Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 11/08/2016), n.17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21791-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato RENATO

CLARIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FATTORI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/03/2014 R.G.N. 588/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito l’Avvocato CLARIZIA RENATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Pesaro F.G., titolare di pensione di anzianità a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (di seguito Cassa o CNRP) dall’1/10/2003 conveniva in giudizio la Cassa, contestando la liquidazione della prestazione avvenuta secondo i criteri di cui alla Delib. Comitato dei delegati della Cassa 22 giugno 2002 e di quella Delib. 7 giugno 2003 e chiedendo la condanna della Cassa al pagamento delle differenze di pensione calcolata secondo le modalità precedenti alle citate Delib. per i versamenti effettuati fino al dicembre 2003 e secondo i criteri di cui alle predette Delib. per quelli successivi.

Secondo il ricorrente la Delib. 22 giugno 2002, oltre a prevedere il passaggio per il futuro al sistema contributivo, aveva modificato in senso peggiorativo i criteri per la determinazione delle pensioni disponendo che invece che i migliori 15 redditi degli ultimi 20 anni anteriori alla maturazione del diritto, venisse presa in considerazione la media di tutti i redditi della vita del pensionando con il limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di quella derivante dalle modalità di calcolo precedenti. Il ricorrente riferiva inoltre che con successiva Delib. 7 giugno 2003, il comitato dei delegati aveva introdotto dall’1/1/2004 il nuovo sistema contributivo per il calcolo delle pensioni e che per i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore all’1/1/2004 la pensione sarebbe stata calcolata in due quote, una fino al 31/12/2003 con il sistema retributivo e l’altra dal gennaio 2004 con quello contributivo. Secondo il ricorrente la pensione erogata era inferiore al dovuto avendo la Cassa applicato i criteri di calcolo peggiorativi previsti dalla Delib. anche per l’anzianità contributiva precedente non rispettando il criterio del pro rata.

Il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda condannando la convenuta a liquidare la pensione calcolando con il sistema retributivo i versamenti effettuati fino al 22/6/2002 e con quello contributivo quelli successivi.

La Corte d’appello di Ancona con la sentenza qui impugnata ha confermato la precedente decisione.

La Corte ha rilevato che per i pensionati che avevano già conseguito il diritto a pensione, quale il F. che aveva maturato il diritto a pensione a decorrere dall’1/10/2003, non avrebbero potuto trovare applicazione le modifiche “in peius” introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488. Secondo la Corte, pertanto, il F. aveva diritto alla liquidazione del trattamento in conformità al regime vigente al momento del suo pensionamento e nel rispetto del principio del pro rata.

Avverso la sentenza ricorre la Cassa con 5 motivi. Resiste il F.. Entrambe le parti hanno depositato le note ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa ogni questione relativa alla notifica del ricorso in cassazione sollevata dal contro ricorrente atteso che lo stesso si è regolarmente costituito in giudizio ed ha sviluppato tutte le difese anche nel merito.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione di prescrizione delle differenze pensionistiche relative al quinquennio che ha preceduto il deposito del ricorso avvenuto in data 3/7/2012.

Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. 30 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 (finanziaria 2007) che nel modificare la L. n. 335 del 1995, art. 12, comma, ha previsto la legittimità degli atti e delle Delib. adottate dagli enti previdenziali privatizzati senza tener conto del principio del pro rata – non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità del procedimento. Deduce che la Cassa aveva allegato e provato documentalmente che nell’adottare i criteri di calcolo di cui alla Delib. 22 giugno 2002, aveva perseguito il fine di garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine della gestione previdenziale a tutela dei nuovi iscritti a cui saranno erogate le future prestazioni previdenziali ed assistenziali e che ciò nonostante la Corte territoriale aveva ritenuto non rispettate quelle condizioni accertando l’illegittimità della Delib..

Con il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla mancata valutazione da parte della Corte delle allegazioni e produzioni documentali della Cassa al fine del rigetto della pretesa del ricorrente secondo cui la Cassa nel modificare il regime di calcolo del trattamento pensionistico non aveva rispettato la condizione di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Con il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto violato il principio del pro rata ed aveva riconosciuto il diritto del F. di vedersi riliquidato il trattamento pensionistico in base ai più favorevoli criteri di calcolo previsti dal regolamento di esecuzione del 1997.

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

La questione attiene alla legittimità del calcolo della pensione erogata al F. con decorrenza dall’1/10/2003 effettuato dalla Cassa circa il periodo fino al 31/12/2003 applicando i criteri meno favorevoli introdotti dalle Delib. 22 giugno 2092 e non invece come richiesto dal F. quelli del regolamento previgente del 1997. Lo stesso F. (v pag. 10 controricorso) non contesta il calcolo con riferimento al periodo successivo ma lamenta che la quota A è stata calcolata in peius con i criteri previsti dalla Delib. 22 giugno 2002 (ultimi 15 anni).

Sulla questione è, nelle more del giudizio, intervenuta la decisione di questa Corte (Cfr. SSUU n 17742/2015) che ha enunciato il seguente principio “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488″.

Nella sentenza citata si è altresì precisato che “il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, ma in quello decennale ordinario previsto dall’art. 2946 c.c.”

Il Collegio intende aderire ai suddetti principi e la stessa Cassa ricorrente, preso atto della pronuncia, ha manifestato, nella memoria ex art. 378 c.p.c., di volersi adeguare con riferimento al trattamento pensionistico erogato al F..

La sentenza impugnata della Corte d’appello dell’Aquila è pervenuta a conclusioni conformi agli enunziati principi di diritto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Stante la novità della questione trattata e l’intervento recentissimo delle Sezioni Unite di questa Corte sussitono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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