Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27453-2019 proposto da:

FOUR SIZES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20,

presso lo studio LICCARDO, LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAROTTA SABRINA, LANDOLFI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

EASTYLE SAS;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3682/2018 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1335/2018, in rigetto dell’opposizione proposta da Four Sized s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla Eastyle s.a.s. confermava la condanna della intimata al pagamento di Euro 15.841,03 per le lavorazioni commissionate ed eseguite dalla intimante.

A seguito di appello interposto dalla Four Sized, la Corte di appello di Venezia, con ordinanza dell’H febbraio 2019, pronunciata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, confermando le ragioni giuridiche addotte dal giudice di prime cure.

Avverso la sentenza del Tribunale di Padova la medesima Four Sized propone ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato.

La Eastyle s.a.s. è rimasta intimata.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

è pregiudiziale l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo del tempo della proposizione dell’impugnazione.

L’art. 348-ter c.p.c., comma 3, dispone: “Quando è pronunciata l’inammissibilità (dell’appello), contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c., ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile.”

Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016 n. 25513; Cass., Sez. Un., 15 maggio 2018 n. 11850) il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

E’ il caso di precisare che il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016 n. 1914), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (v. Cass. 6 febbraio 2017 n. 3067 e Cass. 13 ottobre 2016 n. 20662) che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita.

Nel caso di specie, a fronte di dichiarazione in ricorso di notificazione dell’ordinanza in data 15 febbraio 2019 la notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata solo il giorno 13 settembre 2019, ormai trascorso il termine di 60 giorni a computarsi dalla predetta data del 15 febbraio 2019.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per tardività.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese della società rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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