Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 11/08/2016), n.17061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5579/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO

MAZZOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO

MAZZOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 819/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/12/2014 r.g.n. 191/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato MAZZOTTA ORONZO;

udito l’Avvocato CESTER CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 30 dicembre 2014, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato con lettera del 21 gennaio 2013 da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito BMPS) (incorporante Bancantonveneta) nei confronti di S.F. nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e contributi.

A fondamento dell’annullamento la Corte territoriale – in sintesi – ha argomentato come segue: nella comunicazione di apertura della procedura del 24 dicembre 2012 la Banca aveva indicato un numero complessivo di 40 esuberi, distinti fra due gruppi di lavoratori pensionabili e cioè un primo gruppo di 10 esuberi con pensionabilità al 31.12.2012 ed un secondo gruppo di 30 esuberi con pensionabilità tra l’1.1.2013 ed il 31.12.2017; l’accordo sindacale del 28 dicembre 2012 – secondo la Corte – “si è limitato a confermare il numero complessivo di esuberi (pari a 40 unità) ed a precisare il carattere prioritario del personale eccedente appartenente al primo gruppo, senza procedere ad alcuna variazione circa il numero dei dipendenti appartenenti alle due categorie, ed anzi espressamente ribadendo anche per gli effetti di cui alla L. n. 92 del 2012 la congruità, specificità ed esaustività della comunicazione del 24.12.2012”; tale numero di 10 esuberi era da considerarsi vincolante per l’Azienda, in quanto proprio i requisiti della diversa pensionabilità avevano determinato l’individuazione in due distinti sottogruppi del personale eccedente; constatato che la Banca aveva poi proceduto al licenziamento di un numero di lavoratori pensionabili al 31.12.2012 pari a 15, compreso lo S., per i giudici d’appello la scelta dei lavoratori oggetto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non era stata operata “sulla base dei criteri indicati nella lettera di avvio della procedura, avendo viceversa riguardato un numero di lavoratori appartenenti al primo gruppo superiore a quello originario, ed appare quindi del tutto illegittima ed arbitraria”; pertanto, ritenuto non significativo che all’esito della procedura il numero dei dipendenti complessivamente licenziati, pari a 15, fosse stato comunque inferiore al numero di 40 previsto nella comunicazione iniziale, la Corte ha considerato illegittimo il recesso di un numero superiore di lavoratori pensionabili al 31.12.2012 rispetto a quanto dichiarato nella lettera di apertura della procedura “sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta” ed ha applicato “la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, come novellato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 46” e, quindi, la cd. tutela reintegratoria “attenuata”.

La sentenza della Corte veneziana ha invece escluso, conformemente al primo giudice, la sussistenza di violazioni concernenti la comunicazione di avvio della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3.

2.- Per la cassazione di tale sentenza BMPS ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo. L’intimato ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. La Banca ha depositato controricorso all’impugnazione incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con l’articolato motivo di ricorso principale si denuncia “vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, L. n. 300 del 1970, art. 18, L. n. 88 del 1989, art. 54, artt. 1362, 1363 e 1366, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si rileva che nell’accordo sindacale del 28 dicembre 2012 si era ribadito quanto già stabilito nel precedente accordo del 19 dicembre a livello di complesso aziendale di gruppo, e cioè che dovessero essere licenziati innanzitutto tutti i lavoratori che avevano diritto a pensione alla data del 31 dicembre 2012 e solo successivamente si sarebbe dovuto procedere a verificare il numero di adesioni volontarie all’esodo per i lavoratori che avessero maturato tali requisiti entro il 2017; il giudice del reclamo avrebbe, invece, interpretato gli accordi nel senso della completa parificazione tra i due gruppi di lavoratori coinvolti nella procedura di riduzione del personale, violando così i canoni ermeneutici fissati dalla legge.

Si censura poi come erronea la valutazione attribuita alla Corte circa il significato che la comunicazione iniziale riveste all’interno della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, ridondando in violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, della stessa legge: si afferma infatti che il numero di lavoratori presumibilmente titolari del diritto a pensione entro il 31.12.2012 prospettato nella comunicazione iniziale, e cioè prima del confronto con le OO.SS., non è affatto vincolante ai fini della legittimità della procedura, perchè la comunicazione testimonia un progetto di riduzione del personale che viene sottoposto al vaglio dei sindacati.

