Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17063 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– S.p.a. CORONA & C. (p. iva (OMISSIS)) In persona

dell’amministratrice delegata sig.ra C.L.; rappresentata

e difesa dall’avv. prof. Venienti Luca ed elettivamente domiciliata

presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– Fallimento della società di fatto Autoforniture ZUCCA di Z.

M. e di G.A. nonchè dei medesimi in proprio;

– Z.M.M. quale titolare dell’impresa Autoforniture

Zucca.

Il primo in persona del Curatore dr. C.S., a ciò

autorizzato giusta decreto del giudice delegato presso il Tribunale

di Pescara del 25/01/2006; parti entrambe rappresentate e difese

dall’avv. MILIA Giuliano in forza di procura a margine del

controricorso, con elezione di domicilio presso il predetto difensore

in Pescara, piazza Alessandrini n. 14 – ex lege, presso la

Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

e sul ricorso incidentale (iscritto al N.R.G. 6638/05) proposto da:

– Fallimento della società di fatto Autoforniture ZUCCA di Z.

M. e di G.A. nonchè dei medesimi in proprio;

– Z.M.M. quale titolare dell’impresa Autofomiture Zucca.

Il primo in persona del Curatore dr. C.S., a ciò

autorizzato giusta decreto del giudice delegato presso il Tribunale

di Pescara del 25/01/2006; parti entrambe rappresentate e difese

dall’avv. Giuliano Milia in forza di procura a margine del

controricorso, con elezione di domicilio presso il predetto difensore

in Pescara, piazza Alessandrini n. 14 – ex lege, presso la

Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrenti incidentali –

contro

– S.p.a. CORONA & C. (p. iva (OMISSIS)) In persona

dell’amministratrice delegata sig.ra C.L.;

rappresentata e difesa dall’avv. prof. Luca Venienti ed elettivamente

domiciliata presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via

Portuense n. 104, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 457/2005,

pubblicata il 26/05/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore delle parti ricorrenti avv. Luca Venienti che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso ed il rigetto di quello

incidentale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto dei ricorsi e l’inammissibilità del ricorso incidentale

della società Corona.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.M.M. citò, con atto notificato il 17/10/1990, innanzi al Tribunale di Pescaia la spa Corona & C. per sentirla condannare al pagamento di compensi provvigionali derivanti dal recesso – comunicatole nel 1982 – dal mandato di agenzia conferitole dalla convenuta nel 1967; evidenziò la sua legittimazione a ciò nonostante nel 1985 fosse stato dichiarato il fallimento della società di fatto Autoricambi Zucca di Z.M. e di A. G., stante il carattere personale del credito e la pendenza di un’opposizione a tale sentenza dichiarativa.

La società Corona si costituì eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Torino, luogo di stipula del contratto di agenzia e dove aveva la propria sede legale; eccepì altresì la litispendenza della causa:

sia rispetto a quella in cui la Z. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale essa convenuta aveva chiesto il pagamento di forniture alla Autoricambi Zucca, nell’ambito di un rapporto non già di agenzia commerciale bensì di vendita diretta, sia relativamente all’opposizione svolta contro l’ingiunzione della medesima Z. per il pagamento di parte dei crediti originati dal contratto di agenzia – giudizio quest’ultimo in ordine al quale l’adito Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della creditrice.

Nel corso del giudizio intervenne il Fallimento della società di fatto Autoricambi Zucca, facendo proprie le domande ed eccezioni della Z..

Il Tribunale, pronunziando sentenza n. 383/2000, condannò la società Corona al pagamento di L. 421.373.326 in favore della Z.: tale pronunzia peraltro fu eseguita -con il relativo versamento della somma di Euro 248.586,26- direttamente in favore del Fallimento.

La società soccombente propose appello secondo il c.d. rito lavoro evocando in giudizio sia la Z. sia il fallimento; la Z. a sua volta propose appello incidentale; l’adita Corte dispose la prosecuzione della causa con il rito ordinario, essendo parte anche il fallimento;

all’esito di quel giudizio, con sentenza n. 457/2005, respinse entrambi i gravami regolando le spese.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione osservando: che la riproposta eccezione di carenza di legittimazione del fallito a stare in giudizio in proprio avrebbe dovuto essere sollevata dall’unico legittimato, vale a dire dal Fallimento ; che infondata era l’eccezione di nullità della sentenza per incompetenza per materia e territoriale: la prima perchè il c.d. rito lavoro non poteva trovare applicazione per le caratteristiche dell’organizzazione imprenditoriale della Z.; la seconda perchè non erano stati indicati tutti i criteri di collegamento giustificativi della scelta dell’attrice e delle corrispondenti contestazioni della convenuta;

che era ormai tardiva l’eccezione di connessione tra la causa in esame e quella avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Z.; che il rigetto dell’eccezione di prescrizione era stato giustificato con riferimento a specifici atti, non valutati dall’appellante; che i rilievi circa l’inammissibilità testimoniare del marito della Z. – fallito in proprio – G.A. erano destituiti di fondamento in quanto la pronunzia di primo grado si era fondata su riscontri documentali; che del pari infondati erano i rilievi in merito alla valutazione delle prove al fine di riconoscere crediti per provvigioni: per vendite senza fattura – a ciò soccorrendo le risultanze della CTU-; per la ritenuta parziale duplicazione dei crediti per provvigioni che erano stati azionati anche nel separato giudizio monitorio -in quanto la Z. in detto procedimento aveva agito in una veste diversa e quindi i crediti avevano natura differente rispetto a quelli fatti valere nel presente procedimento: di conseguenza, non vi sarebbe stata la violazione sulle disposizioni relative alla sospensione necessaria del processo- ; per rimborso della anticipazioni; per rimborso spese anticipate;

per indennità suppletiva di clientela – mancando addebiti specifici che potessero far ritenere giustificato il recesso della C. – del pari infondato fu ritenuto l’appello incidentale con il quale la Z. aveva inteso far valere quei crediti che le erano stati negati in prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la spa Corona, sulla base di 10 motivi; si sono costituiti, a ministero del medesimo difensore, il Fallimento e la Z. in proprio, proponendo ricorso incidentale e svolgendo 5 motivi; ha risposto con controricorso la C. depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti in quanto diretti alla cassazione della medesima sentenza.

– ricorso n. 32073/2005 r.g.- 1 – Vanno preliminarmente scrutinati quei motivi che involgono la legittimazione della fallita Z., vale a dire il quarto ed il secondo del ricorso principale;

1/a – Deduce innanzitutto la società Corona che avrebbe errato la Corte di Appello a ritenere solo il Fallimento legittimato a far valere la relativa eccezione – che si basava sulla constatazione che, con la dichiarazione di fallimento, il soggetto fallito perde la capacità di agire se non per la tutela dei suoi diritti personali e per gli altri, la conserva solo qualora vi sia un’inerzia del fallimento a farli valere- osservando in contrario che, nella fattispecie, alla originaria inerzia della Curatela si era sostituita una posizione attiva della medesima che aveva partecipato al giudizio di primo grado – senza peraltro che di ciò il Tribunale di Pescara avesse dato il minimo riscontro in sentenza ( cfr. foli. 4/8 della narrativa di fatto della sentenza della Corte di Appello).

1/b – Il rilievo è fondato in quanto l’intervento del Fallimento nel giudizio di primo grado – a quanto risulterebbe dalle date indicate nel ricorso: a ridosso della udienza fissata per le conclusioni, dopo otto anni di causa- stava a dimostrare che la posizione “attendista” della procedura concorsuale – che peraltro non avrebbe potuto comunque giustificare la legittimazione sostitutiva della fallita, atteso che la Z. aveva ottenuto allo scopo dal giudice delegato una irrituale “autorizzazione” ad agire, segno questo non già del disinteresse della procedura (come invece ritenuto da Cass. 12879/1999 in causa U.- Z., richiamata nella gravata decisione) quanto, al contrario, di delega informale all’esercizio di poteri che dovevano dirsi esclusivi del Fallimento e che non furono esercitati per ragioni che, all’evidenza, vennero successivamente meno- era venuta a cessare e che il fallimento si era venuto a riappropriare della esclusiva gestione della lite, come dimostra la circostanza, richiamata sopra nella narrativa del fatto, che senza contestazione di sorta la spa Corona versò, in esecuzione della sentenza, la somma portata in condanna direttamente al fallimento.

