Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17062 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34173-2019 proposto da:

T.D., + ALTRI OMESSI, domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENNIO CERIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma con decreto n. 1239 del 14/5/2019 ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, unitamente ad altre parti istanti che non hanno coltivato il giudizio in questa sede, avverso il decreto con il quale il Consigliere delegato aveva del pari rigettato la domanda di equa riparazione, avanzata in relazione alla durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel 2006, volto ad ottenere la rivalutazione e gli interessi su somme liquidate in loro favore, processo chiusosi con decreto di perenzione del 6 febbraio 2018.

I giudici di merito ritenevano che alla fattispecie dovesse trovare applicazione il testo della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, in base al quale si presume insussistente il danno de quo nel caso di perenzione del processo amministrativo, fatta salva la possibilità di prova contraria.

L’immediata applicazione della norma ai giudizi introdotti in data successiva all’entrata in vigore della novella non pregiudica irreversibilmente il diritto dei ricorrenti, attesa la possibilità di fornire prova contraria rispetto alla presunzione legale iuris tantum di carenza del pregiudizio.

A ciò andava aggiunto che le parti non avevano dimostrato di avere subito un pregiudizio meritevole di ristoro, in quanto non avevano dimostrato quale fosse stata la ragione della perdita sopravvenuta di interesse al giudizio, non potendosi semplicemente dedurre che una decisione a distanza di tempo dalla proposizione della domanda comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (e ciò avuto anche riguardo alla circostanza che essendo stati richiesti degli accessori di un credito, gli stessi continuano a maturare in tutto il corso del processo).

Occorreva altresì considerare che, essendo stati richiesti interessi e rivalutazione solo su differenze retributive, era ragionevole ipotizzare che, anche in caso di esito favorevole del giudizio presupposto, avrebbero conseguito un importo pressochè irrisorio.

Infine, a nulla rilevava la presentazione di istanze di fissazione d’udienza, non potendosi escludere la loro strumentalità rispetto al solo giudizio di equa riparazione, atteso che le stesse parti avevano poi lasciato andare perento il giudizio amministrativo.

Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6p.1 della CEDU con la contestuale violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, lamentandosi altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 sexies, della medesima legge.

Dopo aver richiamato i presupposti per l’insorgenza del diritto all’equo indennizzo di cui alla legge sopra ricordata, e la necessità di coordinare l’applicazione della normativa nazionale con i principi dettati dalla CEDU, si ricorda come in passato la giurisprudenza anche di legittimità abbia escluso che la perenzione del processo amministrativo implichi l’assenza di un pregiudizio indennizzabile.

Nella specie era stata offerta la prova contraria alla presunzione posta dalla novella, evidenziandosi che la stessa presunzione si pone in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alle norme della CEDU, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della novella di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, che nell’individuare varie ipotesi in cui si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, alla lett. e) richiama l’ipotesi anche di perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82.

Pacifica l’intervenuta dichiarazione di perenzione del giudizio presupposto, il decreto impugnato ha correttamente rilevato che la norma era applicabile alla fattispecie trattandosi di domanda di equo indennizzo introdotta in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015.

Rileva a tal fine quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25323/2019) in tema di regime intertemporale posto dalla novella del 2015.

Infatti, il legislatore in tale occasione ha ritenuto di apportare rilevanti modifiche all’intero impianto della L. n. 89 del 2001 che disciplina la materia dell’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, sono stati previsti con riguardo alle diverse tipologie di processi una serie di “rimedi preventivi” i quali dovrebbero impedire la violazione del termine di durata ragionevole rendendo in tal modo residuale il rimedio indennitario. Nel nuovo impianto oltre all’introduzione dei suddetti “rimedi preventivi”, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 1 ter (nuovo testo), che condizionano l’accesso al “rimedio indennitario” o, in altre parole, l’ammissibilità della domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1) il legislatore ha previsto anche una serie di ipotesi in presenza delle quali deve presumersi insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria.

Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2, è il seguente: “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 84; d) perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui al codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 70; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui al codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 43, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

Il legislatore non ha ritenuto di accompagnare l’introduzione della nuova disciplina con una norma transitoria che ne disciplinasse gli aspetti di diritto intertemporale. Le uniche norme transitorie, infatti, hanno riguardato l’applicabilità delle modifiche in tema di rimedi preventivi (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. m), che ha aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 6, i commi 2 bis e 2 ter).

Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2, dunque, è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e deve trovare applicazione per tutte le domande di equa riparazione proposte successivamente a tale data.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che “il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass., 27 maggio 1971, n. 1579; Cass., 3 marzo 2000, n. 2433; Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).

In via di principio deve premettersi che il principio della irretroattività della legge – in sostanza invocato dal ricorrente comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso.

Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. S.U., 12.12.1967, n. 2926; conf. Cass., 3.4.1987, n. 3231).

Ciò premesso dall’esame complessivo della norma richiamata emerge chiaramente come essa disciplini non tanto le condizioni per ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, ma solo l’onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico del richiedente, dovendosi presumere altrimenti l’insussistenza del danno da ritardo.

La nuova disciplina, infatti, ha inciso in particolare, sul riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che, come si dirà, non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

A riprova di quanto affermato deve osservarsi che l’unica disciplina transitoria che ha accompagnato la riforma del 2015 riguarda proprio il fatto generatore della pretesa, avendo il legislatore escluso l’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, secondo il quale “E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art. 1-ter” per tutti i processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data.

Ciò detto deve precisarsi, tuttavia, che la nuova disciplina non può avere alcuna portata retroattiva per le domande di equa riparazione già proposte al momento di entrata in vigore della legge, determinandosi, altrimenti, una evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, infatti, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l’effettività del paterna d’animo da riparare. L’applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale.

Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravvenuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diversamente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garanzia di poter fornire la prova e di “difendersi provando”.

L’illegittimità dell’applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall’effetto a sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano oggetto dell’onere della parte.

In definitiva la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2- sexies, lett. d), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione e, quindi, anche nella fattispecie in esame.

Nel caso di specie, infatti, la domanda era stata proposta successivamente all’entrata in vigore della legge tanto che i richiedenti avevano sostenuto che sussistessero elementi idonei a superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 sexies.

In particolare, nel presente giudizio rileva la lett. d) del comma in esame secondo la quale si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di dichiarazione di perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82.

La Corte d’Appello di Roma, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito (che rimane sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), ha ritenuto invece che le ragioni esposte dai ricorrenti non consentissero di superare la suddetta presunzione.

Il giudice del merito si è soffermato sulla mancanza di pregiudizio non essendo stato dimostrato il sotteso interesse dei ricorrenti alla pronuncia di riconoscimento degli accessori su somme in precedenza attribuite ai ricorrenti, evidenziando come non fosse stata indicata con precisione la sorta capitale sulla quale calcolare gli accessori, che, essendo riferiti solo a differenze retributive, apparivano prima facie di consistenza irrisoria.

E’ stata poi reputata contraddittoria l’affermazione secondo cui sarebbe venuto meno l’interesse alla coltivazione del giudizio, che avrebbe poi avuto esito con un decreto di perenzione, per la lunghezza dei tempi di attesa, avuto riguardo alla circostanza che, essendo stati richiesti degli accessori su dei crediti, il loro importo era destinato ad incrementarsi proprio per effetto della durata del processo, sicchè il disinteresse mostrato per la sorte del giudizio confortava la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio. Infine, alcuna rilevanza è stata attribuita alle istanze di fissazione d’udienza, considerate come strumentali alla domanda di equo indennizzo e non già al sotteso interesse sostanziale nel giudizio presupposto.

Trattasi di motivazione connotata da logicità e coerenza e che non appare suscettibile di sindacato in sede di legittimità, proprio alla luce della novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie.

Inoltre, le suesposte considerazioni in ordine alla applicabilità della norma solo ai giudizi di equa riparazione introdotti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, e ciò al fine di scongiurare l’effetto sorpresa correlato alla necessità di dover fornire nel corso del giudizio prove che invece non si palesavano come necessarie al momento dell’introduzione della causa, rende evidente anche l’infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale posto dai ricorrenti.

In tal senso rileva che la norma, come interpretata da questa Corte quanto alla sua portata di carattere intertemporale, poneva i ricorrenti nella consapevolezza di dover addurre in giudizio anche la prova della sussistenza del pregiudizio subito, al fine di vincere la presunzione iuris tantum dettata dal legislatore, che lungi dal privare la parte del diritto all’equa riparazione (come invece previsto dalla disciplina in tema di rimedi preventivi, investita dalle declaratorie di incostituzionalità della Consulta), risponde all’esigenza ragionevole che anche tale pregiudizio, quale danno conseguenza, debba essere effettivamente dimostrato, non potendosi affermare l’esistenza di un danno in re ipsa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del’intimato.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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