Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17064 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 11/08/2016), n.17064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5156/201 proposto da:

EFAL PROVINCIALE AGRIGENTO, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. CROCE IN GERUSALEMME 67, presso EFAL PROVINCIALE AGRIGENTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MILAZZO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

R.P.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CIUFO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO SPARTI,

SALVATORE AMATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/03/201 r.g.n. 380/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 392 in data 24.3.2010, ha respinto l’appello proposto dalli EFAL Provinciale di Agrigento, nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva condannato quest’ultimo a pagare a R.P.E. la somma di Euro 11.928,61 a titolo di TFR.

2. La Corte territoriale, ha ritenuto che:

3. la notifica del ricorso introduttivo risultava correttamente effettuata in (OMISSIS) presso la sede dell’Ente e nelle mani dell’impiegata addetto alla ricezione degli atti ( I.P.), dunque proprio nel luogo e nelle mani della persona indicati dall’appellante nell’atto di gravame.

4. che la sentenza di primo grado aveva bene spiegato che il diritto al TFR era correlato al rapporto di lavoro intercorso tra il R.P. e l’Efal, nei periodi di tempo indicati in ricorso e coincidenti con le annotazioni contenute nel libretto di lavoro.

5. che l’Ente, che avrebbe dovuto eccepire la tardività della produzione del libretto di lavoro nella prima istanza o difesa successiva alla sua produzione, era rimasto processualmente inerte nel giudizio di primo grado, nel quale non si era costituito

6. il CTU aveva del tutto correttamente determinato l’importo del TFR con riguardo ai periodi lavorativi risultanti dal libretto di lavoro, nel quale risultava apposta la sottoscrizione del datore di lavoro, e sulla scorta del CCNL enti di formazione professionale, allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

7. Avverso detta sentenza l’EFAL Provinciale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale ha resistito il R.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo l’Ente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare gli elementi processuali dai quali aveva desunto che la notifica del ricorso era stata effettuata correttamente.

9. Con il secondo motivo l’Ente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 182, 414 e 416 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul lavoratore con riguardo ai dati contenuti nel libretto di lavoro, atteso che questo era stato prodotto tardivamente in giudizio.

10. Con il terzo motivo l’Ente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 191 c.p.c. e segg., art. 2120 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c..

11. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine ai dedotti vizi della CTU e, in particolare, in relazione al fatto che il CTU aveva utilizzato le annotazioni contenute nel libretto di lavoro, nonostante fosse stato prodotto tardivamente in giudizio, aveva tenuto conto della contrattazione collettiva, nonostante non fosse acquisita agli atti del processo e non risultasse provata la sua applicazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

12. Con il quarto motivo l’Ente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 112 del 1935, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che le annotazioni contenute nel libretto di lavoro sarebbero inidonee a dimostrare la durata ed il contenuto del rapporto di lavoro e lamentando omessa motivazione in ordine alla durata ed al contenuto del rapporto di lavoro, desumendo tali elementi dal libretto di lavoro.

13. Con il quinto motivo l’Ente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente sostenendo che sia la sentenza di primo grado che quella di appello erano prive di reale motivazione e che quest’ultima non suppliva la motivazione della sentenza di primo grado.

Esame dei motivi.

14. Il primo motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha bene spiegato che il ricorso risultava notificato in data 27.2.2004 proprio nel luogo e nelle mani della persona indicati nell’atto di gravame. Il riferimento all’atto notificato individua in maniera adeguata l’atto processuale dal quale la Corte territoriale ha tratto il suo convincimento.

15. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, correlati alla ammissibilità della produzione del libretto di lavoro, alla sua rilevanza ed efficacia probatoria, alla sua utilizzazione da parte del CTU, ed alla correttezza delle operazioni peritali, vanno esaminati congiuntamente, avuto riguardo sia alla parziale sovrapponibilità delle questioni poste nei singoli motivi in esame, sia alle norme richiamate nelle rubriche che danno titolo ai motivi.

16. Le doglianze formulate con riguardo alla dedotta inammissibilità della produzione del libretto di lavoro, prodotto nel corso nel giudizio di primo grado, sono sfondate in quanto nel rito del lavoro l’omessa indicazione dei documenti prodotti nell’atto di costituzione in giudizio, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall’evoluzione della vicenda processuale. Il giudice ne può, quindi, ammettere la produzione, ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perchè rilevanti e indispensabili ai fini del decidere.

17. Il rigoroso sistema di preclusioni proprio del rito del lavoro, trova, infatti, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti, che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. SSUU 8202/2005; Cass. 14820/2015, 16542/2010).

18. Le censure formulate nei confronti del valore probatorio, attribuito al libretto di lavoro, sono infondate atteso che il libretto di lavoro, destinato, secondo quanto previsto dalla L. n. 112 del 1935, art. 3, comma 1, n. 4, ad annotare le vicende rilevanti, ai fini della fisionomia professionale, fra cui le date di assunzione e di cessazione dal servizio, del rapporto di lavoro, se non può valere, da solo, come prova certa dell’esistenza (o del contenuto) del rapporto subordinato, può costituire un indice presuntivo, ove concorrano altri elementi idonei ad orientare in tal senso il convincimento del giudice. Va rilevato che la Corte territoriale ha rilevato che annotazioni in esso contenute recavano la sottoscrizione dell’Ente datore di lavoro e che non è contestato il contenuto tali annotazioni.

19. Le considerazioni svolte assorbono le doglianze formulate con riferimento alle operazioni peritali ed al fatto che il CTU abbia tenuto conto dei dati desunti dal libretto di lavoro.

20. E’ infondata la doglianza riferita alla determinazione del quantum del TFR, operata dal CTU con riferimento alle previsioni del CCNL, perchè la Corte territoriale ha rilevato che esso era stato allegato al ricorso introduttivo del giudizio; mentre la questione relativa alla applicabilità del CCNL al rapporto dedotto in giudizio, evoca un sindacato di merito sulla valutazione del materiale istruttorio non consentito in sede di legittimità.

21. Il quinto motivo è inammissibile, perchè nel giudizio di legittimità non è possibile censurare la sentenza di primo grado attraverso la censura della sentenza di appello per insufficiente motivazione, facendo valere la sola denunzia di difetti motivazionali della sentenza di primo grado.

22. Va rilevato quanto a quest’ultima che la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni del rigetto della censura di insufficiente motivazione di quella di primo grado, confrontandosi puntualmente con questa alla luce delle censure formulate dall’appellante.

23. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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