2 – Se dunque sin dal primo grado doveva dirsi – quanto meno- sopravvenuta la cessazione della legittimazione sostitutiva della fallita, allora deve dirsi a maggior ragione priva di essa la Z. allorchè ha proposto il presente controricorso incidentale, con la conseguente nullità della procura conferita in detto atto allo stesso difensore del fallimento, rispetto al quale, più che di conflitto di interessi – come invece dedotto nel secondo motivo del ricorso principale- doveva parlarsi di carenza assoluta della legitimatio ad causam.

3- Con il primo motivo la spa Corona denunzia la violazione delle norme sul processo – artt. 19,comma I, 20, 28, 29 e 439 c.p.c. – nonchè vizio di motivazione, in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Appello di L’Aquila, in favore di quella per materia e territorio in primo grado, del Tribunale di Torino.

3/a – Contesta al riguardo la motivazione della Corte distrettuale che, nel respingere l’eccezione di incompetenza territoriale – quella per materia, relativa alla prospettata competenza del foro dell’agente, è stata espressamente rinunziata nel ricorso in esame, che riconosce che la materia controversa rientrerebbe nella competenza del giudice “ordinario”- avrebbe ritenuto che la stessa fosse stata sollevata senza il riferimento – e senza la relativa contestazione – a tutti i fori facoltativi.

3/b – Il motivo è infondato, da un lato, perche l’affermazione di un foro convenzionale inderogabile ex art. 28 c.p.c. avrebbe determinato la necessità – nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso- della riproduzione del contenuto del contratto di agenzia nella sua integrità, al fine di verificare i termini dell’assolutezza dell’indicazione negoziale della competenza e della vincolatività della relativa clausola à sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2 all’epoca applicabile-; dall’altro perchè l’accettazione della decisione, presa con ordinanza nel corso del giudizio di secondo grado, di mutamento del rito, comportava la necessità, quanto meno, di riproporre in quella sede l’eccezione in relazione alla nuova situazione processuale prospettata e quindi, con riferimento a tutti i criteri alternativi di cui all’art. 1182 cod. civ., richiamato dall’art. 20 c.p.c., tra i quali quello del luogo ove doveva eseguirsi l’obbligazione dedotta – dalla Z. e quindi dal Fallimento – che, avendo ad oggetto una somma di denaro (provvigioni; debiti verso la massa fallimentare dello stesso contenuto) aveva natura portable; conferma l’assunto l’analitica contestazione della applicabilità del criterio di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, contenuta per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 17/11/2011.

3/c – Va altresì osservato che, comunque, l’eccezione, avendo come riferimento la posizione della Z. quando già era stata dichiarata fallita ed essendo qui stata esclusa la legittimazione della medesima, avrebbe dovuto essere sollevata anche con riferimento al foro fallimentare.

4- Con il terzo motivo la spa Corona adduce la violazione della L. Fall., art. 25, n. 6 e art. 31- nonchè vizio di motivazione- affermando che non sarebbe stato depositato il decreto del giudice delegato che autorizzava il Curatore a costituirsi nel giudizio di gravame e che la Corte di Appello, pur a ciò sollecitata con specifica eccezione, non avrebbe motivato sul punto.

4/a – Dall’esame del fascicolo di secondo grado – consentito per la natura del vitium in procedendo dedotto- la circostanza è smentita – e dunque assorbito il vizio di omessa pronunzia sul punto- risultando depositato il decreto 4/04/2002 a corredo della comparsa di risposta del 5/04/2002.

5 – Con il quinto motivo viene lamentata la violazione dell’art. 2934 c.c., comma 1; degli artt. 2943 e 2948 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, in merito all’eccezione di prescrizione – quinquennale- di alcuni crediti per provvigioni, respinta dalla Corte di Appello sulla base della mancata valutazione, nel motivo di gravame, di altri atti ai quali ricondurre l’effetto interruttivo oltre che alla notifica del ricorso ingiuntivo.

5/a – Il motivo è infondato in quanto si limita a ribadire l’inefficacia del surrichiamato ricorso a determinare gli effetti interruttivi ma non esamina il peso argomentativo attribuito dalla Corte distrettuale agli atti descritti ai foll. 7/8 della sentenza del Tribunale.

6 – Con il sesto motivo la spa Corona lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale insufficientemente motivato in merito all’ammissione dei crediti per provvigioni derivanti da vendita non fatturate, sia perchè la decisione sì sarebbe basata su documentazione unilaterale dell’agente, sia perchè non si sarebbe tenuto conto delle proprie critiche alla CTU, sia anche perchè non si sarebbe dato rilievo alle dichiarazioni della Z., sia infine perchè non si sarebbe provveduto allo storno contabile quanto meno di Euro 3.586,01 – avendo il CTU, sulle cui conclusioni si è basata la sentenza di secondo grado, erroneamente conteggiato come provvigioni (anche) gli interessi legali sulle medesime.

7 – La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendosi riportati i contenuti nè della consulenza di ufficio nè dei rilievi dei tecnici di parte, al fine di consentire alla Corte un calibrato giudizio circa la dedotta insufficienza motivazionale imputata al giudice di secondo grado; per la medesima ragione avrebbero dovuto essere letteralmente riproposti i contenuti dell’intero interrogatorio formale della Z. – a parte la questione della sua utilizzabilità, una volta accertata la sua carenza di legittimazione.

8- Con il settimo motivo la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione in merito all’accoglimento della domanda avversaria di crediti provvigionali su vendite fatturate al 30 settembre 1999, per L. 124.863.070, nonostante che parte di essi avesse formato oggetto di separata – e non riunita alla presente causa- richiesta ingiunzionale della stessa Z.: lamenta in particolare la spa Corona che la Corte territoriale avrebbe prestato acritica condivisione alla tesi del Tribunale, secondo la quale i crediti fatti valere nei due procedimenti avrebbero avuto natura diversa.

8/a – Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente, non riportando il contenuto del ricorso monitorio, ha violato il principio di autosufficienza del ricorso – e per altro verso, ha fatto venir meno la specificità della censura, secondo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 – rendendo impossibile il pur sollecitato nuovo scrutinio in sede di legittimità.

9 – Con l’ottavo motivo viene censurata la violazione dell’art. 439 c.p.c. e la carenza di adeguata motivazione posta a base del riconoscimento del rimborso delle anticipazioni contrattuali dell’agente, sostenendosi al riguardo che sul punto sarebbero state contestate le conclusioni al riguardo raggiunte dal consulente di ufficio e che i medesimi crediti sarebbero stati azionati in via monitoria.

9/a – Anche questa censura è inammissibile per carenza di autosufficienza nel ricorso, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto specificare i motivi di doglianza anche con riferimento alle conclusioni sia del CTU nominato nel presente giudizio sia del consulente d’ufficio che svolse analogo incarico nella procedura monitoria; è poi per altro verso inammissibile per difetto di interesse laddove adduce una violazione della norma sul cambiamento di rito in appello, pur riconoscendo parte eccipiente che il rito sarebbe stato correttamente mutato in appello.

10 – Con il nono motivo si deduce la insufficienza motivazionale con riferimento al rigetto della censura di infondatezza della domanda relativa all’indennità suppletiva di clientela , giustificato dalla Corte territoriale con il mero riferimento alla motivazione del tribunale, senza peraltro esaminare le critiche ad essa svolte nell’appello, basate sulla idoneità della missiva di recesso – che faceva implicito – ” fatti a voi ben noti” – riferimento a precedenti contestazioni di condotte dell’agente, contrarie alla lettera d’incarico, al fine di ritener specificamente motivato il recesso stesso.

