Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 17/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21461-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del suo legale

rappresentante p.t. Dott. R.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e difende giusta procura in

atti;

– controricorrente –

e contro

C.T., POLONIA SI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 13428/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto dei 4 motivi di

ricorso;

udito l’Avvocato MAURO LONGO per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M. nell’ottobre 2005 convenne in giudizio l’ufficio centrale italiano (U.C.I.) ed il sig. C.T., per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito di un sinistro stradale.

Espose l’attrice che dal verbale di constatazione del sinistro redatto dai carabinieri della stazione di Ardea e dalle dichiarazioni rese dallo stesso T., risultava incontestabilmente imputabile a quest’ultimo la responsabilità dell’avvenuto incidente stradale.

Si costituì in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di

legittimazione attiva e passiva e nel merito l’infondatezza della domanda attorea.

Parte attrice, a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta, chiese ed ottenne l’autorizzazione del Giudice adito ad acquisire il verbale redatto dalle intervenute autorità sul luogo dell’incidente, dal quale emergevano l’immatricolazione e l’assicurazione estera dichiarate dal T..

Il Giudice di pace ordinò anche l’integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Polonia SA.

Rimase contumace C.T..

Il G.d.P. di Roma con sentenza n. 12878/2011, accolse la domanda della L.M. e per gli effetti condannò l’U.C.I., la Polonia SA e il C.T. a risarcire i danni materiali dalla stessa subiti.

2. Il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello riformava la sentenza resa dal Giudice di prime cure, e rigettava la domanda della L. in quanto la targa del veicolo di proprietà del danneggiante non risultava nel registro dei veicoli immatricolati in Polonia. E in mancanza di prova positiva incombente in capo all’attrice, circa l’avvenuta immatricolazione presso uno Stato Membro, ha ritenuto l’U.C.I. non titolare passiva del rapporto in contestazione.

3.1. Ricorre in Cassazione contro la sentenza resa in appello n. 13428/2014 la L. sulla base di 4 motivi di censura. Deposita anche memoria.

3.2. Resiste con controricorso illustrato da memoria l’U.C.I..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “violazione dell’art. 331 c.p.c. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Lamenta la nullità della sentenza resa in appello per omessa notifica dell’impugnazione da parte dell’U.C.I. anche nei confronti dell’assicurazione Polonia SA (Unique SA) in qualità di litisconsorte necessario, a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice in primo grado e destinatario della sentenza di condanna resa dal medesimo organo giudicante.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie, avendo negato l’UCI di essere debitore dell’obbligo di risarcire il danno, correttamente ha impugnato la sentenza di condanna nei confronti della danneggiata. Nel giudizio promosso dalla vittima d’un sinistro stradale nei confronti dell’UCI, infatti, l’assicuratore del responsabile non è litisconsorte necessario.

4.2 Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e ss.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta l’omessa valutazione da parte del Tribunale circa le specifiche argomentazioni condotte dalla L., compreso il verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro da questa prodotto; l’aver fondato il proprio convincimento esclusivamente su rappresentazioni di dubbia genuinità rese dall’U.C.I. in giudizio; e conseguente difetto di motivazione a causa dell’impossibilità di risalire all’iter logico deduttivo che ha condotto alla riforma della sentenza appellata.

Il motivo è fondato e va accolto.

La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Nel caso di specie il giudice del merito si limita ad acriticamente recepire le doglianze dell’Uci che ha prodotto una comunicazione con la quale rappresentava l’inesistenza della targa (…) nel registro dei veicoli immatricolati in Polonia. Inoltre dal testo risultava che il veicolo non era assicurato in Polonia. Situazioni che comunque conducono ad una titolarità passiva dall’Uci.

Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle nè per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione. Come appunto nel caso di specie in merito al verbale dei Carabinieri.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 6 e L. n. 242 del 1990, art. 3, del D.M. 12 ottobre 1972, della direttiva CEE del 24/04/1972 n. 7211661 CEE e della direttiva CEE del 29/12/1983 n. 84/5/CEE”.

Il giudice dell’appello avrebbe errato laddove ha ritenuto che la targa di cui si discute non esiste nel registro dei veicoli immatricolati in Europa e che la prova per la titolarità passiva in capo all’UCI incombesse al danneggiato.

Sostiene l’errato esame da parte del Giudice d’appello circa i fatti di causa con conseguente errata applicazione della normativa nazionale e comunitaria al caso di cui si controverte.

4.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Si sostiene la sussistenza di ragioni pronte a giustificare la compensazione delle spese di lite in luogo dell’ordinario criterio della soccombenza.

Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del precedente motivo.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo come in motivazione, dichiara assorbito il terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Roma.

PQM

 

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo come in motivazione, dichiara assorbito il terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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