Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17064 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17064
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3347-2019 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO n.
22, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE
NICOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il
06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo di equa riparazione proposta dall’odierno ricorrente, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 792,00 oltre alle spese di lite, che liquidava nel complessivo importo di Euro 210,00 oltre rimborso delle spese forfettarie ed accessori.
Ricorre per la cassazione di detta decisione M.A., affidandosi ad un solo motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, perchè la Corte perugina avrebbe liquidato le spese in misura inferiore al minimo tariffario.
La censura è fondata. Poichè la controversia ha un valore di Euro 792,00 essa rientra nello scaglione di tariffa fino ad Euro 1.100, che prevede – come indicato dal ricorrente a pag. 2 del ricorso – un compenso minimo di Euro 287,00 che nella specie non è stato rispettato. Sul punto, va evidenziato che il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, recante modifiche al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ha stabilito espressamente che la diminuzione massima consentita degli importi previsti dalla tariffa allegata al predetto D.M. n. 55 del 2014, non può andare oltre il 50%. I cosiddetti “minimi tariffari” -per tali dovendosi intendere gli importi risultanti dalla massima riduzione consentita degli importi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, pari al 50% dei predetti importi – sono pertanto da considerare inderogabili, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37 del 2018. Poichè la decisione impugnata è stata pubblicata il 6.9.2018, la Corte di Appello di Perugia avrebbe dovuto liquidare le spese in misura non inferiore alla riduzione massima consentita sugli importi di cui al D.M. n. 55 del 2014, allegata tariffa, pari al 50% del totale.
Ne deriva l’accoglimento della censura, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021