10/a – Il motivo non è fondato innanzi tutto perchè il rinvio alla motivazione del primo giudice, al fine di condividerla, è ammissibile perchè – soprattutto nel caso in cui se ne riporti il sostanziale contenuto- è chiara l’adesione al percorso argomentativo adottato.

10/b – Sfugge altresì al vaglio critico della Corte un rinnovato esame del contenuto della missiva di recesso, non essendosi fatto riferimento alla violazione di regole di ermeneutica – art. 1362 c.c. e segg. – valide, con adattamenti, anche per gli atti unilaterali recettizi per il richiamo generale contenuto nell’art. 1324 cod. civ., al fine di ritener necessariamente integrato il contenuto della manifestazione di volontà della preponente con le contestazioni di addebiti che la precedettero; nè tampoco è stata dedotta la violazione o la falsa applicazione delle norme di fonte negoziale collettiva, disciplinanti l’indennità in questione.

10/c – In quest’ottica allora diviene irrilevante il richiamo dell’interpretazione di legittimità – Cass. 3084/2000; Cass. 13944/2002 – secondo la quale la specificità degli addebiti sarebbe soddisfatta anche solo con la indicazione contenuta nella domanda giudiziale, atteso che detto principio presuppone che la questione sia stata ammissibilmente posta all’attenzione della Corte.

9 – Con il decimo motivo la spa Corona lamenta che la Corte distrettuale, senza adeguata motivazione, non avrebbe accolto la richiesta di rinnovo della consulenza contabile che sarebbe stata necessaria sia perchè l’ausiliario nominato in prime cure non avrebbe risposto a tutti i quesiti postigli dal Tribunale sia perchè avrebbero dovuto essere valutate comparativamente le conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il CTU nella ritenuta connessa causa di opposizione al decreto ingiuntivo azionato dalla Z. contro essa ricorrente.

11/a – La censura è inammissibile nel momento in cui, attraverso il dedotto vizio di omessa od insufficiente motivazione, si cerca di introdurre una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, in senso difforme a quello ritenuto dal giudice del merito, senza indicare in qual modo la motivazione adottata dalla Corte aquilana sarebbe stata insufficiente, tale cioè da non consentire la ricostruzione del processo logico seguito.

11/b – I mezzo in esame è altresì inammissibile per le ragioni esposte ad illustrazione del rigetto del settimo motivo di ricorso, attesa la intangibilità della statuizione sulla diversità dei crediti fatti valere in sede monitoria rispetto a quelli oggetto della presente causa, tale da impedire una compensazione tra i medesimi.

– ricorso n. 6638 r.g. – 1 – Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale sollevate dalla difesa della spa Corona nel controricorso al ricorso incidentale e nelle memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

1/a – Sostiene la ricorrente principale l’invalidità dell’unica procura alle liti rilasciata per la difesa del Fallimento e della Z. in proprio: l’eccezione, già esaminata sopra, è fondata, con la sola precisazione che il difetto di legittimazione della Z. determina la nullità della sola procura ad essa afferente e non certo anche quella del fallimento.

1/b – Assume poi la Corona che il controricorso contenente altresì il ricorso incidentale sarebbe altresì inammissibile perchè la procura a margine dell’atto sarebbe stata rilasciata il 25 gennaio 2006 e quindi in epoca anteriore alla redazione dello stesso controricorso, datato 26 gennaio 2006.

1/c – L’eccezione non merita accoglimento in quanto emerge dalla lettura del controricorso che la data apposta al termine di esso (fol 43) risulta corretta a penna con l’apposizione della cifra “26” al posto di quella a stampa “25”; manca tuttavia la prova che detta correzione sia avvenuta successivamente alla sottoscrizione dell’atto e che soprattutto, corrisponda all’effettiva redazione, tenuto conto che la relata di notifica – rectius l’attestazione del difensore di aver inviato l’atto a mezzo posta per la notifica, in forza di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, giusta quanto disposto dalla L. n. 53 del 1994 – porta la data del 25 gennaio 1996.

2 – Denunzia il fallimento, con A primo motivo, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel negare l’integrazione provvisionale del 3% per le vendite ” a reintegro” ciò in quanto la Corte distrettuale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del consulente di ufficio, non considerando specifiche circostanze di fatto che avrebbero, da un lato, fatto comprendere le ragioni per le quali le parti avrebbero pattuito tale forma di compenso e perchè poi, introdotta UVA, tali ragioni sarebbero venute meno.

2/a – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non viene riportato per intero il contenuto della contestata relazione di consulenza, e, per altro verso, perchè sollecita la Corte ad una valutazione delle emergenze di causa in senso difforme da accolto dalla Corte territoriale, per il tramite del legittimo riferimento alla motivazione del Tribunale che, sul punto, aveva ritenuto indebita la richiesta – che si riferiva alle vendite promossa dalla Z. come agente in favore della società di fatto di rivendita di autoricambi- essendosi nella fattispecie limitata la Z. ad eseguire operazioni meramente contabili di dare ed avere nei confronti della preponente.

3 – Denunzia altresì il Fallimento che la Corte aquilana sarebbe incorsa in un vizio di motivazione laddove avrebbe giudicato compensati i crediti relativi a quattro fatture, sulla base della disposta CTU: a tale conclusione il Fallimento perviene osservando che nel parallelo giudizio di opposizione a D.I. il Tribunale di Pescara avrebbe riscontrato l’inesistenza dei crediti opposti in compensazione dalla C. nei confronti della Autoforniture Zucca.

Assume altresì il ricorrente incidentale che neppure sarebbe stata condivisibile la CTU sul punto, in quanto la documentazione presa in esame sarebbe stata costituita da documenti informali di provenienza della agente.

3/a – Il motivo è inammissibile in quanto , come sopra messo in rilievo, il riferimento alle conclusioni del CTU è da solo sufficiente a sorreggere la scelta argomentativa del giudice di merito se, a contrasto di essa, non venga trascritto il contenuto della contestata CTU al fine di consentire un nuovo giudizio sul percorso logico del giudice dell’appello; il motivo presenta altresì ulteriore profilo di inammissibilità laddove pone come termine di raffronto una sentenza del cui contenuto nulla in questa sede è dato di sapere e rispetto alla quale neppure è affermato il passaggio in giudicato.

4 – Con ulteriore motivo il Fallimento denunzia vizio di motivazione e violazione dell’art 1743 cod. civ. per il mancato accoglimento del motivo di appello incidentale riguardante il pagamento dell’indennità per perdita di clientela a cagione delle vendite indirette promosse dalla C. in favore della Fiat di (OMISSIS), città posta nella zona facente parte dell’esclusiva garantita alla Z..

Il motivo è infondato pur con le precisazioni appresso esposte.

4/a – La Corte di Appello ritenne che nel contratto di agenzia non fosse prevista una clausola di esclusiva basandosi solo sulla mancanza di una espressa pattuizione ad escludendum alios nei confronti della stessa proponente ma, così facendo, ha immotivatamente derogato la costante interpretazione di questa Corte secondo la quale la clausola in questione , pur essendo escludibile per volontà delle parti, tuttavia costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia, cosi che per eliminarne la vincolatività, occorrerebbe una espressa pattuizione soprattutto le volte in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale comporti chiaramente la volontà di riservarle al solo agente ( cfr.

Cass. 21073/2007; Cass. 5920/2002; Cass. 6093/2001).

4/b – Posta la questione in questi termini non è condivisibile, in quanto insufficiente a dar ragione della deroga al principio sopra espresso, l’argomentazione del giudice dell’appello per escludere la volontà di dare alla previsione pattizia di una zona di gestione del mandato agenziale il significato di esclusiva: quella cioè facente riferimento alla rimessività dell’agente alla condotta derogativa tenuta del preponente.

