Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17062 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19473-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

JUSTINE CAPITAL S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli

Avvocati FILIPPO PINGUE e VANESSA SOLIMENO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BRUNO CIRILLO giusta procura speciale estesa in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 5/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO

DE MATTEIS che ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessata

materia del contendere.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello principale dell’Erario e quello incidentale della Justine Capital S.r.L. avverso la sentenza n. 27643/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per imposta di registro 2008 relativa a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli;

la CTR, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che all’atto impositivo non potesse applicarsi l’imposta in misura proporzionale avuto riguardo alla peculiare attività di finanziamento della società appellata ed in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod., art. 3, comma 3, annovera tra le prestazioni di servizi anche le prestazioni finanziarie attuate con cessioni pro soluto, come nella fattispecie, trovando origine il decreto ingiuntivo in una cessione di credito effettuata al solo scopo di finanziamento;

la contribuente resiste con controricorso;

l’Agenzia delle entrate ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo la contribuente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il suo perfezionamento.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio stante l’adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 cit. per la controversia in esame;

1.2. attese le ragioni di definizione della controversia è inoltre giustificata la compensazione delle spese;

1.3. la declaratoria di estinzione esclude, infine, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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