Si ribadisce che la Banca ha rispettato il criterio di scelta individuato nell’accordo, anche rispetto allo S. in possesso del requisito pensionistico, per cui in alcuna violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, sarebbe incorsa; per prudenza difensiva si argomenta che la discrasia tra comunicazione iniziale e finale al massimo potrebbe costituire un vizio della prima e non certo della seconda, vizio comunque sanato dal raggiungimento dell’accordo sindacale, anche a mente della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12.

In subordine si eccepisce che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ricondotto il vizio del licenziamento alla categoria dei vizi relativi alla violazione dei criteri di scelta, piuttosto dovendo ascriversi a quelli attinenti alla violazione della procedura, cui conseguirebbe una tutela indennitaria.

Il Collegio reputa il ricorso principale fondato nei limiti segnati dalla motivazione che segue.

La Corte territoriale ha considerato che il “numero di 10 esuberi contenuto nella lettera di apertura (della procedura) era vincolante per l’Azienda”; ha sostenuto che “la scelta dei lavoratori oggetto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non è stata operata sulla base dei criteri indicati nella lettera di avvio della procedura, avendo viceversa riguardato un numero di lavoratori appartenenti al primo gruppo superiore a quello originario, ed appare quindi del tutto illegittima ed arbitraria”; ne ha derivato che “la comunicazione finale ex art. 4, comma 9, nell’individuare un numero di 15 lavoratori pensionabili entro il 31.12.2012 contrasta quindi con i criteri fissati nella lettera di avvio del 24.12.2012 che aveva limitato a 10 i lavoratori appartenenti al primo gruppo da licenziare, sicchè il licenziamento di un numero superiore di lavoratori pensionabili al 31.12.2012 rispetto a quanto dichiarato nella lettera di apertura della procedura comporta l’illegittimità dell’impugnato recesso sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta previsti L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 1”.

L’assunto non può essere condiviso.

La “comunicazione preventiva” di cui della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, come richiamato dall’art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una “intenzione” dell’impresa di procedere ad un licenziamento collettivo; la comunicazione deve avere i contenuti di cui dell’art. 4, comma 3 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo; essa è finalizzata a promuovere un “esame congiunto” tra impresa e organizzazioni sindacali “allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte” (L. n. 223 del 1991, comma 5, art. 4).

Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, “formulando proposte per la realizzazione di un accordo” (L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 6 e 7).

Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura “l’impresa ha facoltà di licenziare”, comunicando, tra l’altro, la “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9.

Dunque l’intenzione unilateralmente manifestata dall’impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, sicchè appare del tutto fisiologico che il numero degli esuberi dichiarati con la “comunicazione preventiva” possa essere non esattamente coincidente con quello cui effettivamente si giunge all’esito della procedura.

Tanto è letteralmente confermato, ove ce ne fosse bisogno, sia dell’art. 4, comma 10, in discorso, secondo cui, nel caso l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, può procedere a recuperare le somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, sia dal successivo comma 11, secondo il quale gli accordi sindacali possono prevedere “il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti”, stabilendo deroghe all’art. 2103 c.c..

Anche per la giurisprudenza diventa irrilevante che, espletata la procedura, il numero dei licenziamenti attuati all’esito di eventuali accordi risulti addirittura inferiore a cinque (Cass. n. 24566 del 2011).

Consegue che una eventuale divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, non costituisce di per sè ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto individuale di lavoro, potendo essa rappresentare proprio il frutto della procedura prevista dalla legge.

Diversamente ragionando si giungerebbe alla non plausibile conclusione che la sola evenienza che all’esito della procedura si sia giunti a licenziare un numero di lavoratori inferiore a quello inizialmente programmato cagioni l’invalidità del singolo recesso: il che è accaduto nella specie laddove a fronte dei 40 esuberi indicati sono stati poi concretamente licenziati 15 dipendenti.

Vero è che possono sussistere “eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2” della L. n. 223 del 1991, art. 4, come risulta dal comma 12 dello stesso articolo, determinando l’inosservanza della procedura sanzionata dalla tutela indennitaria (L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3), ma tali vizi possono essere dovuti alla incompletezza od alla insufficienza dei contenuti imposti dal comma 3, dell’art. 4, ma non certo alla mera divergenza tra gli esuberi dichiarati ed il numero inferiore di lavoratori effettivamente licenziati.

Erra dunque la Corte territoriale quando ritiene “illegittima ed arbitraria” la “scelta” dei lavoratori licenziati per non essere “stata operata sulla base dei criteri indicati nella lettera di avvio della procedura”.

