Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

I.L., elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via

Ugo Petrella 1 presso lo studio dell’avv. Stefano Sabatini;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103.03.04. depositata in data 25.1.05, della

Commissione tributaria regionale del Molise;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di mora del 19.1.2001, la S.E.T. Spa di Campobasso su delega dell’Ufficio del Registro di Milano intimava a I. L. il pagamento di L. 40.687.196 a titolo di imposta di registro ed accessori di legge per omessa registrazione della sentenza del Tribunale di Milano del 4.7.1988. Avverso il detto avviso, il contribuente, deducendo l’intervenuta decadenza triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Milano e la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che lo stesso deve essere ritenuto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado in quanto il giudizio è stato introdotto il 26 aprile 2002, cioè dopo il primo gennaio del 2001, nei confronti della sola Agenzia delle Entrate. A riguardo, è appena il caso di osservare che la data indicata coincide con quella in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, con conseguente successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (Sez. Un. n. 3118/06). Deve essere quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha in realtà sopportate.

Passando all’esame dell’unica doglianza, svolta dall’Agenzia, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, art. 59, lett. a, artt. 60, 61 e 76, art. 43 disp. att. c.p.c.) nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, deve rilevarsi che la stessa si fonda sulla premessa che, controvertendosi in materia di spese prenotate a debito per gratuito patrocinio, non sarebbe applicabile al caso di specie la previsione decadenziale contemplata dalla L. n. 131 del 1986, art. 76. Ed invero – così continua la ricorrente – la registrazione, a debito, si effettua con l’annotazione nel registro e sull’atto nel momento in cui questo viene presentato all’Ufficio, giusta la previsione dell’art. 16, con la conseguenza che tramite questa annotazione l’Ufficio determina la natura dell’atto, il suo valore e liquida l’imposta conseguente per cui gli atti successivi attengono alla mera riscossione dell’imposta liquidata.

La doglianza, volta nella sua sostanza a censurare l’applicabilità, alla fattispecie in esame, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 (il quale dispone che “l’imposta deve essere richiesta, a pena, di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, dalle richiesta di registrazione…”), è certamente fondata. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l’esecuzione della formalità su atti giudiziali inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell’imposta dovuta, che, annotata a debito, viene recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, d’altro canto, al Cancelliere ex art. 10, lett. e del D.P.R. citato, richiedere la registrazione a debito del provvedimento; e, ove (definito il giudizio) si debba recuperare l’imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all’ora abrogato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 61, comma 1, sia in quella del D.P.R. n. 115 del 2002) competente a procedere alla riscossione. Ciò posto, deve considerarsi che il descritto procedimento di riscossione, risulta assolutamente insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza in parola, essendo condizionato all’acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimento giudiziario da sottoporre a tassazione, connaturalmente incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dalla registrazione, di cui all’art. 76 citato. Dipendendo dall’iniziativa dell’Ufficio giudiziario e non da quella dell’Amministrazione finanziaria, esso, d’altro canto, lascerebbe quest’ultima incongruamente nella prospettiva di cui all’art. 2935 c.c. (applicabile anche in tema di decadenza: v. Cass. 9151/91) – nella materiale impossibilità di attivarsi – per scongiurare il maturare della decadenza del proprio diritto, (cfr Cass. n. 21306/08).

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principi, pienamente condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti, nel rapporto processuale tra l’Agenzia e I., le spese dei giudizi di merito in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite e la definizione dei gradi di merito mentre, relativamente al giudizio di legittimità, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Nulla spese nel rapporto tra Ministero e l’intimato. Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. Compensa le spese tra l’Agenzia ed il contribuente relativamente ai giudizi di merito; condanna quest’ultimo alla rifusione delle spese, in favore dell’Agenzia, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA