Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17061 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dagli avv.ti proff. Galgano Francesco e Guido Pottino, con domicilio

eletto presso e nello studio di quest’ultimo in Roma, piazza Augusto

Imperatore n. 22, giusta procura speciale in calce al ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

D.G. rappresentato e difeso dagli avv.ti proff Gabrielli

Giovanni e Mario Nuzzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo in Roma, via Cassiodoro n. 9, in forza di mandato in

calce al controricorso e di successiva procura speciale autenticata

nelle firme il 23/01/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 539/2005,

pubblicata il 5/08/2005 e notificata il 26/10/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore delle parti ricorrenti avv. Guido Pottino che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore della parte controricorrente avv. Mario Nuzzo

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. citò, con atto notificato il 14 luglio 1997, il coniuge D.G. innanzi al Tribunale di Udine esponendo:

di aver contratto matrimonio concordatario con lo stesso in data (OMISSIS), vigente il regime patrimoniale della separazione legale dei beni; che il coniuge aveva creato con tale B. T. la snc Tavagnacco Benito & Dorigo Girolamo, società che nel dicembre 1975 si era trasformata in società semplice; che a seguito della cessazione dell’attività sociale, avvenuta nel 1976 i due soci erano pervenuti alla divisione dei beni, con attribuzione di alcuni immobili siti in (OMISSIS) al convenuto; che con atto del 17 maggio 1975 lo stesso D. aveva acquistato ulteriori cespiti immobiliari in (OMISSIS); che con rogito del 3 novembre 1988 era stata stipulata una convenzione matrimoniale che prevedeva la separazione legale dei beni, con riserva peraltro di pervenire ad un’eventuale divisione di quelli in comune; che peraltro il D. non aveva ancora provveduto, così che tutti i beni apparivano ancora essere di proprietà esclusiva del predetto.

Su tali premesse chiese che fosse accertato che i beni in (OMISSIS) e (OMISSIS) erano caduti in comunione tra essi coniugi e che ne fosse disposta la divisione.

Il convenuto, costituendosi, negò che detti cespiti fossero oggetto di comunione in quanto: quelli siti in (OMISSIS), in forza della divisione con il T. e per l’effetto dichiarativo della divisione, dovevano considerarsi parte del proprio patrimonio individuale sin dall’ingresso nella società in nome collettivo, poi cessata e quindi prima della L. n. 151 del 1975; del pari gli immobili siti in (OMISSIS) dovevano dirsi esclusi dalla comunione legale perchè acquistati prima della citata riforma normativa;

affermò altresì che la stipulazione della convenzione matrimoniale interessava i beni per i quali effettivamente vi fosse il regime di comunione ma negò che potesse aver effetto attributivo alla comunione medesima di beni che ad essa originariamente non appartenevano.

Il Tribunale di Udine, con decisione n. 1091/2002, respinse le sopraesposte domande, in piena adesione delle difese del D.; la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n 539/2005, rigettò l’impugnazione della B. ritenendo – per quello che ancora conserva interesse in questa sede- : che la clausola contenuta nella convenzione matrimoniale del 1988, che prevedeva che tale accordo fosse causa di scioglimento della comunione legale, riservandosi i coniugi di addivenire ad un eventuale atto di divisione, non potesse essere interpretato in senso attributivo alla comunione di beni che già non vi appartenessero ma solo – ed al più- come espressione della personale opinione dei coniugi circa la presenza di non meglio precisati beni caduti in comunione; che per i beni siti in (OMISSIS) la trasformazione della società in nome collettivo in società semplice non aveva determinato una cesura logica tra i patrimoni delle medesime; che oltre a ciò, l’efficacia dichiarativa della divisione deponeva nel senso della perpetuazione di imputazione dei beni al socio condividente che in precedenza, per il tramite della società, ne era stato contitolate, non essendo stati attribuiti al D., in sede di divisione tra soci à sensi dell’art. 2283 cod. civ., beni di valore superiore a quello della quota di spettanza del medesimo sul patrimonio sociale.

La B. ha ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di due motivi, illustrato da memoria; si è costituito il D. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene dedotta la erronea attribuzione della natura dichiarativa alla divisione di beni conseguente alla liquidazione dell’attivo patrimoniale residuo della società di persone assumendosi, da un lato, che la Corte territoriale non avrebbe considerato che d’ostacolo all’esplicazione dell’effetto retroattivo della divisione stava la constatazione che i cespiti di (OMISSIS), prima di essere attribuiti al D., facevano parte del patrimonio di un soggetto diverso da quello dei singoli soci, tale che la divisione doveva per tale ragione rivestire un effetto traslativo che comportava, ratione temporis, che l’intera fattispecie attributiva dovesse essere disciplinata secondo la L. n. 151 del 1975, non avendo i coniugi manifestato, entro due anni dall’anzidetta novella, una volontà contraria, à mente della L. n. 151 del 1975, art. 228, comma 1.

1/a – Deduce altresì la ricorrente che non sarebbe in contraddizione con la tesi esposta il dettato dell’art. 2283 cod. civ. – prevedente l’applicazione delle norme sulla divisione allorquando i soci di una società di persone convengano di eseguire la liquidazione, una volta soddisfatti i creditori, mediante la ripartizione dei beni in natura – atteso che la portata di tale disposizione sarebbe limitata alle modalità della divisione e quindi non potrebbe far superare l’ostacolo logico della immutazione del titolare del beni (prima la società e poi i singoli soci).

2 – Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione delle norme di ermeneutica in relazione alla interpretazione della clausola contenuta nella convenzione del 1988.

