Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17060 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17060 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 11124-2008 proposto da:
NICOSIA MARTINO nq di erede di NICOSIA CARMELO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASETTA MATTEI
239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,
rappresentato e difeso dall’avvocato TARANTO VINCENZO
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
DI CATANIA in persona del Direttore pro tempore,
DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE in persona del

Data pubblicazione: 10/07/2013

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 45/2007 della

02/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che
ha chiesto il rigettgo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il

R.G. 11124/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania„ con sentenza n.
45/31/07, depositata il 2.3.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Catania, confermava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla registrazione
della sentenza del tribunale di Catania n. 763/2006,nei confronti di Nicosia Martino, non ancora
definitiva.
ha effetti immediati sull’obbligo di pagamento o dell’imposta fatto salvo il diritto al conguaglio o al
rimborso in caso di sentenza divenuta definitiva.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’articolo 37 d.p.r. 131/ 1986, degli articoli 336, 393 c.p.c., insufficiente
motivazione, in relazione agli articoli 360, numero 3 e 5, c.p.c. rilevando come l’inefficacia della
sentenza del Tribunale di Catania n. 763/96, essendo stata cassata dalla Corte di Cassazione la
sentenza della Corte di appello di Catania e disposto il rinvio alla Corte di appello di
Messina,nonchè l’eccessiva durata del processo civile determina l’inapplicabilità dell’articolo 37
d.p.r. 131/ 1986;
b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 d.p.r. 131/1986, dell’art.8, lettera e) e/o/ c) della
tariffa, omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè
violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione agli articoli 360, numero tre e
cinque c.p.c. rilevando come la CTR abbia omesso di pronunciarsi in merito alla assoggettabilità
all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Prescindendo dalla inammissibilità dei motivi che si risolvono nella la formulazione cumulativa
di censura sotto il profilo della violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) e difetto di motivazione (art.
360. N. 5, c.p.c.), in relazione al primo motivo va osservato che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
art. 37, stabilisce che “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche
parzialmente il giudizio(come nella specie) “sono soggetti all’imposta anche se al momento della
registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili…, salvo conguaglio o rimborso in
base a successiva sentenza passata in giudicato”.

1

Rilevava, in particolare,la CTR che l’eventuale riforma della sentenza soggetta a registrazione non

La “ratio” della sanzione discende da una previsione normativa autonoma rispetto all’esito del
giudizio avente ad oggetto la pronuncia civile su cui si è radicato il presupposto impositivo e
l’obbligo della sanzione scaturisce dal solo fatto del mancato pagamento del tributo entro la
scadenza del termine.(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29649 del 18/12/2008 ;Cass. Sez. 5, Sentenza n.
23468 del 12/11/2007)
Medesime conseguenze derivano dalla cassazione della sentenza di appello con rinvio alla stessa o
altra Corte di appello per la celebrazione del giudizio d’impugnazione

Catania, con rinvio alla Corte di appello di Messina l’imposta è comunque dovuta, non essendo
ammessa come causa di esenzione dell’obbligo tributario la proposizione di impugnazione tesa alla
riforma del titolo.
Né la eccessiva durata del giudizio ha effetti ai fini del pagamento dell’imposta di registro, essendo,
peraltro, previsti dalla normativa nazionale (cd. legge Pinto) e comunitaria appositi rimedi
risarcitori in caso di eccessiva e irragionevole durata del processo.
2. Il secondo motivo difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente allegato, riprodotto o
comunque indicato in ordine alla esplicazione delle ragioni in fatto e diritto a supporto della assenta
infondatezza della pretesa fatta valere dall’ufficio, la sentenza del tribunale di Catania n. 763/ 1996
al fine di consentire questa Corte di esaminarne il contenuto e valutarne le censure in riferimento al
criterio di cassazione da applicare (imposta proporzionale del 1% o in misura fissa)
Il motivo deve essere, quindi, essere dichiarato inammissibile, non avendo adempiuto la parte
ricorrente all’onere di trascrizione della sentenza indicata, atteso che per consolidata giurisprudenza
di questa Corte, nel caso di censura di omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in
giudizio, sia nei caso in cui si intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma
di diritto, la parte ricorrente è onerata non soltanto alla specifica indicazione del documento (nella
fattispecie la sentenza del tribunale di Catania) e della chiara indicazione del nesso eziologico tra
l’errore denunciato e a pronuncia emessa in concreto (cfr. Corte cass. 1^ sez. 17.5.2006 n. 11501),
ma deve provvedere altresì alla completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e documenti
in modo da rendere immediatamente apprezzabile da parte della Corte il vizio dedotto (cfr. Corte
cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6^ sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3^ sez. 4.9.2008 n. 22303; id.
3^ sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez.
tav. 12.6.2002 n. 8388).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.

2

Pertanto correttamente anche a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DI:PL.
N. 131 TA13.;.LL..
– N.5
MATEUA TR131i’IAKIA

PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E. 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 29.5.2013

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