Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17064 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25241-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore

Responsabile del Contenzioso Regionale Lazio avv. S.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9293/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.4.2015, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il G.d.P. di Roma, pur accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta da A.F. nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. in relazione ad una cartella esattoriale dell’importo di Euro 232,87, aveva tuttavia condannato alla rifusione delle spese il solo ente impositore, e non anche l’agente per la riscossione, ritenuto non soccombente. Ricorre per cassazione A.F., affidandosi ad un unico motivo. Equitalia Sud resiste con controricorso, mentre Roma Capitale non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con unico motivo, deducendo “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riguardo agli artt. 91, 100 e 115 c.p.c.”, si contesta la decisione impugnata laddove si ritiene che, non potendo ritenersi Equitalia tecnicamente soccombente, non sia stata disposta la sua condanna alle spese di lite. Ciò perchè – pur vero essendo che il motivo di opposizione concerneva il solo ente impositore (mancata notifica del verbale di accertamento) – dalla situazione di litisconsorzio necessario sussistente tra agente per la riscossione e lo stesso ente non può che discendere, secondo la ricorrente, che entrambi debbano subire la stessa sorte quanto al regolamento delle spese.

2.1 – Il ricorso è fondato.

2.2 – Il tribunale capitolino, nell’escludere la soccombenza di Equitalia a causa del fatto che le ragioni di accoglimento dell’opposizione erano ascrivibili esclusivamente all’operato dell’ente impositore, ha applicato alla fattispecie il principio dettato da Cass. n. 12385/2013, non massimata sul punto, che in un caso simile ha ritenuto non riconducibile causalmente al concessionario una lite derivante da un vizio procedimentale allo stesso non imputabile (richiamando anche Cass. n. 23459/11).

Assai recentemente, però, questa stessa Sezione ha affermato un principio esattamente opposto, segnato dalle pronunce nn. 14125/2016, 17502/2016, 21391/2016, 2570/2017, 3101/2017 e 3154/2017. L’ordinanza n. 2570/2017, in particolare, è stata così massimata: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”.

In proposito, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi idonei a discostarsi da tale orientamento, che va ormai consolidandosi, e al quale occorre quindi dare continuità. La decisione impugnata, pertanto,è errata, poichè ha ritenuto Equitalia non soccombente in senso sostanziale, nonostante essa sia litisconsorte necessaria dell’ente impositore ed abbia comunque dato l’avvio alla presente controversia, mediante la notifica della cartella esattoriale impugnata (ormai definitivamente annullata, stante il giudicato interno formatosi sul punto).

3.1 – In definitiva, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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