Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17063 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17063 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 11649-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIANNELLI

SIRIO,

COSTRUZIONI

SRL

GIANNELLI
in

persona

MASSIMO,

PAPINI

del

legale

suo

rappresentante Sig. PAPINI MAURIZIO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo
studio

dell’avvocato

PACIFICI

PAOLO,

che

li

Data pubblicazione: 10/07/2013

4t‘

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GUERRINI ELIDO giusta delega a margine;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 84/2006 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 05/03/2007;

udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUERRINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG. 11649/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 84/16/2006, depositata il
5.3.2007in riforma della

sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca n.

72/07/2005, annullava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate rettificava, ai fini
Invim, registro, imposte ipotecaria catastale il valore dei fabbricati acquistati dalla società Papini
Costruzioni s.r.1., rilevando trattarsi di fabbricati ancora in corso di ristrutturazione.
a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 56 D.lgs 546/1992, ai sensi dell’articolo 360, numero
tre, c.p.c., ritenendo essersi formato il giudicato avendo gli appellanti contestato il valore venale
dell’imposta di registro ipotecarie e catastali senza contestare il valore finale alla data del
31/12/1992 ai fini Invim;
b) violazione e falsa applicazione degli articoli 51,52 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’articolo 360,
numero tre, c.p.c. avendo l’ufficio posto a fondamento dell’avviso di liquidazione la stima UTE ,
redatta a seguito di sopralluogo successivo alla data della compravendita;
c) contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360,
numero cinque, c.p.c., in quanto la CTR, pur avendo dato atto della stima UTE ha
contraddittoriamente concluso per il difetto di motivazione della stessa, non avendo neanche la
parte fornito la documentazione necessaria per fondare un diverso valore degli immobili
La società intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Va premessa l’inammissibilità del quesito di diritto, relativamente al primo motivo di ricorso,

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:

risolventesì nell’interrogazione se “dia luogo a giudicato interno il caso, come quello di specie, in
cui vi sia la mancata specifica riformulazione in appello delle eccezioni non accolte in primo
grado”, non circostanziata in relazione alla specifica fattispecie e tale dunque da non rendere
possibile una risposta al quesito che di per sé consenta di decidere il motivo.
Il motivo difetta anche di autosufficienza non avendo allegato o trascritto la ricorrente le parti o
l’intero atto di appello da cui desumere la mancata deduzione della contestazione dell’avviso di
liquidazione ai fini INVIM , al fine di consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la
veridicità dell’asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 11 gennaio 2007, n.
324).
1

//

tt.SENTE DÀ rh;GISTRAZIONE
2(4/i9′
Al SENSI 1).,
N. 131 1′,V3. ;11.L. 3. – N. 5
MATE.P.1A T14.13LTAbA

Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del Giudice di
legittimità questione nuove, qual è l’eccezione in giudicato, non esaminate dai giudici di merito.
Peraltro va rilevato che hanno impugnato la sentenza anche i venditori Giannelli Massimo e
Giannelli Sirio, soggetti solo al pagamento Invim e non anche, in via principale, all’imposta di
registro che grava sull’acquirente.
Gli ulteriori motivi, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, vanno disattesi.
La sentenza impugnata, con riferimento alla relazione di stima UTE ha rilevato che l’ufficio
quanto trovato chiuso, per cui la suddetta consistenza è stata ricavata sulla base di elementi in
possesso di quest’ufficio”, specificando come tali elementi non fossero mai stati evidenziati,
spostando inammissibilmente sui contribuenti la prova del non ultimazione dei lavori, peraltro
fornita con la perizia prodotta nel giudizio di merito in cui si evidenzia come gli appartamenti
sarebbero stati privi di pavimentazione, infissi e impianti tecnologici alla data del trasferimento.
Rileva inoltre la Commissione regionale la illegittimità della determinazione del valore venale con
metodo comparativo in riferimento ad immobili analoghi, non avendo specificato l’Agenzia,
neanche nel corso del giudizio, quali fossero gli immobili individuati a seguito di tale valutazione
comparativa, non consentendo, così come accertato dai giudici di appello ” nei confronti dei
contribuenti e della commissione di avere contezza del processo concreto di determinazione del
valore degli immobili”.
Trattasi di valutazione di merito, non illogiche, a cui la ricorrente contrappone una diversa
valutazione, inammissibile in sede di legittimità.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E. 6.500 per compensi professionali, 200 per spese , oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 30.5.2013

ammette che “all’atto del sopralluogo non è stato possibile visitare internamente il quartiere in

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