5 – Il motivo non può essere però accolto per una diversa ragione che viene appresso esposta così esercitandosi il potere – disciplinato dall’art. 384 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006)- di questa Corte di mantenere la portata precettiva dell’impugnata sentenza pur se con diversa motivazione.

5/a – La valutazione della violazione della clausola di esclusiva nel caso in cui il proponente effettui vendite in zone riservate all’agente, va intesa con l’implicita condizione del coeteris paribus : in altri termini l’attività dello stesso proponente deve essere idonea a sottrarre la clientela che, in sua assenza, si sarebbe rivolta all’agente: nel caso di specie non è contestato che la Z. vendesse i pezzi di ricambio – soprattutto pompe di alimentazione per automezzi- a rivenditori all’ingrosso mentre l’attività latu sensu concorrenziale della spa Corona – nella zona di (OMISSIS) – era diretta alla vendita diretta alla Fiat, nel cui ciclo produttivo venivano impiegate tali parti meccaniche – che dunque non si ponevano più come “pezzi di ricambio”- . Dunque, sia per la qualità soggettiva del cliente sia per la quantità e continuità delle cessioni, neppure in astratto poteva predicarsi la “sovrapponibilità” dell’attività del preponente con quella dell’agente al fine di identificare un profilo di inadempimento del primo rispetto al patto di esclusiva in favore del secondo.

6 – Con il quarto motivo viene denunziata vizio di motivazione e violazione dell’art. 1736 cod. civ. per non aver accolto la Corte aquilana la richiesta di riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di pagamento dell’indennità per la pattuizione dello “star del credere” ; contesta in particolare il Fallimento che potesse attribuirsi alla missiva del 6/04/1979 della C. alla Z. – richiamata dal CTU nel proprio elaborato-, l’effetto di riconoscimento di siffatta pattuizione mancando in essa un riferimento, “chiaro e sicuro” alla volontà di applicare al contratto di agenzia la clausola espressamente disciplinata solo per il contratto di commissione.

6/a – Il motivo è inammissibile in quanto, da un lato introduce la richiesta di una valutazione delle emergenze di causa diversa da quella adottata dal giudice dell’appello con motivazione che, pur essendo in foto adesiva a quella adottata dal Tribunale, comunque ne mutua il percorso logico e, per questo, non può essere tacciata di “apparenza” o di insufficienza; in secondo luogo perchè la mancata riproduzione del documento in questione priva la Corte dell’oggetto della richiesta valutazione critica, in violazione del più volte richiamato principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.

7 – Con il quinto motivo il Fallimento censura come non sorretto da sufficiente motivazione il rigetto del motivo di appello incidentale, diretto a far valere l’ingiustizia della decisione del Tribunale di non riconoscere l’indennità sostitutiva del preavviso a partire dalla comunicazione della data di recesso – 31/12/1980 – e non invece da quando effettivamente vi sarebbe stata la cessazione del rapporto di agenzia: denunzia al proposito la contraddittorietà della motivazione in quanto per il 1981 sarebbero invece state riconosciute le provvigioni per l’ulteriore attività agenziale espletata.

7/a – Il motivo è infondato in quanto, come correttamente deciso nei due giudizi di merito, il fatto che il rapporto sia stato prorogato temporaneamente dopo la comunicazione del preavviso – per dar modo al nuovo agente di gestire al meglio il mandato – non toglie che già in precedenza si fosse realizzata la funzione dell’indennità in esame, vale a dire quella di permettere all’agente al quale si preannunciava la cessazione del rapporto, di procurarsi una diversa occupazione.

Conferma tale risultato argomentativo anche il fatto che il Fallimento, se effettivamente avesse ritenuto privo di effetti la prima comunicazione di recesso, avrebbe conseguentemente dovuto ritenere rinnovato il mandato agenziale per un nuovo periodo.

8 – L’esito del giudizio – che ha visto le parti sostanziali (fallimento e spa Corona) reciprocamente soccombenti, in una con la incertezza di alcune soluzioni interpretative adottate, rende giustificata la compensazione delle spese per tutte le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile quello di M.M. Z.; respinge gli altri ricorsi; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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