Nè a tal fine giova l’accordo sindacale del 28 dicembre 2012: dal tenore di esso, come riportato dalla stessa sentenza impugnata, risulta solo che i lavoratori che avessero maturato i requisiti pensionistici AGO entro il 31.12.2012 sarebbero cessati dal servizio “prioritariamente”, mentre per coloro che avessero maturato i requisiti pensionistici successivamente si sarebbe ricorso, in via prioritaria, “alla volontarietà” all’esodo e con ricorso al licenziamento solo nel caso in cui il numero di adesioni volontarie al Fondo di solidarietà fosse stato inferiore a quello dei 40 esuberi dichiarati; dunque in tale accordo, fermo il limite complessivo delle eccedenze di personale determinato in 40 unità, non risulta convenuto che non potesse procedersi al licenziamento di dipendenti, quali lo S., pensionabili al 31.12.2012 in numero superiore a 10, anzi dovendo essi cessare “prioritariamente” dal servizio.

Inoltre la tutela reintegratoria disposta dalla Corte veneziana non potrebbe mai derivare dal fatto che – come ritenuto dalla Corte medesima – sia stato licenziato un numero differente di lavoratori “rispetto a quanto dichiarato nella lettera di apertura della procedura” per “violazione dei criteri di scelta previsti L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 1”.

Non è la lettera di avvio della procedura che determina i criteri di scelta; anzi secondo questa Corte la comunicazione di inizio della procedura ex L. n. 223 del 1991, non deve contenere l’indicazione dei criteri in base ai quali il datore di lavoro procederà all’individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicchè legittimamente il datore di lavoro ne omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare diversi all’esito della procedura finalizzata tra l’altro proprio allo scopo di verificare la possibilità di determinare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi (Cass. n. 1649 del 1999; conf.: Cass. n. 2516 del 1999; Cass. n. 2638 del 1999; Cass. n. 2946 del 1999; Cass. n. 13727 del 2000).

Pertanto i criteri di scelta sono stabiliti dall’accordo sindacale o, sussidiariamente, dalla legge; solo la violazione dei criteri individuati da tali fonti può determinare l’illegittimità del recesso e non certo la divergenza rispetto ad eventuali criteri preannunciati nella comunicazione di apertura, ove non siano stati espressamente trasfusi nell’accordo sindacale o nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9.

In definitiva il motivo deve essere accolto nei confini innanzi esposti, essendo la sentenza impugnata incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, avendo riscontrato nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame una ragione di illegittimità del licenziamento collettivo non prevista dalla L. n. 223 del 1991.

Resta assorbita ogni altra questione sollevata dal ricorso principale.

4.- L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dal lavoratore.

Con il primo di essi si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9 e art. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha preliminarmente rigettato il primo motivo di reclamo dello S. ritenendo infondate le doglianze dell’appellante “in ordine alle violazioni procedurali di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3” e citando a sostegno Cass. n. 8971 del 2014.

Rammentando pregressi atti del contenzioso ci si duole che non sia stato indicato, nella comunicazione di apertura della procedura, nè il progetto imprenditoriale di riduzione, nè il nesso causale fra lo stesso e gli annunciati licenziamenti.

Si assume che l’insufficienza della comunicazione preventiva, con violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, comporta inevitabilmente l’adozione di un criterio di scelta illegittimo.

La censura non può trovare accoglimento.

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro avvia la procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero (Cass. n. 13031 del 2002; Cass. n. 5770 del 2003; Cass. n. 15479 del 2007; Cass. n. 5034 del 2009).

Tuttavia compete ai giudice del merito verificare – con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistito da idonea motivazione l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (ex aliis, Cass. n. 15479 del 2007; Cass. n. 8971 del 2014; Cass. n. 7940 del 2015).

In particolare la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, è in contrasto con l’obbligo normativo di trasparenza quando: a) i dati comunicati dal datore di lavoro siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale (Cass. n. 6225 del 2007; più di recente, Cass. n. 880 del 2013).