3 – Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Prima dell’analisi del contestato generale effetto dichiarativo della divisione occorre valutare se sia ipotizzabile una continuità patrimoniale tra un soggetto collettivo – società di persone – ed il singolo socio che ottenga singoli beni, già sociali, in sede di liquidazione.

La risposta deve essere positiva.

3/a – Invero nella società di persone l’esistenza di una soggettività sociale che si estrinseca in un autonomo centro di imputazione patrimoniale è il predicato indispensabile per consentire la gestione unitaria dei rapporti che facciano capo alla medesima società ma non costituisce ostacolo logico a che sia ipotizzabile uno stato di comunione sui beni conferiti originariamente dal socio o acquistati dalla società, limitandosi detta soggettività a reagire solo sul vincolo di destinazione di quei beni sino a che duri l’attività sociale: per tale ragione non trova fondamento normativo l’affermazione che, nella fattispecie, il rinvio contenuto nell’art. 2283 cod. civ. alle norme sulla divisione sia riferibile solo alle modalità esecutive di tale negozio.

3/b – La perdurante riferibilità ai singoli soci dei beni contenuti nel patrimonio della società in nome collettivo non trova deroga neppure nel caso in cui si verifichi la trasformazione di tale forma societaria in quella disciplinata negli artt. 2251 e segg., al fine di determinare il dies a quo al quale far risalire la retroattività dell’acquisto: nella fattispecie, se pure risulta incontestato che la seconda società fu costituita nel dicembre 1975, quando dunque , a norma della L. n. 151 del 1975, art. 240 era già entrato in vigore il predetto testo normativo, tuttavia l’effetto dichiarativo della successiva divisione doveva farsi risalire al momento dell’acquisto dei beni da parte della società in nome collettivo, che senza contestazione, era precedente l’entrata in vigore della “novella” sul diritto di famiglia.

3/c – Quanto più in generale l’effetto dichiarativo della divisione lo stesso non può essere messo in discussione, come principio, stante l’esistenza del combinato disposto degli artt. 1116 e 757 cod. civ.: il fatto che lo stesso risponda ad esigenze – soprattutto per evitare una duplicazione di carico fiscale – che possono esser state soddisfatte nell’ambito più specifico – segnatamente nella legislazione tributaria -, non toglie che esso permanga nel nostro ordinamento, limitandosi l’interpretazione di legittimità ad adattarlo – con ciò confermandolo come principio generale – a singole fattispecie: come ad esempio quando vengano assegnati beni in natura eccedenti il valore della quota – considerando l’eccedenza oggetto di un accordo traslativo (Cass. 2483/2004) – o allorquando si assista a divisione di beni provenienti da titoli costitutivi diversi – vale a dire in ipotesi di masse plurime – e vengano assegnati beni provenienti da una sola massa – e quindi in eccedenza, in riferimento alla stessa- alla quota astratta di spettanza – così che l’eccedenza venga considerata oggetto di permuta (traslativa) in permuta (Cass. 2224/1961).

3/d – Del resto la insistita caratteristica di fictio juris che parte ricorrente attribuisce al principio dichiarativo – tale che, à sensi del combinato disposto degli artt. 2283, 1116 e 757 cod. civ., il condividente si considera come proprietario esclusivo sin dall’inizio della comunione – sarebbe scrutinabile favorevolmente – come depongono le pronunzie poste a base del ricorso – solo nel caso in cui l’atto, formalmente divisionale, partecipasse però anche di una causa attributiva-commutativa (allorquando si tratti, come visto, di raccordare il valore della pars quota con quello della pars quanta) e nei soli limiti della diversa causa attributiva.

3/e – Sarebbe del resto incongruo riconoscere , come fa la ricorrente, riportando un passo di autorevole dottrina, che ” il fenomeno divisorio, riguardato dal punto di vista della sua realtà economica, non è strumento di scambio e neppure, più genericamente, strumento di circolazione dei beni, ma solo strumento distributivo” (cfr fol 18 del ricorso) riconoscendo al medesimo tempo la validità dell’effetto dichiarativo ai soli fini distributivi (cfr. fol 19 del ricorso: “in sintesi il condividente “si considera”proprietario esclusivo: del bene a lui assegnato al solo effetto distributivo proprio della divisione, non già all’effetto ulteriore di modificare le situazioni attive e passive acquisite dal condividente medesimo o dai terzi durante lo stato di comunione. L’effetto retroattivo cancella, in altri termini, la comunione solo limitatamente alla titolarità dei beni ma non la cancella ad ogni altro effetto”).

4 – Deve allora ritenersi che la Corte triestina si è adeguata al principio, più volte sottolineato in sede di legittimità, secondo il quale il principio dichiarativo comporta che ciascuno dei condividenti consegue, sotto altra veste, ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione, realizzandosi solo una trasformazione dell’oggetto del diritto (Cass. 6653/2003 cui adde Cass. 14398/2010, in motivazione).

5 – Rimane confinata infine ad una quaestio farti – oltretutto esposta solo in sede di memorie ex art. 378 c.p.c. – esulante dallo scrutinio della Corte, quella involgente il dies a quo del momento acquisitivo , osservando la ricorrente che non sarebbe giustificato far risalire al momento della costituzione della società in nome collettivo l’effetto acquisitivo in quanto a quel momento il patrimonio sociale ancora non avrebbe compreso gli immobili contesi, i quali sarebbero stato acquistati solo successivamente: va sul punto comunque osservato che neppure la ricorrente afferma che detto acquisto si sarebbe collocato successivamente all’entrata in vigore delle modifiche al codice civile introdotte con la L. n. 151 del 1975.

6 – Il secondo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto non viene riportato l’intero testo della convenzione e perchè neppure sono specificate le singole norme di ermeneutica che la Corte territoriale avrebbe violato.

7 – Le spese seguono la soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA