice dell’opposizione) di accertare se il creditore B.F. avesse o non avesse rispettato la condizione imposta dalla Corte d’appello per procedere all’esecuzione; e questa richiesta costituiva una controversia oppositiva. Gli opponenti, infatti, non chiesero al giudice dell’opposizione di modificare o riformare il titolo esecutivo, ma semplicemente di accertare la venuta ad esistenza d’una condicio iuris esterna al titolo stesso, ed all’esistenza della quale la Corte d’appello aveva subordinato l’esecutività della sentenza impugnata.

Varrà la pena soggiungere che, in ogni caso, la Corte d’appello in sede oppositiva non ha affatto “sospeso” l’esecuzione forzata, ma ha rilevato che il creditore non aveva un titolo valido.

Infine, come già detto, va soggiunto che non può farsi valere, in sede di opposizione esecutiva, l’abnormità del provvedimento sospensivo dell’esecutività della sentenza, come già ritenuto più volte in passato da questa corte (Sez. 3, Sentenza n. 6705 del 04/08/1987).

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 11.

Deduce, al riguardo, che la legge impedisce alle società assicuratrici di rilasciare fideiussioni. Pertanto la corte d’appello (nel giudizio in cui si formò il titolo esecutivo), subordinando l’esecutività della sentenza impugnata ad una fideiussione assicurativa, aveva preteso una “condizione impossibile”. Conseguentemente, correttamente l’esecutante aveva offerto una fideiussione prestata da una società finanziaria, e dunque non poteva essere ritenuta non soddisfatta la condizione posta dalla corte d’appello per iniziare l’esecuzione forzata.

3.2. Il motivo è infondato, per le stesse ragioni già esposte al p. 2.2. Non sarà, tuttavia, superfluo aggiungere che la prestazione di fideiussioni è consentita alle imprese assicuratrici dall’art. 2, comma 3, n. 15, cod. ass..

4. Il motivo unico del ricorso incidentale.

4.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, C.G., S.G. e S.L. lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamentano, in particolare, la violazione dell’art. 92 c.p.c..

Sostengono che la corte d’appello avrebbe violato tale norma perchè, pur avendo accolto l’opposizione, ha compensato le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, richieste dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.

4.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla corte d’appello debba essere corretta.

La corte d’appello ha dichiarato di compensare le spese “attesa la complessità della questione giuridica sottesa al presente procedimento”.

In astratto, l’intricatezza dei problemi giuridici sottoposti al giudicante può costituire un motivo “grave” od “eccezionale” che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, giustifica la compensazione delle spese.

Nel caso di specie, tuttavia, le questioni sollevate con l’opposizione all’esecuzione non potevano dirsi complesse. Esse, al contrario, si sarebbero dovute ritenere elementari, dal momento che tutta la causa si riduceva a ciò: stabilire se il creditore esecutante avesse o meno validamente prestato la cauzione impostagli.

4.3. Nondimeno, sebbene la motivazione adottata dalla corte d’appello non sia corretta, il dispositivo è conforme a diritto.

Il presente giudizio di opposizione, infatti, non avrebbe avuto ragion d’essere se la corte d’appello di Venezia, investita di una “comune” istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non avesse ritenuto di adottare un provvedimento abnorme che, capovolgendo il sistema previsto dalla legge, addossò l’onere di prestare cauzione non alla parte soccombente che l’esecuzione volesse evitare; ma alla parte vittoriosa che l’esecuzione volesse iniziare.

L’abnormità di tale provvedimento, che innescò tutto il successivo c.nzioso, costituisce un fattore certamente “eccezionale”, di per sè idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.

5. Le medesime ragioni che hanno giustificato la compensazione delle spese del giudizio di appello, impongono altresì la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

5.1. Il rigetto sia dell’impugnazione principale, sia di quella incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti (principale ed incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) rigetta il ricorso incidentale;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G., S.G. e S.L., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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