Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17062 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17062 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 7685-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1900

SCHINCAGLIA MARIA ALBA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA A.

BERTOLONI 41,

presso lo studio

dell’avvocato GUANCIOLI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE FEDERICO
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 10/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 29/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUANCIOLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 7685/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 82/12/06, depositata il
20.1.2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.
51/20/2005 che annullava l’avviso di liquidazione, a seguito di imposta dovuta su una donazione
stipulata il 20/3/2001 avente ad oggetto 46.000 azioni del valore nominale di 1. 1000 cadauna pari
al 5,298% del capitale sociale della società Selesta s.p.a donate a Schincaglia Maria Alba.
risultante dal bilancio chiuso al 30 giugno 2000, l’ufficio rideterminava l’imposta sulla base del
patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/2000.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo con cui deduce
violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 56, comma quattro e dell’art.
16, comma uno, lett. b) D.lgs 346/ 1990 ritenendo legittima l’ utilizzazione delle risultanze del
bilancio approvato in epoca successiva alla donazione, ai fini della determinazione della base
imponibile.
L’ intimata si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L’art. 56 T.0 31.10.1990,n. 346 recita: “Il valore dei beni e dei diritti donati e’ determinato a
norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5” (norme queste ultime riferibili
alle imposte di successione)
L’art. 16 , comma 1 lettera b) D.lgs 346/1990 stabilisce che “per le azioni e per i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa’, non quotati in borsa, ne’ negoziati al
mercato ristretto, nonche’ per le quote di societa’ non azionarie, comprese le societa’
semplici e le societa’ di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla
data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della societa’ risultante
dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al
valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla societa’ al netto delle
passivita’ risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere
h) e i) dell’art. 12″.

1

Mentre la contribuente aveva calcolato l’imposta sulla base del patrimonio netto della società,

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Nella fattispecie, l’Ufficio non contesta il calcolo dell’imposta da parte della contribuente sulla base
del patrimonio netto della società di £ 8.261.006.000 risultante dal bilancio chiuso al 30 giugno
2000, ma rileva l’illegittimo diniego della CTR di tener conto dei mutamenti sopravvenuti
rappresentati dal bilancio nella stessa società riferito al 31/12/2000, ancorché non ancora approvato
alla data della donazione.
L’amministrazione, legittimamente, ai sensi dell’ art. 16 , comma 1 lettera b) D.Igs 346/1990
poteva tener conto dei ” mutamenti sopravvenuti” che potevano incidere sulla base imponibile
Va pertanto, formulato il seguente principio di diritto ” ai fini della determinazione della base
imponibile relativa a un atto di donazione di azioni di una società non quotata in borsa, il valore
del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio può essere incrementato, o ridotto,
in ragione di mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si
riferisce e la data della donazione, potendosi anche utilizzare le risultanze di un successivo
bilancio, antecedente alla data della donazione, ancorché approvato in epoca successiva”.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo contestata nel “quantum”,
la rideterminazione dell’imposta sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio riferito al
31.12.2000, va rigettato l’originario ricorso introduttivo.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese
dell’intero giudizio
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 30.5.2013

rappresentati dalle risultanze dell’ultimo bilancio.

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