Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17064 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IEZZI CUCINE COMPONIBILI DI IEZZI PIETRO & C. SNC,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FIBRENO n. 4, presso lo studio dell’avvocato

MONTANARA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCONI

GUGLIELMO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/1999 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 09/12/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Provinciale IVA di Teramo a seguito di ispezione presso la societa’ “Iezzi Cucine Componibili s.n.c.” rettificava il reddito di impresa della societa’, per l’anno 1991, ritenendo la esistenza di elementi positivi di reddito non denunciati, ed emetteva avviso di accertamento IVA nei confronti della stessa societa’ evidenziando omessa denuncia di ricavi per L. 619.137.000 e recuperando a tassazione i tributi evasi, oltre interessi e sanzioni.

Avverso l’accertamento la societa’ proponeva ricorso per difetto di motivazione dell’avviso ed insussistenza del presupposto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, che lo accoglieva.

La sentenza era appellata dall’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con sentenza n. 184/1/99 in data 16-11-1999, depositata in data 9-12-1999, lo accoglieva parzialmente, confermando la sussistenza di un componente positivo di reddito non contabilizzato di L. 619.137.000.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la societa’, con due motivi.

Il Ministero non svolgeva attivita’ difensiva. La causa, fissata in camera di consiglio, era trasmessa alla pubblica udienza in carenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre rilevare che non puo’ tenersi conto della documentazione trasmessa dalla ricorrente onde dimostrare la avvenuta definizione del contenzioso con la Agenzia della Entrate, in quanto fondata su documenti prodotti in fotocopia, senza asseverazione da parte della Agenzia, peraltro non costituita nella presente fase di giudizio.

Con il primo motivo, la societa’ ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.p.c. ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 sostenendo che la Commissione era incorsa in errore di valutazione degli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio nell’accertamento, ritenendone la precisione, univocita’ e concordanza laddove detti requisiti erano assenti risolvendosi le argomentazioni dell’Ufficio in presunzioni semplici fondate su altre presunzioni, incorrendo nel divieto del “praesumptum de praesumpto”.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il Giudice di appello omesso di motivare in ordine alla ritenuta irrilevanza dei rilievi esposti dal ricorrente nell’appello incidentale contro la sentenza di primo grado.

I motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Premessa la non autosufficienza di tutte le argomentazioni della societa’ ricorrente in ordine a supposti errori nella ricostruzione dei redditi dei soci, risolventisi in mere enunciazioni non documentate, deve premettersi che l’assunto di fatto dell’Ufficio, cui la Commissione ha aderito, risulta in questi termini:

1) i soci I.P. e I.M. hanno versato nelle casse sociali, rispettivamente in data (OMISSIS) la somma complessiva di L. 800.000.000;

2) detti soci apparivano non avere i mezzi per effettuare i versamenti, in quanto, valutate le dichiarazioni dei redditi per il periodo considerato, risultava in capo agli stessi una disponibilita’ complessiva di sole L. 180.863.000;

3) invitati dall’Ufficio a fornire spiegazioni sulla fonte dei finanziamenti sociali, questi esibivano un libretto al portatore, che portava un saldo attivo al 31-12-1990 di L. 608.493.624, da cui erano stati prelevate L. 250.000.000 in data (OMISSIS) e pari somma in data (OMISSIS);

4) l’Ufficio riteneva non pertinenti dette somme rispetto ai versamenti perche’ le date di prelievo erano “troppo lontane” dalle date dei finanziamenti. Conseguentemente riteneva che la differenza tra i versamenti (L. 800.000.000) ed i redditi accertati come disponibili (L. 180.863.000) ovvero L. 619.137.000, fosse gia’ presente nelle casse sociali e derivasse da ricavi sottratti alla imposizione IVA per l’anno 1991 (il 1990 e le annualita’ precedenti erano state definite con condono).

Dalla esposizione che precede emergono lacune logiche evidenti.

Premesso che la presunzione e’ un fatto noto da cui di evince un fatto ignoto se non come derivazione assolutamente necessaria sul piano eziologico almeno con un grado elevato di probabilita’, e’ un fatto ammesso dall’Ufficio prima e dalla Commissione poi che alla data del primo versamento nelle casse sociali (1-7-1991) i soci disponevano di L. 500.000.000 ulteriori rispetto al reddito disponibile accertato, prelevati dal libretto al portatore tra il 17 ed il 22 gennaio dello stesso anno.

Ritenere che tali mezzi finanziari disponibili non siano stati utilizzati per i versamenti sulla base della sola discrasia temporale di pochi mesi (cinque) appare logicamente non sostenibile, in quanto il mero dato cronologico (peraltro contenuto in termini assoluti) in se’ non appare significativo. Infatti non puo’ darsi peso dirimente al fatto che tra il prelievo ed il versamento non vi sia un rapporto di immediatezza, in quanto il rilievo non esclude la ipotesi che il denaro sia comunque rimasto “medio tempore” nella disponibilita’ materiale dei soci. Cio’ che potrebbe rafforzare la tesi della sussistenza di un vincolo causale tra il fatto noto (disponibilita’ di denaro) e la conclusioni sul punto dell’Ufficio (mancato utilizzo di detta disponibilita’ per i versamenti) non puo’ essere che un fatto positivo, che attesti, con ragionevole probabilita’, un uso diverso di tale somma; fatto la cui allegazione e prova rimane a carico dell’Ufficio. Del pari, in relazione al versamento in data 3/2/1992 (anno successivo a quello oggetto di accertamento) non si vede perche’ non potessero essere computati come disponibili utili realizzati dalla societa’ nel 1991. Il dato ben puo’ essere escluso su base contabile; ma di tale accertamento, necessario in relazione al fatto che il secondo versamento e’ stato effettuato posteriormente al 31-12-1991, non vi e’ traccia.

In conclusione da un lato l’accertamento non si fonda su presunzioni gravi precise e concordanti, come richiesto dalla legge, e dall’altro la Commissione ha mantenuto la stessa aporia motivazionale, con conseguente carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

La sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che provvedera’ anche sulla spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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