Poichè la sufficienza ed adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate in primis in relazione alla finalità di corretta informazione delle organizzazioni sindacali, per la giurisprudenza di questa Corte, ancor prima della modifica normativa introdotta della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, il fatto che tale fine in concreto sia stato raggiunto mediante un accordo può essere certamente rilevante per valutare la “completezza” della previa comunicazione di cui all’art. 4, comma 3 (Cass. n. 9015 del 2003; più di recente Cass. n. 5582 del 2012). Non si tratta di “sanatoria” dei vizi della procedura, bensì di rilevanza del successivo accordo al fine di apprezzare l’adeguatezza della precedente comunicazione di avvio della procedura e di evitare una valutazione astratta e sbilanciata della sufficienza del contenuto della stessa. Se la parte sindacale è stata in grado di negoziare l’accordo in questione, è perchè ha avuto la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 4 cit.; è lo stesso accordo raggiunto che getta luce – retrospettivamente – sul contenuto, e quindi sulla sufficienza, della iniziale comunicazione di avvio della procedura. Ciò non toglie però che, pur a fronte di tale raggiunta intesa tra le parti, il Giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità debba comunque verificare – con valutazione di merito a lui devoluta l’adeguatezza dell’originaria comunicazione di avvio della procedura, non potendo escludersi che questa possa risultare non di meno insufficiente ove il sindacato in realtà non sia stato posto in condizione di partecipare alla trattativa con piena consapevolezza di ogni rilevante dato fattuale per l’obiettiva insufficienza o reticenza di tale iniziale comunicazione e che quindi la trattativa sindacale, pur sfociata nell’accordo, abbia sofferto di un originario “deficit” informativo che ridonderebbe anche in lesione di quell’esigenza di oggettiva trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro. In altre parole un’iniziale comunicazione di avvio della procedura, che sia in ipotesi assolutamente generica e vuota di contenuto, non è, per così dire, “sanata” ex se dal successivo accordo sindacale perchè risulterebbe del tutto frustrata l’esigenza di trasparenza del processo decisionale datoriale alla quale sono interessati i lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda; ma il raggiungimento dell’accordo sindacale all’esito del confronto prescritto dall’art. 4 cit. consente di norma una valutazione sostanziale della sufficienza ed adeguatezza della comunicazione di apertura, disancorata da un rigido ed astratto formalismo secondo un apprezzamento che è pur sempre riservato al giudice di merito.

Pertanto la valutazione di merito circa l’adeguatezza della comunicazione preventiva L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, congruamente espressa dalla Corte di Appello veneziana, anche con riferimento alla circostanza del raggiungimento dell’accordo sindacale, non è meritevole delle censure che le sono mosse in quanto si travalicherebbero i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014, cui è riconducibile nella sostanza il vizio prospettato, nonostante la formale denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9 e art. 5, sostenendo, in via subordinata, che la possibilità di licenziare i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici al 31.12.2012, anche in misura superiore alle 10 unità, era quanto meno condizionata alla dimostrazione che tutti i lavoratori in possesso, a quella data, di quei requisiti erano stati licenziati, mentre sin dal ricorso introduttivo era stato evidenziato dallo S. che all’interno della Banca erano rimasti altri lavoratori aventi i requisiti pensionistici al 31.12.2012; a fronte di tale contestazione la Banca o avrebbe dovuto dare dimostrazione che tutti i lavoratori pensionabili a quella data erano stati licenziati ovvero che erano stati adottati e rispettati ragionevoli ed ulteriori criteri di scelta. Si lamenta che la Banca non abbia fatto nè l’una nè l’altra cosa.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento in quanto non individua quale parte della pronuncia della Corte veneziana avrebbe disatteso detta ragione di illegittimità del licenziamento comminato allo S..

In realtà nella sentenza impugnata non si riscontra alcuna motivazione su tali questioni da cui evincere che le stesse siano state esaminate e respinte con argomentazioni che rendano possibile il sindacato su di esse da parte di questa Corte, per cui la doglianza è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere eventualmente proposta nelle forme e con i limiti propri dell’error in procedendo per omessa pronuncia su motivi di appello.

Inoltre il mezzo di gravame involge accertamenti di fatto – quali l’esistenza all’interno della Banca di lavoratori, peraltro neanche indicati nel ricorso incidentale, aventi i requisiti pensionistici al 31.12.2012 e non licenziati certamente preclusi in sede di legittimità e comunque non sindacabili, attenendo essi alla ricostruzione della vicenda storica, al di fuori dei limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, innanzi richiamati.

6.- Conclusivamente, accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si atterrà a quanto statuito provvedendo a nuovo esame nonchè alla regolazione delle spese.

Poichè il ricorso incidentale risulta nella specie proposto in data 10 aprile 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA