Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17064 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 28/09/2010, dep. 08/08/2011), n.17064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 28,

presso lo studio dell’avvocato MASCI MARCO, che lo rappresenta e

difende unitamente a sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 271/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’avv. B.G. impugna la decisione del Consiglio Nazionale Forense depositata il 31 dicembre 2009, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui presentato avverso la Delib. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 20 novembre 2008, la quale aveva disposto nei suoi confronti l’apertura di un procedimento disciplinare, con la incolpazione di essere venuto meno ai doveri di decoro e dignità della professione per aver dato corso a pubblicazioni non rispondenti a tali requisiti (per le modalità di divulgazione e per il loro inserimento accanto ad avvisi commerciali ed articoli redazionali del più vario genere ed in taluni casi comportanti offesa alla nostra professione per tale accostamento)…, ed inoltre per avere, con riferimento alle predette pubblicazioni, indicato la dicitura “Preventivo scritto” dei costi professionali senza alcuna specificazione o riferimento ad eventuali e non previste prestazioni professionali che si sarebbero potute rendere necessarie, ed ancora per non aver rispettato, nelle pubblicazioni nei sito web di cui era titolare dal mese di novembre del 2002, le prescrizioni degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico.

Il C.N.F. ha affermato che il proprio sindacato sulla delibera di cui si tratta è limitato alla verifica della sussistenza dei necessari presupposti di mera legittimità della delibera impugnata. Ciò posto, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, in quanto il relativo esame avrebbe implicato l’analisi di questioni di merito, precluse in quella fase del procedimento.

Quanto al terzo motivo, con il quale era stata sollevata la eccezione di illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e segg., nella parte in cui prevedono l’assoluta identità della composizione dell’organo nella fase della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare ed in quella della deliberazione sul merito del giudizio, per contrasto con l’art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di imparzialità ed inoltre per violazione dell’art. 104 Cost., che prevede l’indipendenza dell’organo inquirente (anche in sede amministrativa) rispetto all’organo giudicante, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, in base al rilievo che il Consiglio dell’Ordine locale in sede disciplinare svolge attività di natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che ad essa non possono applicarsi nè l’art. 111 Cost., relativo alla giurisdizione, nè l’art. 104 Cost., concernente la Magistratura.

2. – L’avv. B. propone ricorso per cassazione avverso tale decisione sulla base di tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio della decisione impugnata per eccesso di potere e violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50. La censura si articola in una serie di profili, il primo dei quali concerne la denuncia di motivazione apparente circa il limite di sindacato del C.N.F. nella materia de qua. Sarebbe errata l’affermazione contenuta nel provvedimento censurato secondo la quale l’impugnativa innanzi al C.N.F. della delibera del CO.A. di apertura del procedimento disciplinare dovrebbe essere limitata alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di mera legittimità della stessa, con esclusione di ogni esame nel merito, e, quindi, anche della valutazione della ricorrenza dei presupposti minimi per l’avvio del procedimento anche in relazione al capo di imputazione. Nella specie, il C.N.F. avrebbe dovuto valutare se fosse almeno astrattamente configurabile la violazione delle norme disciplinari. Sotto un secondo profilo, si osserva nel ricorso che la corretta interpretazione degli artt. 5, 17 e 17-bis Codice deontologico, rispettivamente in tema di dignità e decoro e di informazioni- pubblicità, letti in combinato disposto con il D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 2, comma 1, lett. b), (c.d.

decreto Bersani) , conv., con modif., nella L. 4 agosto 2006, n. 248, è nel senso della insussistenza della violazione deontologica anche nella ipotesi di piena prova dei fatti addebitati, avendo la c.d.

riforma Bersani abrogato il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Dunque, essendo il comportamento addebitato conforme a legge, non potrebbe sussistere, nel caso de quo, alcuna violazione del decoro e dignità della professione. Del resto, dopo l’entrata in vigore del c.d. decreto Bersani e la prima modifica al Codice Deontologico avvenuta in data 14 febbraio 2006, le linee di condotta in materia di pubblicità da parte degli avvocati – si osserva nel ricorso -sono state espressamente adottate dal C.N.F. solo nel giugno del 2008, dopo un rilevante lasso di tempo in cui, per la problematicità della materia, i professionisti non avevano ricevuto indicazioni specifiche sul comportamento da tenere in tema di pubblicità informativa. Analoghe considerazioni varrebbero relativamente ai fatti connessi al sito web.

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 29294 del 2008, hanno affermato che: “In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo”.

Tale riconoscimento è funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo. Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le ragioni che possono sorreggere l’impugnazione della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili (o alle condizioni) di legittimità della delibera medesima. Poichè, tuttavia, è rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni, che deve essere verificata l’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una delìbera di avvio del procedimento disciplinare, dovrà necessariamente essere la prudenza dei giudice, nella specie il Consiglio Nazionale Forense, a valutare, caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata. Spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.

2.3. – Alla luce di siffatte considerazioni deve essere rigettata la doglianza del ricorrente nelle sue diverse articolazioni, essendosi, per un verso, il ricorrente doluto della corretta affermazione, contenuta nel provvedimento censurato, secondo la quale l’impugnativa innanzi al C.N.F. della delibera del CO.A. di apertura del procedimento disciplinare deve essere limitata alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di mera legittimità della stessa, con esclusione di ogni esame nel merito; per l’altro, avendo egli escluso la stessa configurabilità dell’illecito contestato sulla base di una serie di rilievi che impingono nel merito del giudizio.

3. – Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, nonchè degli artt. 104, 108 e 111 Cost..

Sarebbe errata la decisione censurata anche nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata, per la asserita inapplicabilità al procedimento disciplinare innanzi al CO.A. dell’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del cit. R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e segg., nella parte in cui prevedono l’assoluta identità della composizione dell’organo nella fase della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare ed in quella della deliberazione sul merito del giudizio. Al riguardo si osserva che la nuova formulazione dell’art. 111 Cost., con l’introduzione dei principi del giusto processo, e gli interventi delle Corti europee sugli ordinamenti professionali nazionali, rendono necessario verificare la compatibilità del procedimento disciplinare con i precetti di cui allo stesso art. 111. Viene, pertanto, riproposta nella presente sede la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e segg. nella parte in cui prevedono l’assoluta identità della composizione dell’organo nella fase della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare ed in quella della deliberazione sul merito del giudizio per contrasto con l’art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di imparzialità, e per violazione altresì degli artt. 104 e 108 Cost., che prevedono l’indipendenza dell’organo inquirente (anche in sede amministrativa) rispetto all’organo giudicante.

4.1. – La questione sollevata è inammissibile per irrilevanza.

4.2. – La soluzione della stessa sarebbe, infatti, inidonea a rivestire alcuna incidenza nella fase della deliberazione di apertura de procedimento disciplinare, nell’ambito della quale essa è stata eccepita.

5. – Con la terza doglianza si deduce la violazione degli artt. 104, 108 e 111 Cost., e si eccepisce la illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 52 come sostituito dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 21 e succ. modif. in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. Premesso che le decisioni del C.N.F. in materia disciplinare sono suscettibili di impugnativa innanzi a queste Sezioni Unite, e che parti del relativo procedimento sono, oltre al professionista incolpato, il Consiglio dell’Ordine che ha promosso l’azione ed il Pubblico Ministero, osserva il ricorrente che i membri del C.N.F. sono nominati dai Consigli dell’Ordine di ogni distretto (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 52 come sostituito dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 21 e succ. modif.), e che, conseguentemente, nel predetto procedimento innanzi alla Cassazione, è parte un soggetto che ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata: donde il dubbio di contrasto della normativa richiamata con l’art. 111 Cost., per difetto di imparzialità, con conseguente violazione anche dell’art. 104 e dell’art. 108 Cost., che prevede l’indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante. Avverte il ricorrente che la questione non può dirsi risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1986, tenuto anche conto che la verifica di compatibilità con la Costituzione va operata con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 111 Cost., introdotta in epoca successiva alla citata pronuncia.

6.1. – La questione è manifestamente infondata.

6.2. – Premesso che la formulazione della eccezione deve intendersi evidentemente riferita al profilo della pretesa lesione della terzietà, imparzialità ed indipendenza del C.N.F. quale organo giudicante nei confronti del singolo CO.A. che ha contribuito alla sua costituzione, è agevole rilevare in contrario che l’origine elettiva del Consiglio Nazionale Forense non crea alcun rapporto di dipendenza con le parti in causa, perchè la composizione collegiale dell’organo giudicante esclude qualsiasi attentato all’imparzialità nei confronti dell’elettore, garantendone la indipendenza e l’autonomia.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’ è luogo a provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo il CO.A. di Torino svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite civili, il 28 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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