Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17062 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO

MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZARO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

FALL. EDILARREDO SRL in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo studio

dell’avvocato CROCE VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PARIS IGNAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 13/02 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione a d.i. proposta da B. S. contro il fallimento Edilarredo srl per il pagamento di L. 71.757.000, oltre interessi, per prestazioni e merce fornita di cui alle fatture (OMISSIS) nei confronti del B., quale titolare del Bar (OMISSIS), decisione confermata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza 1714/04, la quale, richiamate le prove testimoniali e documentali acquisite dal Tribunale, ha rilevato che le forniture ed i lavori preventivati avevano subito continue richieste di variazioni ed aggiunte da parte di B., con conseguente variazione dei costi.

La fattura n. (OMISSIS) rappresentava solo il saldo di quanto descritto nel documento e non dell’intero lavoro fornito.

Il primo giudice aveva espresso e motivato il suo convincimento sull’attendibilità dei testi ed altre considerazioni erano irrilevanti.

Ricorre B. con unico articolato motivo, resiste il fallimento eccependo che controparte riporta testualmente la comparsa conclusionale in appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè insufficiente ed omessa motivazione ed omesso esame delle prove, richiamando le fatture (OMISSIS), precisando che le bolle prodotte e le fatture sono riferite a prestazioni e merce consegnata nel 1993, il tutto per sostenere che Edilarredo non ha provato di aver eseguito opere extracontratto dopo il dicembre 1993 e che i testi dalla stessa introdotti hanno spudoratamente mentito.

Si riprendono alcune affermazioni del Tribunale e si lamenta che la Corte di appello non ha proceduto ad alcun esame critico delle testimonianze, smentite documentalmente.

Seguono riferimenti al contratto di appalto ed altre considerazioni, lamentando che la Corte di merito ha ritenuto non attendibile un teste e non ha inteso esaminare le prove.

Trattasi già nella tecnica espositiva, come eccepito da controparte, di un inammissibile tentativo di riesame del merito, senza individuare i vizi specifici della decisione impugnata.

Il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassazione non è configurato, nell’ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze proposte e le tesi in diritto svolte a loro sostegno dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all’annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi – che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, forme e contenuti l’imprescindibilità dei quali non consente, a pena dell’inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d’una o più censure qualora ciascuna di esse non sia specificamente rapportata ad uno dei vizi espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. e non sia adeguatamente argomentata in relazione ad esso.

Un ricorso, pertanto, nel quale la sentenza impugnata non sia, non solo per espressa indicazione, ma neppure per implicita deducibilità dalle argomentazioni svolte, motivatamente assoggettata a censura in esplicita e puntuale relazione ad alcuno dei vizi ipotizzati dall’art. 360 c.p.c., non può trovare ingresso per suo assoluto difetto di specificità, giusta la sur richiamata espressa sanzione comminata dall’art. 366 c.p.c., e, d’altronde, come logica conseguenza di tale primario difetto, neppure le modalità di deduzione delle esposte ragioni risultano conformi alle finalità peculiari del giudizio di legittimità (Cass. 26.1.04 n. 1317), non essendo sufficiente il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (e pluribus Cass. 6.6.03 n. 9060, 1.10.02 n. 14075, 10.4.01 n. 5816, 13.11.00 n. 14699, 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013,13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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