Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28187/2013 R.G. proposto da:

Pratiko s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 109, presso lo

studio dell’avv. Antonio Martini, rappresentato e difeso dall’avv.

Fabio Ciani e dall’avv. Paolo Melchionna giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 302/29/13, depositata il 19 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 302/29/13 del 19/09/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Pratiko s.r.l. avverso la sentenza n. 51/65/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso tardivamente proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Pratiko s.r.l. evidenziando che: a) la notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata presso la sede della società nei confronti di persona incaricata della ricezione dell’atto era valida e l’agente postale non era tenuto a compiere accertamenti in ordine alla persona che si era ricevuta l’atto; b) non sussistevano i presupposti “per suffragare la tesi di una valutazione positiva sull’ammissibilità dell’errore scusabile nella fattispecie “de qua”;

2. Pratiko s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate depositava comparsa di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso Pratiko s.r.l. deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’istanza di rimessione in termini concernente la proposizione del ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2. il motivo è infondato;

2.1. la sentenza impugnata ha specificamente dato atto della richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente e l’ha disattesa in ragione della insussistenza dei presupposti per ritenere scusabile l’errore in cui è incorsa la ricorrente;

2.2. non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, nonchè di altre disposizioni di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la sussistenza del diritto della ricorrente ad essere rimessa in termini, essendo incorsa in decadenza per fatto di terzo;

3.1. in buona sostanza, la ricorrente afferma che la decadenza in cui è incorsa sarebbe la conseguenza della apposizione sulla busta di ricezione dell’avviso di accertamento del timbro datario con l’indicazione di una data illeggibile, intesa 18/09/2009 dal ricorrente e 10/09/2009 dal giudice di merito;

3. il motivo è inammissibile;

3.1. la CTR, recependo le indicazioni della CTP, ha accertato che la data della notificazione dell’avviso di accertamento è individuabile nel 10/09/2009, non facendo alcun riferimento alla illeggibilità della data, questione della quale la sentenza impugnata non si occupa;

3.2. il ricorrente, del resto, non ha trascritto nel contesto del ricorso e, soprattutto, non ha allegato il documento dal quale risulta l’asserita illeggibilità del timbro postale, sicchè il ricorso manca sul punto della necessaria specificità (cfr. Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017);

3.3. vale, comunque, la pena di evidenziare che l’avviso di accertamento è stato regolarmente ricevuto dalla società contribuente con notifica valida ed efficace, sicchè la stessa non può ragionevolmente affermare di non sapere quando tale avviso ha ricevuto e, dunque, non c’è un fatto che autorizza la rimessione in termini;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate;

4.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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