Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17063 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Polimare s.c.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elettivamente domiciliata in Trapani alla Via Ciaccio Montalto 2

presso lo studio dell’avv. CAMPO Franco e del Dr. Giovanni Naso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12.20.05. depositata in data 4.3.05, della

Commissione tributaria regionale della Sicilia;

udita lallazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del Dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso

per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza del 20.11.2000 la società a r.l. Polimare, deducendo l’applicabilità della tassazione in misura fissa in luogo di quella proporzionale, chiedeva il rimborso della somma versata a titolo di imposta di registro riguardo ad una transazione stipulata tra il Comune di Trapani, la stessa cooperativa ed i proprietari del terreno oggetto di espropriazione. Avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Trapani, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia. La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dall’Agenzia, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, della L. n. 865 del 1971, art. 51 e art. 1362 c.c., si fonda sulla considerazione che l’accordo transattivo sull’indennità di espropriazione, stipulato in funzione di definizione bonaria della relativa controversia, non rientrerebbe tra gli atti assoggettabili a tassazione in misura fissa, non essendo un atto strumentale alla realizzazione dei programmi previsti dalla L. n. 865 del 1971.

La censura è infondata. A riguardo, occorre rilevare preliminarmente che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, dopo aver previsto determinate agevolazioni, tra cui l’esenzione dall’imposta ipotecaria, in determinati casi, nell’ultimo alinea, prevede espressamente l’estensione delle medesime agevolazioni “agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della legge indicata nel primo comma” (L. n. 865 del 1971). Ora, premesso che sotto un profilo strettamente soggettivo le dette agevolazioni si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una Regione (cfr. Cass. n. 10950/05, 1341/99, n. 5023/96, n. 7062/94), occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza che la transazione de qua, come risulta dalla sentenza impugnata, venne conclusa tra il Comune di Trapani, i proprietari del terreno, oggetto di espropriazione, e la società Polimare, cooperativa a r.l., delegata a provvedere all’attuazione dei programma di edilizia residenziale, nel rispetto della previsione normativa sopra citata.

Spostando l’attenzione sull’ambito oggettivo della norma, mette conto di rilevare inoltre che la lettera della legge non contiene alcun riferimento alla funzione strumentale che gli atti ed i contratti de quibus dovrebbero necessariamente presentare rispetto alla realizzazione dei programmi di edilizia, come ritiene la Amministrazione, limitandosi invece ad accennare ad un mero nesso relazionale da intendersi come inerenza all’iter attuativo dei programmi medesimi.

Il dato normativo nella sua essenza letterale conforta pertanto la tesi della Commissione di merito, secondo la quale anche l’atto di transazione, stipulato tra il Comune, la Cooperativa, obbligata al pagamento delle indennità e degli oneri convenuti con il Comune, ed i proprietari dei terreni oggetto di espropriazione, deve ritenersi un atto rientrante tra quelli sottoponibili a tassazione fissa, costituendo un atto del procedimento espropriativo in quanto relativo all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. Tale interpretazione è inoltre pienamente in linea con la rado della normativa di agevolazione fiscale, volta a favorire la riduzione dei costi di assegnazione degli alloggi di edilizia economica a favore delle categorie di cittadini meno abbienti.

Giova aggiungere che, assai di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “l’agevolazione tributaria di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 (che prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa su gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale), si applica anche in caso di accordo transattivo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, che inerisca al procedimento di attuazione di un programma di edilizia agevolata, costituendone una modalità alternativa di realizzazione” (Cass. 16894/09). Da tale orientamento non ritiene questo Collegio doversi discostare nel caso di specie, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha in realtà sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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