Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27539/2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Via San

Tommaso D’Aquino 104, presso lo studio dell’AVVOCATO DANIELA DE

BERARDINIS che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARTOLO DE VITA;

– ricorrente –

contro

Bnp Paribas Lease Group Sa, Bnp Paribas Leasing Solutions S.p.a.,

Uniesse Marine S.r.l. in Liquidazione e in concordato preventivo;

– intimati –

e contro

Bnp Paribas Leasing Solutions S.p.a., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma via

Avezzana 3 presso lo studio dell’AVVOCATO RAFFAELLA TURINI che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GIUSEPPE CAMPI;

– controricorrente incidentale –

e contro

Uniesse Marine S.r.l. in Liquidazione e in concordato preventivo, in

persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Capranica 78 presso lo studio

dell’AVVOCATO FEDERICO MAZZETTI che lo rappresenta e difende

unitamente all’AVVOCATO ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3838/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Dott. VALLE CRISTIANO

udito l’AVVOCATO ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA per Uniesse marine

s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo e l’AVVOCATO GAIA

STIVALI per delega AVVOCATO TURRINI in favore di BNP Paribas Leasing

Solutions S.p.a.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi, principale ed incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2857 del 2017 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, avuto riguardo a complessa vicenda di leasing avente ad oggetto imbarcazione da diporto, rigettato l’appello principale di C.L., utilizzatore e quello incidentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a., concedente, avverso sentenza del Tribunale della stessa sede, con onere delle spese processuali sul C. per l’intero nei confronti di Uniesse Marine S.r.l., in liquidazione, venditrice del bene, e nella misura dei quattro/quinti nei confronti della BNP Paribas Leasing Group S.p.a..

Avverso la sentenza di appello propone ricorso principale C.L., con quattro motivi.

Resistono con controricorso Uniesse Marine s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo e BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a., proponendo ricorso incidentale su un solo motivo.

Uniesse Marine s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale ha ribadito le ragioni di inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso di C.L. censura la sentenza della Corte territoriale di Milano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 142, ed all’art. 12 preleggi ed agli artt. 164,167,183,115 e 112 c.p.c..

Il secondo mezzo muove critiche di violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., art. 142 cod. consumo, artt. 1341,1342,1229,1372,1227,1375,1175,1322,1705 c.c. ed art. 2 Cost..

Il terzo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1460 e 1461 c.c. e degli artt. 112 e 183 c.p.c..

Il quarto fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

I motivi di ricorso, complessivamente considerati, sono inammissibili.

Tutti i mezzi prospettati tendono ad ottenere una diversa rivisitazione del materiale probatorio e comunque una rilettura degli atti di causa, senza, peraltro, che ciò sia giustificato dalle prospettazioni di parte ricorrente.

La sentenza della Corte territoriale appare congruamente motivata sia in ordine alla sussistenza dell’inadempimento, dalla metà del 2008, del C. alle obbligazioni di pagamento dei canoni per l’utilizzazione dell’imbarcazione modello (OMISSIS) assunte con la stipula per atto pubblico, in data 26 luglio 2007, del contratto di leasing con la Locafit S.p.a. (successivamente BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a.) al quale era collegato contratto di vendita tra la Locafit S.p.a. e la Uniesse Marine s.r.l., sia in ordine alle conseguenze dell’inadempimento stesso.

Si rileva pianamente, dal provvedimento impugnato, che C.L. accettò senza riserva alcuna alla consegna l’imbarcazione e mosse i suoi rilievi soltanto due mesi dopo la consegna del bene mobile registrato.

La domanda reiterata di applicazione della tutela consumeristica, di cui agli artt. 33 e 34 del codice del consumo è palesemente infondata, in quanto non può annoverarsi tra i beni di consumo un’imbarcazione il cui prezzo era fissato in Euro un milione e mezzo, oltre oneri fiscali, come esattamente rilevato dalla sentenza in scrutinio, tenendo anche conto della qualità professionale del C., avvocato.

Le conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore sono state adeguatamente valutate dalla Corte di Appello che ha seguito il giudice di prime cure nell’applicazione dell’art. 1526 c.c. e nella determinazione dell’importo dovuto alla BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a., decurtando dal prezzo del bene mobile fissato in un milione e cinquecentomila Euro (oltre IVA) del prezzo di rivendita a terzi, pari ad Euro settecentocinquantamila e decurtando l’importo residuo, pari appunto ad Euro settecentocinquantamila, dell’importo dei canoni già versati dal C., pervenendo, così, all’importo di poco superiore ai trecentottantamila Euro per la quale era pronunciata condanna.

I motivi di ricorso non offrono adeguati appigli al fine di ritenere integrate le censure mosse alla sentenza della Corte territoriale, in considerazione della mera apoditticità delle prospettazioni effettuate in tema di nullità e di non adeguata interpretazione delle pattuizioni contrattuali, in quanto esse si risolvono nella mera affermazione di una diversa ricostruzione della complessa normativa applicabile.

Deve, peraltro, rilevarsi che la sentenza in esame ha escluso che l’eccezione di inadempimento all’inadempiente, di cui all’art. 1460 c.c. fosse stata ritualmente proposta dal C. nei confronti della Locafit S.p.a. in quanto, a fronte della domanda riconvenzionale tesa ad accertare l’inadempimento del C., proposta nella memoria di costituzione dalla società di leasing, il C. replicava non alla prima udienza di trattazione, bensì soltanto in sede di prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., con conseguente decadenza dall’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c..

Del tutto apodittico e meramente di stile, in quanto sganciato da ogni adeguata prospettazione, è il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed all’art. 2 Cost..

Il quarto motivo di ricorso è incentrato sulle spese.

Esso incorre in mancanza di specificità, risultando apoditticamente formulato, senza alcuna specifica circa ai criteri violati dal giudice di appello, che le ha regolate secondo soccombenza, ripartendole in considerazione della sua entità maggiore o minore (si veda, da ultimo, in materia, Cass. n. 19613 del 04/08/2017).

Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.a., e la prospettazione è ribadita in sede di memoria, è volto ad ottenere la statuizione di applicabilità in luogo dell’art. 1526 c.c., L. Fall., art. 72 quater, ovvero della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140.

La prospettazione di parte controricorrente, sebbene sostenuta dal richiamo ad una recentissima pronuncia di questa Corte, non può essere condivisa.

La sentenza richiamata nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c. (Cass. n. 08990 del 29 marzo 2019) ha affermato che “Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina della L. Fall., art. 72 quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto”.

Detto orientamento, non ancora dotato di adeguata stabilità (si veda per una diversa prospettazione sull’applicabilità della L. Fall., art. 72 quater, Cass. n. 08787 del 29/04/2015: “L’introduzione nell’ordinamento, tramite il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 59,L. Fall., art. 72 quater, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore”), non può, tuttavia, essere mutuato nel caso di specie, in carenza del presupposto del fallimento dell’utilizzatore (si veda in tema: Cass. n. 02538 del 09/02/2016 “La L. Fall., art. 72 quater, trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l’onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata”) e in carenza di una specifica disciplina transitoria dettata dalla L. n. 124 del 2017, con la conseguenza che essa è destinata a regolare contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Il ricorso incidentale della BNP Paribas Leasing Solutions è, pertanto, rigettato.

La novità della questione trattata, in ordine all’applicabilità della L. Fall., art. 72 quater, a seguito della sopravvenienza della disciplina di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, comprovata dall’assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità nonchè la parziale reciproca soccombenza, rendono sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente all’epoca dell’instaurazione della lite in primo grado, ossia nel 2008 (prima delle modifiche introdotte dapprima con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 e quindi dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo rispettivamente a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale;

rigetta l’incidentale;

compensa le spese di lite di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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