Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17061 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 13137-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in , persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013

1873

contro

FALL. TERME TAURINE SRL in persona del Curatore
fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PARAGUAY 5, presso lo studio
dell’avvocato PERAZZOLI MARIA VIRGINIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 10/07/2013

- controri corrente nonchè contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA;
– intimato –

sul ricorso 16956-2008 proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Sindaco pro

BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO
ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DI MARTINO PAOLO giusta delega a
margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente incidentale nonchè contro

FALL. TERME TAURINE SRL;

intimato

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SCHIANO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

ricorso incidentale.

l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il

R.G. 13137/2008 + 16956/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 25/38/08, depositata il 25.2.2008,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 424/43/2005 che
annullava l’avviso di liquidazioni sanzioni con cui veniva richiesta la complessiva somma di €
188.196,00 a titolo d’imposta di registro e sanzioni per tardiva presentazione dell’atto di
registrazione di un atto di transazione tra il comune di Civitavecchia rogato dal Segretario

La CTR riteneva che vi fosse stata un’autonoma attività di accertamento e non una mera
liquidazione dell’imposta in base al valore dichiarato.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 55, comma secondo, d.p.r. 131/ 1986, in
relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c., ritenendo corretta l’emissione dell’avviso di
liquidazione e riscossione prendendo come riferimento, ai fini dell’imposta di registro, il valore
complessivo degli immobili dichiarato dalle parti risultante dall’atto di transazione registrato,
proporzionalmente determinato in riferimento ai distinti negozi traslativi di diritti reali, senza
bisogno di ricorrere al preventivo avviso di accertamento essendo stato preso in considerazione il
valore dichiarato dalle parti senza autonoma stima da parte dell’ufficio;
b) insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai
sensi dell’articolo 360, numero cinque, c.p.c., con riferimento alla ritenuta carenza di motivazione
dell’atto impugnato in cui era stato evidenziato il valore complessivo preso a riferimento, come
dichiarato dalle parti, proporzionalmente riferito e calcolato in relazione ai diritti immobiliari
considerati nelle dimensioni emerse dallo stesso atto sottoposto a registrazione;
c) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 7 D.Igs 546/92 avendo erroneamente il giudice
tributario, una volta ritenuto inadeguato il criterio utilizzato dall’ufficio, annullato l’atto di
liquidazione, anziché individuare il criterio di liquidazione quantificando l’imposta.
Si costituivano con controricorso il Fallimento Terme Taurine s.r.l. e il Comune di Civitavecchia
che formulava anche ricorso incidentale affidato a sette motivi.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Vanno, preliminarmente, riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni
avverso la medesima sentenza.

1

JJ

comunale il 10 maggio 2002 e il Fallimento Terme Taurine s.r.l.

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati nei
limiti che saranno evidenziati.
La questione controversa concerne la necessità per l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui le
parti dichiarino un unico valore per l’intera massa dei beni immobiliari (composti da più cespiti)
oggetto di transazione, di procedere con avviso di accertamento, anziché con avviso di *liquidazione.
Nel caso in cui l’Ufficio non rettifichi il valore complessivo attribuito dalle parti alla massa
immobiliare (€ 1.000.000,00), ma determini il solo valore di ciascun bene può limitarsi a procedere

Nell’ipotesi di atto di transazione , in relazione al quale sia stata corrisposta l’imposta di registro
ipotecaria e catastale, è, quindi, possibile per l’ufficio applicare la relativa imposta suppletiva
prendendo come riferimento il valore complessivo degli immobili dichiarato dalle parti, risultante
dall’atto di transazione registrato, potendo determinare il valore dei distinti negé tizi traslativi di
diritti reali senza ricorrere all’ avviso di accertamento nel caso in cui non rettifichi il valore
complessivo dichiarato dalle parti.
L’Ufficio ha ritenuto congruo il valore complessivo attribuito dalle parti negli atti di disposizione
di diritti reali immobiliari determinando, in maniera proporzionale ai singoli beni, il valore di ogni
singolo negozio in relazione all’estensione di ciascuno di essi, suddividendo il valore complessivo
delle superfici dei terreni e moltiplicando il risultato così ottenuto per la superficie dei terreni
oggetto di ciascun negozio, senza motivare le ragioni del valore attribuito a ciascun bene, solo in
misura proporzionale alla relativa estensione, omettendo l’Agenzia di indicare i criteri di
determinazione per la valutazione dei singoli cespiti, mancando elementi concreti da cui poterene
desumere il valore loro singolarmente attribuito, essendo insufficiente e inidonea la valutazione
effettuata solo in base alle dimensioni degli immobili rispetto al valore complessivamente dichiarato
Erroneamente la CTR si è limitata ad annullare l’atto impositivo in presenza della accertata
mancanza di motivazione relativamente alla determinazione del valore di ciascun cespite,in quanto,
una volta accertata l’inadeguatezza del criterio di determinazione proporzionale utilizzato
dall’Ufficio, la CTR avrebbe dovuto determinarne i singoli valori, nei limiti di quello complessivo
indicato dalle parti.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso nei limiti sopra evidenziati, cassata l’impugnata sentenza
con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per la determinazione
del valore dei singoli cespiti nei limiti di quello complessivo indicato dalle parti.
Il ricorso incidentale del Comune, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono
state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere

2

con avviso di liquidazione

.ear4iTE DA I

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA