Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

BPU Leasing s.p.a, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Boezio 16 presso lo studio

di Consulenza giuridico tributaria e rapp.ta e difesa dall’avv. LUPI

Raffaello, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62.63.05. depositata in data 7 marzo 2005,

della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

udita la,relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta per conto della controricorrente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Udito il P.G. in persona del Dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso

per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza del 31 luglio 1998 la BPB Leasing S.p.a. (ora BPU Leasing S.p.a.) chiedeva all’Ufficio del Registro di Bergamo il rimborso della maggior somma pagata a titolo di imposta di registro in relazione alla compravendita di un immobile, deducendo che l’imposta fosse dovuta in misura fissa e non proporzionale trattandosi di un immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica in virtù del disposto della L. n. 168 del 1982, art. 5. Avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dall’Agenzia, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla premessa che l’art. 5 della legge citata subordinerebbe il beneficio dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alla duplice condizione: 1) che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione su proposta dei proprietari (requisito oggettivo); 2) che gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti (requisito soggettivo). Nel caso di specie, la sentenza impugnata sarebbe pertanto erronea, essendo l’intervento di recupero ascrivibile a soggetto diverso dall’acquirente BPB Leasing Spa.

La premessa giuridica su cui si fonda la doglianza è certamente esatta, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, ma, ciò malgrado, non appaiono però corrette nè meritano di essere condivise le conclusioni che ne trae la ricorrente. Al riguardo, vale la pena di ribadire che la norma di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, dettata in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, e segg., subordina l’agevolazione fiscale – consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa – all’esistenza di un duplice requisito:

uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l’altro, di carattere soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa;

2) che, perciò, l’agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile….(Cass. n. 11786/08, n. 14478/03). Di recente, questa Corte ha altresì aggiunto che l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa postula soltanto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza dei due requisiti sopra accennati, la cui effettiva sussistenza dev’essere accertata dall’ufficio successivamente alla registrazione, configurandosi la differenza d’imposta eventualmente dovuta come una specie di imposta complementare del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 42, mentre l’attuazione effettiva del recupero da parte del soggetto che si impegna in tal senso costituisce un evento futuro rispetto alla registrazione. Pertanto incombe all’ufficio tributario l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione quando, riscossa l’imposta in misura ordinaria all’atto della registrazione, il contribuente chieda il rimborso della parte eccedente la misura fissa (cfr Cass. 8480/09).

Ciò premesso, giova rilevare che, così come è stato affermato dalla CTR, può ritenersi certo in punto di fatto l’inserimento dell’immobile nel piano di recupero di iniziativa pubblica ed è altresì “incontestabile che la contribuente sia l’acquirente dell’immobile e di esso legittima proprietaria”; inoltre, risulta dalla documentazione in atti che il piano di recupero fu eseguito in forza di una convenzione, intercorsa tra la contribuente ed il detentore del bene a titolo locazione finanziaria.

Ciò posto, merita di essere condivisa la conclusione, cui perviene la CTR, secondo cui nulla vieta che l’acquirente esegua le opere di recupero, attribuendo al contraente l’obbligo di eseguire il piano di recupero “salvo riconoscergli un corrispettivo in conto canoni”. Ed invero, il requisito soggettivo sopra accennato deve ritenersi assolto quando l’intervento di recupero sull’immobile sia eseguito dall’acquirente, anche a mezzo di terzi, accollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spettasse.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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